Liquidazione dell’ALSE e dell’I.S. per Esperto Nazionale distaccato presso l’AEDS
Mi viene chiesto parere in merito alla possibilità per un END Esperto Nazionale distaccato presso l’AEDS – Accademia Europea della Sicurezza di richiedere l’assegno di lungo servizio (ALSE) e l’indennità speciale (IS) di cui agli art. 1808, comma 1 e art. 2164 del D.lgs. n. 66/2010 dal momento del distacco fino al termine dello stesso.
Come previsto nella decisione dell’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza del 23.3.2011 – che fissa il regime applicabile anche agli END distaccati presso l’AESD – gli END operano nel settore della politica estera e sicurezza comune, svolgendo un duplice ruolo: offrire alla Commissione l'esperienza maturata nei settori di propria competenza e, successivamente, mettere a disposizione dell’amministrazione nazionale la conoscenza delle politiche comunitarie acquisita durante il periodo di distacco.
Si tratta di dipendenti delle amministrazioni nazionali o persone comunque occupate nel settore pubblico degli Stati membri, distaccati per un determinato periodo (da un minimo di sei mesi ad un massimo di sei anni) presso una delle istituzioni dell’Unione.
Per quanto riguarda in particolare gli END, pur rimanendo, anche dal punto di vista retributivo, alle dipendenze della propria amministrazione nazionale, gli stessi sono inseriti a pieno titolo, durante il periodo di distacco, in una Direzione generale o in un Servizio dell’istituzione di accoglienza, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi strategici assegnati a quella Direzione o a quel Servizio.
A questo fine gli END sono soggetti alle istruzioni delle gerarchie della struttura di inserimento, in base a una descrizione dettagliata del proprio incarico e nel rispetto di norme che permettono di evitare il rischio di eventuali conflitti di interesse.
Da un punto di vista generale, attraverso gli END si dà vita ad uno scambio reciproco, in termini dì conoscenze, competenze e capacità professionali, fra le amministrazioni pubbliche degli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, avvantaggiando lo Stato d’origine.
Allo stesso tempo però, pur nel rispetto degli obblighi di indipendenza e riservatezza cui è soggetto durante l'incarico, l'END rappresenta uno strumento di contatto tra l'amministrazione nazionale e l'istituzione presso cui sono distaccati, potendo assicurare alla propria amministrazione di appartenenza, anche dopo il rientro in patria, un patrimonio di conoscenze e relazioni personali importante per una più efficace gestione dei rapporti tra quella amministrazione e gli uffici della Commissione o di altre istituzioni dell’Unione (Cfr.: Dir. Min. del 3.8.2007).
Si tratta quindi di un'attività realizzata nel duplice interesse, e dell'amministrazione europea e di quella nazionale, pertanto, l'End continua ad essere retribuito dall'amministrazione di origine e pertanto conserva il rapporto di servizio con l'amministrazione da cui dipende.
In applicazione delle direttive dell’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza - come previsto nella decisione del 23.3.2001 che fissa, fra l’altro, il trattamento economico degli END distaccati agli stesi viene riconosciuta la corresponsione di un rimborso forfettario a titolo di indennità di soggiorno (indennità giornaliere e mensili) per le spese di sussistenza.
A tal proposito, l’art. 16 e ss. della citata Decisione dell’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza del 23.3.2011 prevede che le suindicate indennità sono destinate a coprire, su base forfettaria, le spese di soggiorno degli END nei luoghi in cui vengono distaccati e non hanno natura retributiva.
Tuttavia nei paesi in cui il carovita è particolarmente rilevante le suindicate indennità di soggiorno non sono sufficienti a coprire le spese di sussistenza degli END e per tale ragione sono, pertanto, previste dallo stato di origine del pubblico dipendente indennità aggiuntive a carattere accessorio finalizzate ad integrare quella di soggiorno per far fronte al sostentamento del dipendente.
In particolare, per i dipendenti della Polizia di Stato è prevista un’indennità sotto forma di “assegno di lungo servizio all’estero” – ALSE – corrisposta in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere.
Qualora l’ALSE non fosse sufficiente in relazione alle particolari condizioni di servizio, alla situazione familiare e al costo della vita, è riconosciuta, altresì, al personale della Polizia di Stato (come per tutti i corpi di polizia) una “indennità speciale” (IS).
L’END ha, quindi, diritto a percepire le indennità di soggiorno riconosciute e versate in applicazione della decisione dell’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza del 23.3.2011 nonché le indennità accessorie previste dallo Stato italiano per le Forze di Polizia ovvero l’ALSE e dell'IS di cui all'articolo 1808 D.Lgs 66 del 2010 (la cui applicazione è stesa dall'art. 2164 anche agli appartenenti alla Polizia di Stato e alle Forze di polizia a ordinamento militare).
In particolare l’art. 1808 del D.Lgs. n. 66/2010 prevede che “al personale dell’Esercito Italiano, della Martina Militare e dell’Aeronautica Militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all’estero, ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe, competono, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l’interno: a) un assegno di lungo servizio all’estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il paese di destinazione; b) un’indennità speciale eventualmente riconosciuta se l’assegno di lungo servizio all’estero non è ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, in misura da fissarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento di cui all’articolo 172 del decreto del Presidente della repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; c) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie secondo le misure vigenti per i dipendenti dello Stato, fatte salve le disposizioni dettate in sede di Unione europea. 2. L’assegno di lungo servizio e l’indennità speciale hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all’impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario. Eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, sono detratti dal trattamento di cui al comma 1. 3. L’assegno di lungo servizio all’estero compete dal giorno successivo a quello di arrivo nella sede di servizio all’estero a quello di cessazione dalla destinazione. Le disposizioni di cui all’art. 1808 si applicano anche agli appartenenti alla Polizia di Stato e alle Forze di Polizia a ordinamento militare”.
Alla luce della esaminata normativa risulta evidente che le indennità di cui agli art. 1808 D.Lgs 66 del 2010 (ALSE e IS) hanno diversa finalità rispetto alle indennità di soggiorno, sono infatti erogate in relazione a particolari condizioni di servizio, al costo della vita etc., allorquando quelle già erogate non siano sufficienti e adeguate alle effettive esigenze di vita nella nuova sede di servizio.
Più specificamente l’indennità prevista alla lettera a) del comma 1 dell’art. 1808 del citato D.lgs. – ALSE – va riconosciuta per differenza rispetto alla indennità giornaliera di soggiorno erogata dall’organismo internazionale in applicazione dell’art. 16, paragrafo 1, della decisione del 23/03/2011.
Invece l'indennità speciale (art. 1808, c. 1 lett. b) - da riconoscersi in misura da fissarsi con decreto del Ministro per la difesa di concerto con i Ministri per gli Affari Esteri e per il Tesoro, sentita la commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 - è dovuta in relazione alle particolari condizioni esistenti nel paese di destinazione e al costo della vita particolarmente alto.
Le invocate indennità, infatti, si cumulano a quelle riconosciute specificamente all’END che lavora presso Enti della Comunità Europea, ai sensi dell’art. 16 della decisione dell’Alto Rappresentante (che sono l’indennità di soggiorno giornaliera, pari ad € 127,65 e l’indennità di soggiorno mensile). Ferma restando la possibilità di detrarre tra loro le indennità che hanno la stessa finalità.
Quanto detto trova conferma nel paragrafo 5 dell’art. 16 della più volte citata decisione del 23/03/2011 che prevede “In occasione dello scambio di lettere di cui all’art. 1, paragrafo 6, il dipartimento per le risorse umane viene informato dal datore di lavoro dell’END in merito ad eventuali indennità analoghe a quelle di cui al paragrafo 1 e 2 del presente articolo percepite dall’END. Gli importi di tali indennità vengono detratti dalle corrispondenti indennità versate” dall’organismo internazionale.
Non sussiste, pertanto, alcun motivo per il quale l’END non debba beneficiare delle indennità accessorie riconosciute agli altri funzionari dipendenti pubblici dello stato italiano, in caso di missione all’estero.
Pertanto il richiedente parere END – Esperto Nazionale Distaccato pur percependo la corresponsione di un rimborso forfettario a titolo di indennità di soggiorno (indennità giornaliere e mensili) per le spese di sussistenza, può richiedere, in costanza dei chiariti presupposti, la liquidazione dell’ALSE e dell’I.S. di cui agli art. 1808, comma 1 e art. 2164 del D.lgs. n. 66/2010.
In particolare, nella domanda dovrà individuare puntualmente le ragioni sottese alla richiesta di attribuzione delle indennità in citate, ovvero l’ALSE e dell'IS, evidenziando ad esempio che il carovita nel paese di destinazione è nettamente superiore a quello dell’Italia, oltre ad altre comprovate difficoltà quali ad esempio: le spese di trasloco, la necessità di trovare un domicilio adeguato, la necessità di pagare l’utenza telefonica privata per esigenze di servizio, la necessità di acquistare e mantenere, a proprie spese un computer portatile, un cellulare, la necessità di sostenere spese per poter fruire del Servizio Sanitario del paese di destinazione, la necessità di effettuare frequenti spostamenti per esigenze di servizio, non rimborsati, la necessità di provvedere, a proprio carico, alle spese relative ai pasti, stante l’assenza di una mensa di servizio o di buoni pasto, la necessità di sostenere il costo per raggiungere la propria città di residenza etc...
Orbene in caso di mancata risposta ovvero di risposta negativa sarà necessario adire il T.A.R. Lazio Roma per impugnare il provvedimento di diniego e per chiedere l’accertamento del diritto del ricorrente a percepire l’Assegno di lungo servizio (ALSE) e l’indennità speciale (IS) di cui agli art. 1808, comma 1 e art. 2164 del D.lgs. n. 66/2010 dal momento del distacco fino al termine dello stesso.
Dal quadro fattuale e normativo sopra delineato e pur in assenza di formante giurisprudenziale, sia positivo che negativo, esprimo parere positivo in ordine alla presentazione della domanda di liquidazione dell’ALSE e dell’I.S. di cui all’oggetto.
Avv. Leonardo Sagnibene
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