La sospensione del nulla osta della scuola guida

Il D.M. 20.9.2013 avente ad oggetto le "procedure per corsi di qualificazione iniziale e periodica per conseguimento CQC" all’art. 15 prevede recante la "sospensione e revoca del nulla osta o dell'autorizzazione a svolgere corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica" prevede che: "1. Gli uffici della motorizzazione e gli organi di polizia, su richiesta di questi, effettuano visite ispettive al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti nel presente decreto, nonchè lo svolgimento regolare dei corsi. In occasione di ogni visita ispettiva è redatto un verbale.
...6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli uffici della motorizzazione possono effettuare anche ispezioni mirate alla verifica dell'effettiva presenza degli allievi alle lezioni, anche avvalendosi delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 10, comma 5, quarto periodo, quale applicabile anche ai sensi dell'art. 13, comma 8. Nel caso di accertate irregolarità, i predetti uffici trasmettono documentata relazione alla Direzione Generale per la Motorizzazione, o se trattasi di soggetti autorizzati, alla Direzione Generale Territoriale competente, che, assegnato un termine di sette giorni per eventuali controdeduzioni, emettono provvedimento di sospensione del nulla osta o dell'autorizzazione per un periodo da quindici giorni ad un mese. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5.".
Inoltre la Circolare prot. 7787 del 3.4.2014 avente ad oggetto le "istruzioni operative" all’art. 10.2 recante la "verifica del regolare svolgimento dei corsi" prevede che: "Particolare attenzione deve essere posta nelle procedure di controllo di cui ai seguenti punti:..la presenza e la corretta tenuta del/i registro/i di frequenza" prevedendo altresì che: " nell'ambito di tali attività, gli UMC possono effettuare anche ispezioni mirate alla verifica dell'effettiva presenza degli allievi alle lezioni, anche avvalendosi delle comunicazioni effettuate nei 5 minuti successivi a ciascuna rilevazione delle presenze (cfr. par.6.5.4). ... Ogni eventuale irregolarità, se del caso comprovata da acquisizione di fotocopia, deve essere annotata nel verbale di ispezione...".
In materia il Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e il Personale - Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest con la Comunicazione di servizio n° 02/DGT/NO del 15.07.2014 avente ad oggetto i "corsi di formazione periodica CQC" al punto 6) recante la "rilevazione delle presenze" prevede espressamente che: "la presenza/assenza in aula del candidato alle lezioni deve essere registrata mediante l’apposizione della firma sul registro di frequenza entro i primi 15 minuti di ciascun blocco di ore. Il responsabile del corso, o il docente delegato dal responsabile del corso, trascorsi i 15 minuti, ovvero, dal 16° minuto ed entro il 20° minuto, trasmette all’UMC competente la conferma di inizio o ripresa del corso, segnalando sia la presenza di tutti i partecipanti sia gli eventuali assenti. Tale comunicazione può avvenire tramite utilizzo di AGINET o tramite posta elettronica certificata utilizzando l’allegato 4. In ogni caso farà fede l’orario di inserimento dei presenti\assenti nel sistema AGINET o di ricevuta della notifica, qualora si tratti di posta certificata. ...Se dopo la rilevazione delle presenze e la relativa trasmissione uno o più candidati dovessero abbandonare l’aula tale evenienza dovrà essere annotata nel registro di frequenza e comunicata all’UMC tramite posta elettronica certificata o tramite AGINET a seconda della metodologia generale utilizzata".
Inoltre la successiva Comunicazione di servizio n° 02 del 5.6.2015 alla voce "registri corsi conseguimento e periodici" prevede che: ": 1) per i corsi che inizieranno dal 04/06/2015 e per tutti gli Enti che utilizzeranno la rilevazione delle presenze/assenze attraverso AGINET, non sarà più necessario utilizzare il registro di frequenza cartaceo precedentemente vidimato e timbrato dall’ufficio di appartenenza. La registrazione delle presenze avverrà per via telematica utilizzando la piattaforma AGINET e il responsabile del corso o il docente delegato dal responsabile del corso, dovrà nei tempi previsti: 1.a) inserire nel sistema AGINET la presenza e/o assenza dei partecipanti; 2.a) stampare la pagina del registro e far apporre la firma dei partecipanti negli appositi spazi relativi all’inizio della lezione e successivamente alla fine della lezione. 2) dovrà essere istituito un "registro in emergenza", timbrato e vidimato dall’ufficio di competenza, unico per tutti i corsi, che dovrà essere utilizzato dal responsabile del corso o dal docente delegato dal responsabile del corso in caso di mancato funzionamento del collegamento internet e/o della piattaforma AGINET. Il responsabile del corso o il docente delegato dal responsabile del corso dovrà compilare la pagine del registro indicando:
- ora di inizio e fine della lezione;
- argomento;
- docente e relativa firma
- nominativi dei partecipanti con relativa firma in entrata ed in uscita;
- firma del responsabile del corso o docente delegato.
Il responsabile del corso o il docente delegato dal responsabile del corso, dovrà, nei tempi previsti, comunicare all’ufficio di competenza, tramite fax, in caso di assenza di collegamento internet o posta certificata, solo nel caso di anomalia al server AGINET, l’avvenuto utilizzo del "registro in emergenza" allegando copia della pagina debitamente compilata. Successivamente, ad anomalia terminata dovranno essere inseriti nel sistema le presenze/assenze di quel o quei blocchi non inseriti e il risultato di detto inserimento dovrà essere stampato ed allegato al registro di emergenza".
Sul punto la giurisprudenza amministrativa nel pronunciarsi su ricorsi proposti avverso la sospensione del nulla osta per la mancata tempestiva comunicazione all’Ufficio della rilevazione della presenza/assenza dei corsisti per il recupero dei punti della patente precisava, già in sede cautelare, che: "nel corso della ispezione sono emerse molteplici irregolarità circa gli adempimenti formali prescritti, in via tassativa, a carico dell’autoscuola, dal d.m. 20.9.2013 e dalla circolare ministeriale prot. n. 7787 del 3.4.2014, (comunicazione dei corsisti assenti al competente Ufficio della Motorizzazione Civile) tali adempimenti sono posti a garanzia dell’effettivo e regolare svolgimento delle attività formative; pertanto i necessari controlli da parte dell’autorità amministrativa ed il previsto apparato sanzionatorio appaiono giustificati, avuto riguardo alle ragioni di interesse pubblico sotteso alle richiamate disposizioni normative," T.A.R. Campania - Napoli Sez. 3a ordinanza n. 412 del 15.3.2017 (Cfr. T.A.R. Puglia - Bari Sez. 2a ordinanza n. 20 del 12.1.2017; T.A.R. Campania - Napoli Sez. 3a ordinanza n. 1731 del 26.10.2016; T.A.R. Campania - Salerno Sez. 2a ordinanza n. 435 del 6.7.2016).
La giurisprudenza, sempre in riferimento a fattispecie inerente la mancata tempestiva comunicazione all’Ufficio della rilevazione della presenza/assenza dei corsisti precisava che: "È, invero, indiscutibile che l’Autoscuola avesse un obbligo di tempestiva comunicazione della non effettuazione del corso, da adempiere non oltre il momento in cui la lezione è andata deserta, palesando l’intento dei frequentanti di non seguire il corso. Qualsiasi diversa conclusione trascura, anzitutto, che, in assenza della predetta comunicazione, - indipendentemente dalle dovute annotazioni sul registro delle presenze - ove l’ispezione non fosse stata eseguita, rivelando la mancata attivazione del corso, l’Amministrazione non avrebbe potuto esimersi dal considerare il corso stesso regolarmente tenuto, con le conseguenze facilmente immaginabili. Né può dimenticarsi che la succitata comunicazione risponde all’interesse pubblico - di cui il Ministero dei Trasporti è portatore - a che siano consentiti i necessari controlli ed ispezioni per verificare la natura effettiva e non fittizia dei corsi di recupero dei punti della patente... Si tratta, perciò, di violazioni che giustificavano pienamente l’intervento sanzionatorio della P.A....". T.A.R. Toscana Firenze - Sez- 2a sentenza n. 1385 del 18.8.2009 (Cfr. sul punto Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento sentenza n. 35 del 28.12015).
Dal quadro fattuale, normativo e giurisprudenziale, sopra delineato, occorre valutare con attenzione la sussistenza di un’effettiva proponibilità del ricorso innanzi al T.A.R. e la possibilità dello stesso di trovare accoglimento.
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