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Il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Bulgaria


Ecco cosa prevede il nostro ordinamento
Il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Bulgaria

Con riferimento all’oggetto occorre chiarire che ai sensi del Decreto Legislativo 6.11.2007, n. 206 avente ad oggetto "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania è possibile richiedere in Italia il riconoscimento del percorso formativo svolto in un paese membro dell’Unione europea, diverso da quello di origine, ed ottenere l’abilitazione all’insegnamento utilizzabile nel sistema scolastico italiano.

Com’è noto a seguito del conseguimento del titolo abilitativo, in specie acquisito in Bulgaria, il docente dovrà, in primo luogo, presentare un’istanza al Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione presso la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del M.I.U.R., allegando la prevista documentazione.

In particolare il D. Lgs. 206/2007 al Titolo III “Libertà di stabilimento” al Capo I
norme procedurali” all’art. 16 recante la “procedura di riconoscimento in regime di stabilimento” prevede che: “ 1. Ai fini del riconoscimento professionale come disciplinato dal presente titolo, il cittadino di cui all'articolo 2 presenta apposita domanda all'autorità competente … entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni…Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.

Il medesimo D.Lgs. 206/2007, al successivo art. 17, recante la regolamentazione della “domanda per il riconoscimento” prevede che la domanda, di cui all'articolo 16, deve essere corredata dai seguenti documenti: “a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore; b) una copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che dà accesso alla professione ed eventualmente un attestato dell'esperienza professionale dell'interessato; c) nei casi di cui all'articolo 27, un attestato relativo alla natura ed alla durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1.2. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, le autorità competenti di cui all'articolo 5 si rivolgono al punto di contatto, all'autorità competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro di origine…”.

Orbene a seguito dell’inoltro della domanda, ai sensi del richiamato art. 16, occorrerà attendere il riconoscimento dell’abilitazione alla professione di docente, conseguito in Bulgaria, da parte del Dipartimento del M.I.U.R., che potrà richiedere “eventuali necessarie integrazioni” della documentazione presentata.

Sul punto va evidenziato che la Nota prot. 9014 del 29.5.2018 del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione con riferimento al riconoscimento in Italia dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Bulgaria, ha precisato che “l’autorità competente bulgara NACID ha chiarito, attraverso la nota n° 99-00-52 del 3 aprile 2018 ricevuta in data 9.4.2018 prot. n.6173, che “una successiva formazione professionale diversa dal diploma di Laurea Biennale (Bachelor’s) o Laurea Triennale (Master’s), che conduce al rilascio del Certificato di qualifica professionale è considerata formazione non regolamentata”.

Conseguentemente il Dipartimento ha chiarito che tutte le istanze dei docenti abilitati all’insegnamento in Bulgaria, che “documentano la suddetta tipologia di formazione professionale non regolamentata, non verranno prese in considerazione se prive dell’anno di esperienza professionale a tempo pieno nelle scuole statali bulgare durante i precedenti dieci anni”.

Va rilevato che la suddetta nota del NACID chiarisce che nel sistema educativo bulgaro il certificato di “qualifica professionale” dei docenti “non laureati” ovvero l’abilitazione all’insegnamento per gli insegnanti tecnico pratici del sistema scolastico italiano, è considerata “formazione non regolamentata”, laddove gli stessi non hanno conseguito un diploma di laurea biennale o laurea triennale.

Pertanto il M.I.U.R. ai fini del mutuo riconoscimento del certificato di “qualifica professionale” conseguito dai docenti “non laureati” richiede, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della Direttiva 2013/55/UE, un “anno di esperienza professionale a tempo pieno nelle scuole statali bulgare durante i precedenti dieci anni”.

Tuttavia il Ministero pretende, anche per i docenti “laureati” che hanno legittimamente conseguito l’abilitazione all’insegnamento in Bulgaria, un’ulteriore integrazione documentale inerente lo svolgimento dell’attività di insegnamento per un anno nelle scuole statali bulgare.

Tale richiesta risulta essere, tuttavia, completamente illegittima per i docenti laureati considerato che il sistema bulgaro di conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento risulta “accreditato”.

Sul punto va, infatti, chiarito che l’Università degli Studi di Veliko Tarnovo “S.S. Cirillo e Metodio” con la dichiarazione del 13.6.2018, inoltrata al M.I.U.R., chiarisce che: “ Il corso реr l’acquisizione di un Certificato di qualifica professionale di insegnante, nella sua essenza ha соmе scopo l'aumento della qualifica professionale degli specialisti che hаппо acquisto la lаurеа "Master". La formazione viene effettuata nell'ambito della formazione universitaria 1. Scienze pedagogiche, Indirizzo professionale 1.3 Pedagogia dell'insegnamento di ... (in conformità al Classificatore bulgaro per la formazione universitaria е реr gli indirizzi professionali). L’Università degli Studi di Veliko Tarnovo “S.S. Cirillo e Metodio” possiede accreditamento ricevuto dall'Agenzia nazionale реr la valutazione е l'accreditarnento negli ambiti precedentemente citati, quello della fоrmаziопе universitaria е del rispettivo indirizzo professionale. 2. Il corso permette di acquisire, da раrtе dei corsisti, 67 ECTS (in conformità con European Credit Тrапsfеr Sytem - ECTS), descritti secondo le varie discipline scolastiche nel Piano didattico del corso di qualifica ed anche nei Certificati rilasciati. 3. II corso d'istruzione durа un аппо, la formazione si svolge а distanza, mentre le pratiche pedagogiche richieste nel Piano didattico sono eseguite in presenza. 4. Il corso termina con un Esame Statale di саrаttеrе pratico - applicativo. L’abilitazione professionale conseguita al termine del corso di formazione, dà diritto all'insegnamento nelle scuole medie е le scuole secondarie superiori in Bulgaria”.

Orbene dal tenore della dichiarazione dell’Università degli Studi di Veliko Tarnovo “S.S. Cirillo e Metodio”, inviata al M.I.U.R., risulta evidente che l’abilitazione professionale all’insegnamento è conseguita presso il detto Ateneo, nell'ambito della formazione universitaria, a seguito di un “percorso regolamentato”, in conformità con European Credit Тrапsfеr Sytem – ECTS.

Pertanto, occorre attendere un’ulteriore risposta del Dipartimento del M.I.U.R. in ordine al riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita a seguito di un corso di acquisizione di crediti in conformità con il Sistema europeo di trasferimento e accumulo dei crediti effettuato presso l’Ateneo bulgaro, accreditato dall'Agenzia nazionale реr la valutazione.

in mancanza dell’esito dell’istanza di riconoscimento dell’abilitazione alla professione di docente, nel termine di “tre mesi dalla presentazione della documentazione completa” occorrerà provvedere ad impugnare innanzai al T.A.R. Lazio Roma il silenzio inadempimento del Dipartimento ministeriale ai sensi dell’art. 31 c.p.a. (cfr. sul punto T.A.R. Lazio Roma Sez. 3a Bis, sentenza n. 6763 del 18.6.2018, sentenza n. 8072 del 18.7.2018).

Per contro laddove il Dipartimento dovesse negare il riconoscimento occorrerà impugnare il diniego, con ricorso al T.A.R. Lazio, Roma, da proporsi entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, ai sensi dell’art. 29 c.p.a., chiedendo l’accertamento del diritto al riconoscimento dell’abilitazione alla professione di docente.

Nello specifico il ricorso avrà ad oggetto la violazione del Decreto Legislativo 6.11.2007, n. 206, attuativo della Direttiva 2005/36/CE, come integrata e modificata dalla Direttiva 2013/55/UE, nonché specifiche contestazioni in merito al diniego così come articolato dal Dipartimento del M.I.U.R. con la Nota prot. 9014 del 29.5.2018.

Tra l’altro il T.A.R. Lazio, in corso di giudizio, nel caso di dubbio interpretativo sulla normativa europea in questione, potrebbe sollevare rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, alla Corte di giustizia al fine di ottenere la corretta interpretazione della normativa in oggetto.

Lo strumento del rinvio pregiudiziale, può, dunque, risultare un valido ausilio nella risoluzione della controversia.

Sotto diverso aspetto, unitamente all’azione innanzi al T.A.R. Lazio, risulta quanto mai opportuno presentare una denuncia alla Commissione europea con la quale rappresentare la violazione del D.Lgs. 206/2007, di attuazione della Direttiva CE/36/2005, ad opera del M.I.U.R.

Infatti nel caso in cui il giudice nazionale non ritenga di intraprendere la strada del rinvio pregiudiziale la petizione alla Commissione potrà considerarsi altro strumento utile per la corretta interpretazione della normativa europea sul punto in questione.

Nello specifico a seguito della presentazione di una denuncia, la Commissione europea, entro 15 giorni lavorativi, ne confermerà la ricezione ed entro 12 mesi successivi, valuterà se avviare una procedura formale di infrazione nei confronti dello Stato membro in questione.

In particolare se la Commissione europea ritenga la denuncia fondata avvierà la procedura formale di inadempimento nei confronti dello Stato membro interessato, informando i denuncianti sull'avanzamento del caso.

Inoltre la Commissione europea ha la possibilità di proporre ai denuncianti e allo Stato di trasmettere il relativo dossier ad uno dei servizi di risoluzione informale o extragiudiziale disponibili laddove ritenga che il problema possa essere risolto più efficacemente.

Si specifica che all’azione in questione possono aderire i docenti che hanno presentato domanda di riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento senza avere ancora ricevuto richiesta di ulteriore integrazione documentale, nonché i docenti che sono già stati destinatari di tale richiesta.

Schematizzando, ai fini del riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in un paese dell’Unione europea quale la Bulgaria, occorre:

  1. presentare domanda di riconoscimento ai sensi dell’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 206/2007;
  2. impugnare con ricorso singolo innanzi al T.A.R. Lazio – Roma, il silenzio del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ai sensi dell’art. 31 c.p.a. alla scadenza dei tre mesi previsti dall’art. 16, comma 4, del D.Lgs. 206/2007;
  3. impugnare il diniego, con ricorso singolo innanzi al T.A.R. Lazio – Roma, da proporsi entro 60 giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 29 c.p.a.
  4. presentare denuncia alla Commissione europea per la violazione, ad opera della Repubblica Italiana, del D.Lgs. 206/2007, attuativo della Direttiva CE/36/2005, per la illegittima richiesta, nel procedimento di riconoscimento dell’abilitazione professionale, di un’ulteriore integrazione documentale inerente lo svolgimento dell’attività di insegnamento per un anno, a tempo pieno, presso le scuole statali bulgare.

Avv. Maria Teresa Stile

Avv. Leonardo Sagnibene

 

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