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La posizione degli idonei delle graduatorie AA.SS.LL.


Prevalenza dell’utilizzazione delle graduatorie AA.SS.LL. rispetto all’indizione di un concorso .
La posizione degli idonei delle graduatorie AA.SS.LL.

Mi viene chiesto parere in merito alla possibilità per un candidato, di impugnare gli atti di indizione di un concorso di un’Azienda Sanitaria Locale chiedendo l’utilizzo della graduatoria del concorso svolto presso un’altra Azienda Sanitaria Locale in cui lo stesso risulta utilmente collocato.

Com’è noto il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 all’art. 30 recante il “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse” al comma 2 bis prevede che: “Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento é disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza”.

Successivamente nel caso in cui non sia stato possibile coprire i posti vacanti in organico con la procedura di mobilità di cui alla citata norma, le Amministrazioni pubbliche dovrebbero valutare la possibilità di copertura dei posti utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni.

Infatti l’art.3, comma 61, della legge 24.12.2003, n. 350, prevede che “in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”.

  1. richiamata disposizione legislativa secondo cui le Amministrazioni, prima di avviare nuovi concorsi “possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni” attribuisce la facoltà e non un obbligo in capo alla Amministrazioni di attingere alla graduatorie ancora vigenti, di concorsi approvate da altre amministrazioni.

Successivamente l’art. 3 del D.L. 101/2013 come convertito con mod. nella legge 30.10.2013 n. 125 recante le «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» nel disporre che fino al 31.12.2016 l’autorizzazione e l’avvio di nuovi concorsi sia subordinata alla verifica dell’assenza di graduatorie concorsuali approvate dal 1° gennaio 2008 per ciascun soggetto pubblico interessato prevede espressamente che: “Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350”.

Il successivo art. 4 avente ad oggetto “disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego” nel modificare l’art. 36 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 prevede che: “Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”.

Orbene con l’entrata in vigore del citato art. 4 viene estesa a tutte le pubbliche Amministrazioni, ricomprese nelle indicazioni di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 la facoltà di utilizzare le graduatorie concorsuali formate da altre amministrazioni pubbliche, previa intesa tra le amministrazioni interessate, dello stesso comparto contrattuale.

Il principio della prevalenza dell’utilizzazione delle graduatorie concorsuali formate da altre amministrazioni pubbliche viene applicato quando il profilo professionale richiesto sia perfettamente sovrapponibile a quello di oggetto della procedura concorsuale a seguito della quale è stata adottata la graduatoria.

La previsione normativa ha il dichiarato scopo di consentire alla stesse amministrazioni di superare il “fenomeno del precariato” avvalendosi di graduatorie già formate con la salvaguardia delle posizioni acquisite dai vincitori e dagli idonei anche per le assunzioni a tempo indeterminato.

La stipula di convenzioni tra amministrazioni, in applicazione della legge 24.12.2003, n. 350, ha lo scopo di fissare le regole del reciproco utilizzo delle graduatorie, rispetto alla durata ed agli effetti dell’accordo, al fine di vincolare la Amministrazioni all’utilizzo delle stesse nel caso in cui sussistano i presupposti.

Sul punto le direttive regionali in materia, al fine di garantire procedure di reclutamento omogenee e trasparenti su tutto il territorio regionale, precisano che “le Amministrazioni, prima di avviare nuovi concorsi possono utilizzare le graduatorie approvate da altre amministrazioni previo accorso tra le stesse” (Circolare prot. n.1824 del 15.4.2014).

Le linee guida adottate dalla direzione generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del sistema Sanitario Regionale ribadiscono che dopo l’espletamento delle procedure di mobilità “qualora i posti vacanti non siano tutti ricoperti si può procedere o con l’utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti per il medesimo profilo presso altre amministrazioni ovvero con l’avvio di procedure concorsuali per titoli ed esami” (Circolare prot. n. 3090/AG del 3.4.2017).

La Regione Campania, inoltre, anche di recente, attraverso numerose note, circolari e direttive impartite sia dalla Direzione Generale per la tutela della salute che dal Commissario ad Acta (cfr. le più recenti prott. n. 83762 del 7.2.2017, n. 1322 del 15.3.2017, n. 26573 del 10.4.2017, n. 2082 del 28.4.2017, n. 2198 del 9.5.2017, n. 231 del 11.5.2017) ha invitato le Aziende campane all’utilizzo delle graduatorie concorsuali approvate da altre Aziende, ritenendo che, in assenza di particolari esigenze e in situazioni di particolare urgenza, tale operazione risulti lo strumento preferibile sia in termini di rapidità che di economicità.

In merito la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che: “…sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico. L'Amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare circa le modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, dell'esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento della indizione del nuovo concorso.” T.A.R. Campania Napoli Sez. 4a sentenza n. 366 del 16.1.2017

Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con la decisione n. 14/2011 ha affermato che “in presenza di una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace, l’Amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti mediante l’indizione di un nuovo concorso, deve, a pena di illegittimità, indicare - con apposita motivazione - le ragioni per le quali ha ritenuto di non utilizzare la graduatoria”.

L’Adunanza Plenaria ha, in definitiva, aderito all’orientamento secondo cui l’Amministrazione deve sempre motivare la determinazione di indire un nuovo concorso, dando conto, fra l’altro, delle ragioni dei soggetti utilmente collocati in graduatoria e del sacrificio loro imposto, nelle ipotesi nelle quali decide di preferire una nuova procedura concorsuale.

Tale orientamento era stato, tra l’altro, già espresso dalla V Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 1395 del 4.3.2011 che ha affermato l’illegittimità della delibera con la quale una Amministrazione indice un concorso pubblico, piuttosto che utilizzare una graduatoria di un precedente concorso per la copertura dei posti banditi, nel caso in cui la stessa graduatoria sia stata in precedenza utilizzata per la copertura di altri posti e la scelta di procedere per gli ulteriori posti con un nuovo concorso non trovi alcuna ragionevole giustificazione, ponendosi in contrasto con il già avvenuto utilizzo della graduatoria.

Sul punto T.A.R. Sardegna con la sentenza n. 157 del 27.2.2013 ha annullato il concorso per l’assunzione di n. 2 dirigenti medici ospedalieri rilevando che “In definitiva, a fronte di una graduatoria valida ed efficace, l’Azienda Sanitaria Locale non può trascurare completamente, a mezzo della indizione di nuova procedura concorsuale, le posizioni dei soggetti già selezionati come idonei in una procedura concorsuale di altra Azienda Ospedaliera con cui aveva in atto apposita convenzione finalizzata all’utilizzo reciproco delle graduatorie concorsuali pubbliche”.

Va altresì rilevato che la giurisprudenza ha enucleato un principio di utilizzo “cronologico” delle graduatorie di altre amministrazioni sanitarie precisando che: “l’Azienda Sanitaria Locale una volta determinatasi ad effettuare assunzione tramite l’escussione di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, avrebbe dovuto avviare una effettiva ed attenta procedura in relazione alla necessità di operare una puntuale ricognizione circa l’esistenza di valide graduatorie concorsuali presso tutte le Strutture Sanitarie regionali. Da ciò discenderebbe l’ulteriore conseguenza che l’Azienda resistente, in applicazione del principio generale “cronologico”, avrebbe dovuto scorrere le graduatorie ancora valide ed efficaci, e relative a procedure concorsuali indette dalle altre Aziende Sanitarie più risalenti nel tempo”, T.A.R. Calabria Catanzaro sentenza n. 1302 dell’11.8.2017. (Cfr. T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. 1a Ordinanza n. 138 del 21.6.2018 con cui è stato sospeso un concorso bandito dall’Azienda Sanitaria Locale di Teramo per la copertura di n. 2 posto di dirigenti veterinari della disciplina di Sanità Animale attesa la possibilità dello scorrimento delle graduatorie valide ed efficaci di altre AA.SS.LL. come criterio preferenziale rispetto all’indizione di nuovi concorsi).

Da tutto quanto detto appare chiaro che l’ordinamento attuale, dall’entrata in vigore della norma di cui al citato art. 3, comma 61, della legge 24.12.2003, n. 350, perseguendo la finalità di contenimento della spesa pubblica, ha ormai superato il tradizionale indirizzo che preferiva l’indizione di un nuovo concorso pubblico rispetto allo scorrimento di graduatorie esistenti.

L’utilizzazione degli idonei tramite lo scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed efficaci rappresenta, pertanto, la regola generale per la copertura dei posti vacanti in organico, mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico che devono essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione di un nuovo concorso, pena la sua illegittimità.

Tracciato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento occorre rilevare che un candidato idoneo di una graduatoria di un’Azienda Sanitaria Locale dovrebbe:

  1. monitorare l’Albo Pretorio, ovvero online dell’Azienda Sanitaria Locale presso cui ha effettuato il concorso, come pure delle altre Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere di Rilievo Nazionale, Aziende Universitarie etc. per rilevare l’eventuale indizione di nuovi concorsi;
  2. verificare la sovrapponibilità dello specifico profilo professionale richiesto dal bando del concorso cui ha partecipato con il profilo professionale richiesto dal nuovo bando;
  3. in caso di esito positivo della descritta verifica, impugnare innanzi al T.A.R. territorialmente competente tutti gli atti concorsuali entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 29 c.p.a., chiedendo l’annullamento, previa sospensiva, del bando, per la violazione di tutta la normativa citata.

Dal quadro fattuale, normativo e giurisprudenziale, sopra delineato esprimo parere positivo in ordine alla possibilità, per un candidato idoneo di una graduatoria di un’Azienda Sanitaria Locale di impugnare gli atti di indizione di un concorso di un’altra Azienda Sanitaria Locale chiedendo l’utilizzo della graduatoria in cui lo stesso risulta utilmente collocato.

Avv. Leonardo Sagnibene

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