I requisiti morali del direttore didattico di scuola guida
Mi viene chiesto in merito alla possibilità di impugnare il provvedimento con cui l’Amministrazione provinciale ha annullato la SCIA per l’apertura di una scuola guida, per carenza del requisito di “buona condotta” in capo al “direttore didattico”.
In punto di fatto va chiarito che il richiedente parere presentava all’Amministrazione comunale una SCIA segnalazione certificata di inizio attività per l’apertura di un’autoscuola ai sensi dell’art. 123 del D.lgs. 30.4.1992 n. 285.
L’Amministrazione Provinciale con la Nota di preavviso di diniego ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 7.8.1990 n. 241, comunicava i motivi ostativi all’apertura della scuola guida.
In particolare, l’Amministrazione Provinciale contestava il nominativo del soggetto prescelto quale responsabile didattico evidenziando la mancanza in capo allo stesso del requisito della “buona condotta”, attesa la sussistenza di un precedente penale.
Nello specifico l’Amministrazione provinciale precisava che: “per i responsabili didattici di autoscuola l’art. 23, comma 4, del D.lgs. richiede il possesso di specifici requisiti. Stante gli interessi pubblici sottesi all’esercizio dell’attività di autoscuola l’Amministrazione deve valutare che dai fatti accertati non possa conseguire un disvalore insito nella condotta del titolare di autoscuola e dei responsabili didattici, richiedente l’autorizzazione, tale da far venire meno i requisiti morali, di buona condotta richiesti dalla norma. La tutela dell’interesse pubblico impone che la pubblica amministrazione vigilante debba compiere una valutazione della condotta dell’interessato onde stabilire se esso sia consona allo status professionale di titolare/responsabile didattico di autoscuola. Nell’espletamento del potere discrezionale di valutazione di fatti in funzione degli interessi pubblici coinvolti nell’attività di autoscuola riconosciuta dall’Amministrazione provinciale sono emerse delle evenienze che appaiono tali da comportare la insussistenza dei requisiti morali richiesti dalla legge. Tali fatti palesemente rilevanti ed obiettivamente gravi portano dunque la scrivente amministrazione a propendere per il diniego”.
Orbene, il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 123 del D.lgs. 30.4.1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada, che al comma 9 prevede espressamente che: “l'esercizio dell'autoscuola è revocato quando: a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare…”.
Inoltre, il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 26.1.2011, n. 17, avente ad oggetto il “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola” all’art. 1, comma 1 stabilisce quali siano i requisiti per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante di autoscuola, e per quanto qui di interesse “c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni”.
Il medesimo Regolamento all’art. 6 stabilisce, invece, i requisiti per il conseguimento dell’abilitazione di istruttore di guida, che per quanto qui di interesse sono i medesimi: “c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall’articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni”.
La richiamata normativa è stata recepita a livello regionale con il decreto dell’Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità per la Regione Siciliana n. 1940 del 1.8.2014, recante Regolamento sulle procedure di svolgimento degli esami per il conferimento dell’abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola, che all’art.3 oltre a ribadire i requisiti previsti a livello nazionale innanzi richiamati, pone, altresì, quello della “buona condotta” che è appunto il requisito che l’amministrazione ritiene non più sussistente in capo al ricorrente e il cui contenuto è puntualmente definito dal regolamento stesso.
In particolare l’art.3, al punto 3, ha cura di precisare che “si considerano in possesso di tale requisito coloro che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) non essere dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
b) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dal D.lgs. n.159/2011;
c) non essere stati condannati a pena detentiva superiore a tre anni, ovvero indipendentemente dalla pena inflitta, non essere stati condannati per uno dei seguenti reati… (segue l’elencazione dei titoli di reato che sono quelli di cui agli art. 348 “abusivo esercizio di una professione”, 432 “attentati alla sicurezza dei trasporti”, 527 “atti osceni”, 575 “omicidio”, 581 “percosse”, 589 “omicidio colposo”, 593 “omissione di soccorso”, 609 bis “violenza sessuale”, 610 “violenza privata”, 613 “stato di incapacità procurato mediante violenza”, 624 “furto”, 628 “rapina”, 629 “estorsione”, 630 “sequestro di persona a scopo di estorsione”, 640 “truffa”, 646 “appropriazione indebita”, 648, “ricettazione”, 648 bis “riciclaggio”, 660 “molestia o disturbo alle persone”, 688 “rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive”, 690 “determinazione in altri dello stato di ubriachezza”).
Pertanto, poiché i requisiti di cui ai punti a) e b) replicano pedissequamente quelli richiesti dalla disciplina statale, gli unici elementi realmente distintivi introdotti dalla disciplina regionale consistono nelle circostanze di cui al punto c), ossia che l’interessato: non sia stato condannato a pena detentiva superiore ad anni tre di reclusione, ovvero che, indipendentemente dalla pena inflitta, non sia stato condannato per uno dei reati come sopra tassativamente elencati.
Orbene, ricostruito così il quadro normativo di riferimento deve allora rilevarsi che in assenza di una norma espressa che disciplini altrimenti le ipotesi di revoca dell’abilitazione di insegnante/istruttore, deve ritenersi che i requisiti morali richiesti per il suo mantenimento siano i medesimi richiesti per il suo conseguimento.
Nel caso in esame il richiedente parere non risulta essere stato mai sottoposto ad alcuna delle misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dal d.lgs. n. 159 del 2011, pur essendo stato condannato, in relazione agli artt. Del c.p. 321 “pene per il corruttore” e 319 “corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio” alla pena, sospesa, di anni uno e mesi quattro di reclusione, senza menzione alcuna sul casellario giudiziario.
Da quanto chiarito è evidente che il richiedente parere non è stato condannato a una pena detentiva di durata superiore ai tre anni, né per alcuno dei reati che, ai sensi della richiamata disposizione, comporterebbero il venir meno del requisito della “buona condotta” a prescindere dalla pena inflitta.
Ne consegue che i provvedimenti impugnati, che nell’annullare la SCIA per l’apertura di un’autoscuola si appalesano del tutto illegittimi in quanto fondati: sull’assunto del venir meno della mancanza del requisito della “buona condotta” che, però, non risulta ancorato ad alcun riferimento normativo né nazionale né locale (cfr. sul punto T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 1a sentenza n. 1740 del 27.6.2019.
Dal quadro fattuale, normativo e giurisprudenziale sopra delineato si esprime parere favorevole nei confronti dell’impugnativa del provvedimento in oggetto con cui l’Amministrazione provinciale per l’apertura di una scuola guida, per mancanza in capo al “direttore didattico” del requisito della “buona condotta”, potendo trovare la detta impugnativa accoglimento innanzi al T.A.R. competente.
Si precisa che in relazione alla fattispecie si esprime favorevole parere anche in relazione alla peculiarità della normativa regionale che contiene un elenco tassativo dei reati la cui commissione comporta il venir meno del requisito della “buona condotta”.
Ne consegue che per altre fattispecie, e riguardanti problematiche insorte in regioni diverse da quella siciliana, occorrerà operare un’attenta valutazione circa le ragioni sottese all’annullamento della SCIA, con un’analisi specifica dell’eventuale reato commesso dal “direttore didattico” dal tempo trascorso dalla commissione dello stesso della presentazione di istanza di riabilitazione etc.
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