Assegno di ricerca per il personale militare

Il punto nodale della questione ha ad oggetto è l’applicazione del beneficio di cui all’art. 22 della legge 30.12.2010 n. 240 nella parte in cui prevede l’aspettativa senza assegni anche a soggetti alla disciplina riservata al personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e succ. mod ed int.
Legge 30.12.2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" all’art. 22 avente ad oggetto: "assegni di ricerca" prevede che: "3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno e' stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarità dell'assegno non e' compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche".
Secondo alcune Amministrazioni il beneficio dell’aspettativa senza assegni potrebbe essere riconosciuto esclusivamente al personale "privatizzato" e non anche al personale in regime di diritto pubblico in servizio presso amministrazioni pubbliche, come il personale militare.
In particolare è stato sostenuto che se il legislatore avesse voluto estendere il beneficio dell’aspettativa senza assegni per la vincita di una selezione pubblica per il conferimento di un "assegno di ricerca" avrebbe utilizzato la stessa formula contenuta nell’art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 161 del 2001.
Nello specifico il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 recante le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" al Titolo IV "rapporto di lavoro" all’art. 53 "incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" al comma 6 prevede il collocamento in aspettativa per diversi motivi tra cui anche la "ricerca scientifica" anche per i «dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all’articolo 3».
In particolare il citato art. 3 avente ad oggetto il "personale in regime dì diritto pubblico" prevede che: "1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: ..., il personale militare e delle Forze di polizia di Stato ...".
Pertanto secondo questa lettura restrittiva il beneficio dell’aspettativa senza assegni potrebbe essere riconosciuto esclusivamente al personale "privatizzato" e non anche al personale in regime di diritto pubblico in servizio presso amministrazioni pubbliche, come il personale militare, laddove l’art. 22 della legge 30.12.2010 n. 240 fa riferimento solo al "collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche" non citando l’art. 3 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 ovvero il "personale in regime di diritto pubblico" come "il personale militare e delle Forze di polizia di Stato".
Sul punto la giurisprudenza amministrativa nel pronunciarsi su ricorsi proposti avverso l`annullamento di un provvedimento di diniego di concessione dell’aspettativa non retribuita per un appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria che era risultato vincitore di una selezione pubblica per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, nel sottolineare l’erroneità della riportata tesi restrittiva ha statuito che: "Tale tesi non è condivisibile poiché si fonda sull’erroneo presupposto interpretativo secondo cui la distinzione tra dipendenti pubblici cd. privatizzati e personale in regime di diritto pubblico introdotta dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 escluderebbe quest’ultima categoria dall’ambito di applicazione della disciplina dettata (successivamente alla c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro di pubblico impiego) per i dipendenti "in servizio presso amministrazioni pubbliche", rendendosi, a tal fine, necessaria un’espressa previsione estensiva. Al contrario, la disciplina introdotta dal citato decreto legislativo, relativa all’ «organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» (art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001) si applica a «tutte le amministrazioni pubbliche dello Stato» nella cui nozione devono evidentemente farsi rientrare anche quelle concernenti le categorie di pubblici dipendenti c.d. escluse (cfr. art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001). Cosicché, l’espressa deroga all’art. 2, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 165 introdotta dall’art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, che individua con la tecnica dell’elencazione e della tipizzazione le categorie di pubblici dipendenti sottratte, in via di eccezione, alla generale disciplina del lavoro pubblico "privatizzato", presuppone logicamente che anche tali figure debbano essere ricomprese nella più ampia nozione di "dipendenti di amministrazione pubbliche" di cui all’art. 1, comma 2. Venendo alla disciplina introdotta in materia di assegni di ricerca dall’art. 22, comma 3, della l. n. 240 del 2010 sopra richiamata, deve pertanto escludersi, in mancanza di un’espressa deroga di rango legislativo, l’ammissibilità di un’interpretazione applicativa che introduca un trattamento differenziato nell’ambito del medesimo rapporto di lavoro dei "dipendenti delle amministrazioni pubbliche". Tanto più se si considera che il beneficio in questione è chiara espressione del diritto costituzionalmente garantito allo studio, rispetto al quale non possono darsi disparità di trattamento contrarie al principio di uguaglianza. Né potrebbero trarsi elementi a sostegno dell’interpretazione "discriminatoria" nei confronti dei dipendenti "in regime pubblico" rispetto a quelli c.d. privatizzati (fatta propria dall’Amministrazione resistente con il provvedimento impugnato) sulla base della formulazione contenuta nell’art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, poiché essa risulta circoscritta nei ristretti limiti di applicazione della disposizione medesima, non essendo espressione di alcun principio generale idoneo a vincolare discipline collocate in ambiti normativi diversi e addirittura successivi". T.A.R. Veneto Venezia Sez. 1a sentenza n. 1457 del 2.12.2014.
Va precisato che il Ministero della Difesa con la Circolare della Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. M_D GMIL1 II 5 10416819 del 15.11.2012 già prima del citato intervento giurisprudenziale riconosceva la possibilità del collocamento in aspettativa assegni di ricerca per il "personale militare dei ruoli degli Ufficiali, dei Marescialli, dei Sergenti e dei Graduati dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare, nonché ai ruoli degli Ufficiali, degli Ispettori e dei Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri".
In particolare al punto 4 "militari ammessi a fruire di assegni di ricerca" dopo aver riportato il testo dell’art. 22 della legge 30.12.2010 n. 240 precisa che "Alla luce della suddetta normativa il personale militare ammesso alla fruizione dei citati assegni di ricerca deve chiedere, con istanza prodotta presso il Reparto/Ente di appartenenza e con le medesime modalità di inoltro della stessa a questa Direzione Generale, di cui al precedente para 2., lettera c., di essere posto in aspettativa senza assegni per l’intero periodo di durata dell’attività per lo svolgimento della quale i richiamati assegni di ricerca sono corrisposti".
Il citato par. 2 lett. c prevede che: " Per quanto precede, il militare dei ruoli citati in oggetto, che sia stato ammesso da un ateneo nazionale o estero a un dottorato di ricerca per la prima volta o che ne abbia seguito uno per meno di un anno accademico beneficiando della relativa astensione dal servizio, può produrre domanda, presso il Reparto/Ente di appartenenza, intesa a ottenere l’autorizzazione a rimanere assente dal servizio per l’intera durata del dottorato medesimo, nella posizione di:
- licenza straordinaria senza assegni, qualora fruisca di borsa di studio erogata dal competente ateneo;
- aspettativa retribuita, qualora per il dottorato cui è stato ammesso non sia prevista borsa di studio o nel caso in cui egli vi rinunci espressamente.
Tale domanda deve essere trasmessa al II Reparto di questa Direzione Generale:
- 4^ Divisione: per gli Ufficiali dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare, nonché dell’Arma dei Carabinieri;
- 5^ Divisione: per gli appartenenti ai ruoli dei Marescialli e dei Sergenti dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare, nonché ai ruoli degli Ispettori e dei Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri;
- 6^ Divisione: per i Graduati dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare, completa dei pareri degli organi sovraordinati sulla catena gerarchica e corredata da apposita documentazione, rilasciata dall’ateneo che ha assegnato il detto dottorato, comprovante la durata del medesimo, la titolarità del richiedente al suo svolgimento e l’indicazione sulla fruibilità da parte del militare della borsa di studio, qualora prevista, nonché della eventuale rinuncia a quest’ultima.
In caso di parere negativo all’accoglimento delle istanze, gli organi competenti a emanare il parere gerarchico dovranno chiaramente indicare le esigenze dell’Amministrazione, collegate alla professionalità e alle peculiarità di impiego degli interessati, ostative alla domanda. In caso di accoglimento delle istanze degli interessati da parte di questa Direzione Generale, i Reparti/Enti di appartenenza dei medesimi, una volta ricevute le relative comunicazioni, provvederanno a lasciarli liberi dal servizio in corrispondenza della data di inizio dei dottorati di ricerca".
Inoltre il già citato punto 4 chiarisce altresì che "Alla domanda deve essere allegata apposita documentazione, rilasciata dall’ateneo competente, comprovante l’avvenuta ammissione del militare agli assegni di ricerca. I Reparti/Enti di appartenenza dei richiamati militari, ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda da parte di questa Direzione Generale, provvederanno a lasciare i medesimi liberi dal servizio in corrispondenza della data di inizio dei relativi assegni di ricerca. Detta aspettativa non è computabile nell’anzianità di servizio militare, né utile ai fini dell’avanzamento e della contribuzione previdenziale. Dell’effettivo collocamento in aspettativa degli interessati dovrà, pertanto, essere data immediata assicurazione a questa Direzione Generale per la conseguente applicazione nei loro confronti della detrazione di anzianità ai fini dell’avanzamento, nonché agli Uffici ed Enti che curano l’amministrazione e l’impiego dei detti militari, per i conseguenti rispettivi adempimenti. Gli interessati riprenderanno servizio il giorno successivo al termine dell’assegno di ricerca I Reparti/Enti di appartenenza dei militari interessati dovranno assicurarsi che il rientro in servizio degli stessi avvenga in tale data, fornendone immediata comunicazione a questa Direzione Generale, nonché agli Uffici ed Enti sopra citati".
Orbene appare evidente che la citata circolare prevedeva la "possibilità" per il personale militare, titolare di assegno di ricerca, di essere collocato in aspettativa senza assegni in base alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione di appartenenza che può anche negarla in relazione alle esigenze "collegate alla professionalità e alle peculiarità di impiego degli interessati".
Orbene dal quadro delle fonti di rango primario e regolamentare sopra delineato risulta che:
a) l’appartenete al personale militare può richiedere l’aspettativa sena assegni a seguito della vincita di una selezione pubblica per il conferimento di un "assegno di ricerca"
b) l’appartenete al personale militare è collocato in aspettativa senza assegni previa presentazione di apposita domanda e rilascio di parere da parte dell’Ente di appartenenza secondo le prescrizioni regolamentari della Circolare prot. n. M_D GMIL1 II 5 10416819 del 15.11.2012;
c) dell’Ente di appartenenza del militare richiedente il collocato in aspettativa senza assegni può esprimere un parere negativo in relazione alle esigenze "collegate alla professionalità e alle peculiarità di impiego degli interessati"
d) la durata del collocamento in aspettativa senza assegni del dipendente in deve corrispondere alla durata dell’assegno;
e) il periodo trascorso dal titolare di assegno di ricerca nello svolgimento delle relative attività "non è computabile nell’anzianità di servizio militare, né utile ai fini dell’avanzamento e della contribuzione previdenziale" ai sensi della Circolare prot. n. M_D GMIL1 II 5 10416819 del 15.11.2012.
Dal quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato il sottoscritto Avv. esprime un favorevole parere in merito alla possibilità, da parte di un appartenente personale militare, di richiedere un periodo di aspettativa senza assegni a seguito della vincita di una selezione pubblica per il conferimento di un "assegno di ricerca" presso un’Università Statale previa presentazione di apposita domanda e rilascio d i parere da parte dell’Ente di appartenenza secondo le prescrizioni regolamentari della Circolare prot. n. M_D GMIL1 II 5 10416819 del 15.11.2012 .
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