L'ipotesi di silenzio di cui all’art.8 DPR 339/82

Con il D.P.R. n. 339/1982, emanato in attuazione della delega attribuita al Governo dall’articolo 36 della legge n. 121/1981, è stata prevista la procedura per il trasferimento del personale statale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia negli altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre Amministrazioni dello Stato.
In base alle disposizioni degli articoli da 1 a 3 del DPR n. 339/1982, il personale che espleta funzioni di polizia che sia giudicato assolutamente inidoneo, per motivi di salute dipendenti o meno da causa di servizio, ad assolvere compiti di istituto, o che abbia riportato un’invalidità, dipendente o non dipendente da causa di servizio, che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti di istituto, con domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità assoluta ed entro sessanta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità non assoluta, può chiedere di essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre Amministrazioni dello Stato, purché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego.
In particolare l’art. 8 prevede che: "Il trasferimento del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, è disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto col Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione dell’Amministrazione ricevente. Quest’ultima può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalità da fissarsi con decreto del Ministro competente. L’Amministrazione alla quale è stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all’art. 1 si dovrà pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza stessa. Qualora nel termine sopra indicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta. Nel periodo intercorrente, il personale è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità".
Il procedimento di transito è stato altresì individuato D.M. 18.4.2002, e gli artt. 1 e 2, in particolare, hanno delineato l’ambito applicativo e le modalità puntuali del transito.
In particolare secondo l’art. 1 "1. il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella A, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego. 2. Il giudizio di inidoneità è espresso dalla commissione medico- ospedaliera competente che deve fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata".
Il successivo art. 2 prevede che: "1. Il transito del personale di cui all'art. 1 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa è disposto con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile, di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare. 2. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza che la inoltrerà alla competente Direzione generale per il personale civile, dandone contestualmente comunicazione alla Direzione generale per il personale militare. 3. La presentazione della domanda di transito da parte del personale interessato sospende, per lo stesso, l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento. 4. L'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta. 5. Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento, conservando l'anzianità assoluta riferita al predetto grado, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. 6. Il transito del personale militare non comporta modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza e di quelli di destinazione. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito sono resi indisponibili nel grado iniziale del ruolo di provenienza i posti lasciati liberi dal medesimo personale, fino al riassorbimento del soprannumero. 7. In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità. 8. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi".
Orbene dalla descrizione del procedimento amministrativo volto al "passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato" appare evidente che quello al transito è un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l’idoneità al servizio nei ruoli civili) e dalla presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del dipendente (Consiglio di Stato Sez. 4a sentenza n. 6826 del 31.12.2007, sentenza n. 6951 del 6.11.2009, sentenza n. 3141 del 23.6.015).
Pertanto proprio in considerazione della natura di "diritto soggettivo" del transito, il D.P.R. 24.4.1982 n. 339 ed il successivo D.M. 18.4.2002 hanno dato particolare significato al silenzio serbato dall’Amministrazione procedente sull’istanza di passaggio presentata dal dipendente.
Particolare rilevanza assume, infatti, il menzionato 4° comma, dell’art. 8 del D.P.R. 24.4.1982 n. 339, ed il 4° comma dell’art. 2 del D.M. 18.4.2002 che configurano un’ipotesi di silenzio tipizzato, vale a dire di silenzio al quale è stato attribuito il significato di silenzio-accoglimento.
Infatti si prevede che la l’Amministrazione alla quale è stata inoltrata l’istanza da parte del dipendente si deve pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza stessa, e qualora nel termine sopra indicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.
Né può sostenere che il detto temine non si applichi ai procedimenti di passaggio del personale della Polizia di Stato ai ruoli civili del Ministero dell’Interno atteso il procedimento specificato dal citato D.M. 21.12.1989 laddove gli adempimenti, previsti del Regolamento devono essere tutti effettuati nel termine previsto dall’art. 8 che, tra l’altro, ha lo scopo di evitare al dipendente di sia collocato in aspettativa sine die dovendo nel relativo periodo godere del trattamento economico percepito all'atto del giudizio di non idoneità, come previsto dall’ultimo comma del citato art. 8.
Sul punto la giurisprudenza per un caso identico a quello qui in trattazione ha chiarito che: "Il comma 4 della citata norma contempla, dunque, un’ipotesi di silenzio assenso, prevedendo espressamente che l’amministrazione si debba pronunciare sull’istanza di trasferimento entro il termine di 150 giorno dalla data di ricevimento dell’istanza, decorso il quale, l’istanza s’intende accolta (in tal senso cfr. Tar Lazio, I ter, 15 marzo 2016, n. 4249; T.A.R. Sicilia Catania, III, 13 febbraio 2009, n. 322)" T.A.R. Lazio - Roma - Sez. 1a Ter, n. 4785 pubblicata in data 20.4.2017.
Ed ancora che: "il ricorrente ha presentato istanza di passaggio nelle corrispondenti qualifiche delle amministrazioni civili dello Stato ...il Ministero dell’Interno non ha dato alla detta istanza alcun riscontro...risulta pertanto fondata, ogni altra censura assorbita, la prima censura, inerente la violazione dell’articolo 8 del D.P.R. 24.4.1982, n.339, posto che, trascorsi 150 giorni dalla data di deposito dell’istanza risulta essersi formato il silenzio assenso in ordine all’istanza del ricorrente di passaggio alle amministrazioni civili dello Stato, ciò che esclude che l’amministrazione possa adottare ulteriori e diversi provvedimenti nei suoi confronti quale la dispensa dal servizio ulteriori visite mediche etc." T.A.R. Lombardia Milano Sez. 3a sentenza n. 1287 del 29.6.2016. (Cfr. sul punto T.A.R. Lazio Roma Sez. 1a Ter sentenza n. 4521 del 4.5.2009; T.A.R. Lombardia Milano Sez. 1a sentenza n. 2939 del 29.7.2011; T.A.R. Lazio Roma Sez. 3a sentenza n. 2900 dell’1.4.2011).
Il Consiglio di Stato Sez. 6a con l’ordinanza 5044 del 24.11.2017 statuiva che "per il transito nei ruoli civili del personale delle Forze di polizia, dichiarato permanentemente inabile al servizio di istituto, l’inutile decorso del termine di 150 giorni, previsto dall’art. 8, quarto comma, del D.P.R. 24.4.1982, n. 339, consuma il potere dell’Amministrazione di decidere in difformità sull’istanza del dipendente".
Orbene laddove l’esito dell’istanza di passaggio nei ruoli civili dell’Amministrazione del dipendente dichiarato "permanentemente non idoneo al servizio d’Istituto nei ruoli della P.S.. Si idoneo ai ruoli civili dello Stato che non comportino l’uso delle armi" sia intervenuto dopo lo scadere del termine previsto 8, commi 3 e 4, D.P.R. 24.4.1982 n. 339 e dell’art. 2, comma 4, del D.M. 18.4.2002, la domanda prodotta dal dipendete deve considerarsi implicitamente accolta.
Infatti, a seguito della formazione del "silenzio assenso" tipizzato dalle dette norme, si è ormai consumato il potere dell’Amministrazione di decidere in ordine al transito del ricorrente nei ruoli civili.
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