Prossime proposte legislative
In tale contesto, un ruolo preminente spetta alla necessaria ed urgente riforma della giustizia tributaria per consentire al cittadino-contribuente di potersi difendere efficacemente davanti ad un giudice tributario terzo ed imparziale (art. 111, secondo comma, della Costituzione), come peraltro più volte segnalato dalla Corte Costituzionale, anche con l’ultima ordinanza del 20 ottobre 2016.
Infatti, la Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 227 del 20 ottobre 2016 ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia in merito all’ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria.
In particolare, la CTP di Reggio Emilia aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, 13, 15, 29-bis, 31, 32, 33, 34 e 35 Decreto legislativo n. 545/92 nonché degli articoli 6 Decreto legislativo n. 546/92 (astensione e ricusazione dei componenti delle Commissioni tributarie) e 51 c.p.c. (astensione del giudice).
In sostanza, la CTP di Reggio Emilia dubitava che l’ordinamento e l’organizzazione della giustizia tributaria siano compatibili con la garanzia di indipendenza anche apparente del giudice, richiesta dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) in tema di "equo processo", ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la Legge n. 848 del 04 agosto 1955.
Inoltre, la CTP di Reggio Emilia riteneva che l’assetto ordinamentale ed organizzativo - gestionale della giustizia tributaria viola gli articoli 101, 111 e 117, primo comma, della Costituzione.
Secondo il rimettente, l’inquadramento della giustizia tributaria nel Ministero dell’Economia e delle Finanze lede l’indipendenza apparente del giudice, così come richiesta nell’interpretazione fornita dalla Corte EDU.
L’apparente indipendenza dei giudici tributari, oltretutto, sarebbe lesa anche dalla disciplina del loro inadeguato trattamento retributivo.
Nel giudizio che si è svolto dinanzi alla Corte Costituzionale si è costituita l’Associazione Magistrati Tributari, aderendo alle censure espresse dal giudice di Reggio Emilia e chiedendo di conseguenza che le questioni siano accolte.
Oltretutto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha depositato una memoria illustrativa, ribadendo le eccezioni di inammissibilità e rilevando che le modifiche degli articoli 2 e 15 Decreto Legislativo n. 546/92, introdotte dal Decreto Legislativo n. 156/2015 a decorrere dal 1° gennaio 2016, imporrebbero di restituire gli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni.
La Corte Costituzionale, con la succitata ordinanza n. 227/2016, ha preliminarmente dichiarato inammissibile l’intervento dell’Associazione Magistrati Tributari perché non titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l’intervento ed inoltre perché l’interesse collettivo prospettato non è correlato con le specifiche e peculiari posizioni soggettive dedotte dalle parti nel giudizio.
Anche le questioni sollevate dalla CTP di Reggio Emilia sono state dichiarate inammissibili.
Infatti, secondo la Corte Costituzionale il giudice rimettente invoca plurimi interventi additivi, diretti da un lato a delineare un nuovo assetto dell’ordinamento e dell’organizzazione della giustizia tributaria e dall’altro lato ad aggiungere una nuova causa di astensione del giudice tributario.
Inoltre, le eccezioni sollevate sono indeterminate ed ambigue, richiedendo la modifica di un intero sistema di norme.
Secondo i giudici costituzionali, interventi di questo tipo - manipolativi di sistema - sono in linea di principio estranei alla giustizia costituzionale, poiché eccedono i poteri di intervento della Corte, implicando scelte affidate alla sola discrezionalità del legislatore.
Analoghe considerazioni valgono anche per la censurata mancanza di autonomia di gestione finanziaria e contabile delle Commissioni tributarie, "essendo anche in questo caso del tutto evidente l’incertezza dell’intervento additivo richiesto, a fronte delle molteplici forme e graduazioni che potrebbe assumere l’auspicata autonomia della giurisdizione tributaria".
In definitiva, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate perché, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l’eterogeneità delle norme censurate e la carenza di una reciproca ed intima connessione tra essi non consente di introdurre validamente un giudizio di legittimità costituzionale.
Questa ordinanza, però, auspica l’intervento del legislatore per dare una vera autonomia alla giurisdizione tributaria e questo importante messaggio della Corte Costituzionale non deve cadere nel vuoto ma deve essere di stimolo al legislatore per un urgente intervento di modifica del sistema giudiziario tributario.
In definitiva, la giustizia tributaria non deve più dipendere dal MEF e deve avere giudici professionali, a tempo pieno, assunti per concorso e ben retribuiti per la delicata funzione che hanno, così come previsto dalla proposta di legge dell’Onorevole Rocco Palese (Forza Italia) di riforma strutturale della giustizia tributaria (proposta di legge n. 4755 del 23/11/2017 presentata alla Camera dei Deputati prima dello scioglimento del Parlamento).
Collegata alla suddetta proposta di legge è quella della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti per chiudere tutto il contenzioso tributario in essere che coinvolge ventuno milioni di italiani per circa cento miliardi di euro.
A tal proposito, bisogna tener presente che i condoni fiscali delle liti pendenti sono giustificati quando si tratta di riforme strutturali, così come stabilito:
- dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 29/2018, depositata il 14/02/2018, che in tema di rottamazione dei ruoli ha ritenuto legittima la legge n. 225/2016 in quanto riferita alla totale riorganizzazione della procedura di riscossione per evitare che l’ente subentrante si trovi ad avere un pesante arretrato tale da condizionare l’avvio e l’attuazione della succitata riforma strutturale;
- dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, che con la sentenza n. 3677/2010, depositata il 17 febbraio 2010, ha stabilito che la normativa del precedente condono delle liti fiscali (art. 16 della legge n. 289/2002) è compatibile con la normativa comunitaria e non deve essere disapplicata.
Per questi motivi, allego al presente articolo la mia proposta di legge di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti che, insieme alla proposta di legge di riforma della giustizia tributaria, sarà ripresentata nella prossima legislatura.
A differenza dell’ultima definizione delle liti pendenti, la presente proposta di legge definisce tutte le controversie tributarie in atto, senza alcuna eccezione, e soprattutto nei conteggi si deve tenere conto delle sentenze pubblicate.
N.B. ALLEGO LA MIA PROPOSTA DI LEGGE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI FISCALI PENDENTI.
ALLEGATO
PROPOSTA DI LEGGE
Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti
Articolo 1
CONDIZIONI PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
1. Le liti fiscali di ogni genere pendenti dinanzi alle commissioni tributarie, alla Corte di Cassazione o al giudice ordinario in ogni stato e grado del processo e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del processo o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento delle seguenti somme:
A) se il valore della lite è di importo fino a 3.000 euro: 300 euro;
B) se il valore della lite è di importo superiore a 3.000 euro:
a) il 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza totale dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata, sul diritto, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
b) il 30 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza totale del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata, sul diritto, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
c) il 20 per cento del valore della lite in caso di soccombenza parziale delle parti processuali o nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già depositata alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul diritto, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 3, primo comma, lettera a); il 20 per cento del valore della lite in caso di pronunce di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
2. In caso di rinvio da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell’articolo 383 del codice di procedura civile o nelle ipotesi di rimessione, ai sensi dell’articolo 59 del Decreto Legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni, si deve tenere conto dell’ultima pronuncia giurisdizionale dei giudici di merito depositata prima del rinvio o della rimessione.
3. Il presente articolo è applicabile anche alle liti fiscali dove sono parti del processo il Concessionario della Riscossione, l’Agenzia delle entrate - Riscossione, l’Agenzia delle entrate - Territorio, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, gli Enti locali, i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i Consorzi di bonifica, le società di gestioni entrate e tributi nonché tutti gli Enti impositori che hanno emesso l’atto impugnato.
4. Alle stesse condizioni del presente articolo si possono definire le controversie per i contributi e premi previdenziali ed assistenziali, per i contributi al servizio sanitario nazionale, sempre che tutti siano collegati agli avvisi di accertamento contestati, nonché per i contributi di bonifica e miglioramento.
Articolo 2
VERSAMENTI - CONDIZIONI
1. Le somme dovute ai sensi dell’articolo 1 sono versate entro il 31 dicembre 2018, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, compresa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
2. Dette somme possono essere versate in unica soluzione o ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano tremila euro.
3. L'importo della prima o unica rata è versato senza interessi entro il termine indicato nel primo comma.
4. Gli interessi legali sono calcolati dall’01 gennaio 2019 sull'importo delle rate successive, ai sensi dell’articolo 20 decreto legislativo n. 602 del 29 settembre 1973, e successive modifiche ed integrazioni.
5. L'omesso, incompleto o tardivo versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i sessanta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali, ai sensi dell’articolo 20 decreto legislativo n. 602 del 29 settembre 1973, e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 3
CRITERI GENERALI
1. Ai fini della presente legge:
a) sono definibili le controversie il cui ricorso, anche in mediazione, sia stato notificato alla controparte entro il 30 giugno 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 4, primo comma, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva; non possono essere definite le controversie concernenti il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, contributi o canoni;
b) sono definibili le liti sulle agevolazioni fiscali qualora con il provvedimento impugnato l’Amministrazione finanziaria abbia contestualmente accertato e richiesto il tributo o il maggior tributo ed abbia irrogato le relative sanzioni;
c) non sono definibili le liti che hanno usufruito di precedenti definizioni agevolate;
d) per lite pendente si intende quella in cui è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato, il Concessionario della Riscossione, l’Agenzia delle entrate - Riscossione, l’Agenzia delle entrate - Territorio, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, gli Enti locali, i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i Consorzi di bonifica, le società di gestione entrate e tributi, nonché tutti gli Enti impositori che hanno emesso l’atto impugnato, avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, ruolo, riscossione, liquidazione, avviso o ingiunzione di pagamento per i quali, alla data del 30 giugno 2018, è stato notificato l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inesistente o inammissibile con sentenza non passata in giudicato. Si intende pendente anche il giudizio per revocazione. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 01 luglio 2018, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o non sia stata depositata la sentenza della Corte di Cassazione, sempre che non abbia disposto il rinvio;
e) per lite autonoma si intende quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera d);
f) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l'importo dell'imposta, della tassa, del contributo o del canone che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del processo, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati, anche in caso di riunione dei giudizi. Non sono definibili le controversie relative alle sole rendite catastali. In caso di giudicato interno, il valore della lite è dato dall’imposta contestata con l’atto introduttivo del giudizio in primo grado;
g) ove la rettifica delle perdite fiscali non abbia comportato accertamento di imposte, il valore della lite rilevante ai fini della definizione è determinato sulla base dell’imposta virtuale, che si ottiene dall’applicazione delle aliquote vigenti per il periodo d’imposta oggetto di accertamento all’importo risultante dalla differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata;
h) gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della presente legge.
i) non è ammessa la definizione della lite in caso di conciliazione giudiziale totale perfezionata con la sottoscrizione dell’accordo.
Articolo 4
DOMANDE DI DEFINIZIONE
1. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui all’articolo 2, primo comma, un separato versamento, se dovuto, ed è presentata, entro il 31 dicembre 2018, una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo, secondo le modalità stabilite con successivo regolamento ministeriale.
2. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Articolo 5
SCOMPUTO DELLE SOMME VERSATE - RIMBORSI
1. Dalle somme dovute ai sensi dell’articolo 1 si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione, anche per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite, iscritte a ruolo a titolo provvisorio o definitivo.
2. Le somme scomputabili sono quelle pagate per tributo, contributo, canone, premio, sanzioni amministrative, interessi, indennità di mora ed interessi per dilazione del pagamento.
3. In ogni caso, non è possibile scomputare dalle somme dovute per la chiusura della lite quanto in precedenza versato per definire le sole sanzioni.
4. La definizione dà sempre luogo alla restituzione delle somme già versate eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Il rimborso deve essere effettuato dall’organo impositore entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di cui all’art. 4, senza necessità di specifica istanza.
5. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 07 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
Articolo 6
SOSPENSIONE DEI PROCESSI
1. Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 31 dicembre 2019; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a semplice richiesta, anche orale, del contribuente che dichiari di potersi avvalere delle disposizioni della presente legge. Il mancato esercizio di tale facoltà non comporta decadenza dal diritto di definire la lite pendente.
2. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi della presente legge sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 2019, i termini per la proposizione di ricorsi, reclami, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione e revocazione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.
3. In ogni caso, le parti possono sempre chiedere che sia fissata l’udienza per le sospensive previste dagli articoli 47, 52 e 62-bis del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Dal 1° gennaio 2020 riprendono d’ufficio tutti i giudizi sospesi al 31 dicembre 2019, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.
Articolo 7
COMUNICAZIONI DEGLI UFFICI - ESTINZIONI DEI GIUDIZI
1. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 30 giugno 2019, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione.
2. L'estinzione del giudizio è dichiarata con decreti presidenziali previsti dagli articoli 27, secondo e terzo comma, e 55 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, e successive modifiche ed integrazioni, e dall’articolo 391, primo comma, del codice di procedura civile, a seguito di semplice comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento della prima o unica rata. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
3. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 30 giugno 2019.
4. Entro la stessa data del 30 giugno 2019 l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, è notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale competente in primo grado. In questo caso, i giudizi definibili sono sospesi, ai sensi dell’articolo 39, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 8
SCUSABILITA’ DEGLI ERRORI
1. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro sessanta giorni dalla data di notifica della relativa comunicazione dell'ufficio.
2. L’errore è scusabile nelle ipotesi in cui il soggetto abbia osservato una normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti.
Articolo 9
COOBBLIGATI
1. La definizione della lite effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente.
2. L’ufficio che riceve la domanda prodotta da uno dei soggetti interessati, nel trasmettere al giudice l’elenco delle liti per le quali è stata chiesta la definizione, deve comunicare la pendenza di altre liti aventi ad oggetto il medesimo rapporto tributario, specificandone la circostanza.
Articolo 10
NON SUSSISTONO VINCOLI FUTURI
1. La definizione della lite non produce effetti vincolanti per il contribuente sui periodi di imposta successivi.
Articolo 11
SOCIETA’ E SOCI
1. Le liti in materia di imposte sui redditi riguardanti i soci sono autonomamente definibili rispetto a quelle instaurate dalle società di persone e di capitali per le imposte dovute dalle stesse.
Articolo 12
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente legge entra in vigore il 01 luglio 2018.
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