Proposta di modifica legislativa
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)
1. Le controversie di ogni genere e specie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sono parti l’agenzia delle entrate o l’ente locale o il concessionario del servizio di riscossione pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento delle seguenti somme:
se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 200 euro;
se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:
il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell’agenzia delle entrate o dell’ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nell’ultima o unica sentenza resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della controversia tributaria;
il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica sentenza resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la controversia tributaria penda ancora nel primo grado di giudizio o non sia stata già resa alcuna sentenza sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio oppure in caso di rinvio da parte della corte di cassazione;
per valore della lite, da assumere a base del calcolo di cui sopra, si intende l’importo della sola imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi da esso indicati;
per valore della lite relativa alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto per calcolare le percentuali di cui ai numeri precedenti.
2. Sono escluse tutte le sanzioni collegate al tributo, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, tutti gli aggi e tutte le spese accessorie e di notifica.
3. Sono definibili le controversie tributarie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 22 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, anche per quanto riguarda l’atto introduttivo inammissibile.
4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
5. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. La domanda deve essere presentata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
6. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già pagati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli già pagati per la definizione agevolata di cui all’articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, indipendentemente dalla validità o meno della definizione dei ruoli.
7. Fuori dai casi di soccombenza previsti al comma 1, lettera b), n. 1, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
8. Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. La prima rata scade il 30 settembre 2017. Gli interessi legali sono calcolati dal 30 settembre 2017 sull’importo delle rate successive. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con la possibilità delle compensazioni.
9. L’omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date stabilite non determina l’inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i 60 giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
10. La definizione si perfeziona soltanto con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
11. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell’errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell’organo competente.
12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, anche orale, dichiarando di voler valutare l’opportunità di avvalersi delle disposizioni del presente articolo. In tal caso, il processo deve essere sospeso fino al 31 dicembre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. In caso di mancata definizione, il contribuente deve osservare l’articolo 43 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
13. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono alla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.
14. L’eventuale diniego della definizione, per motivi sostanziali e non formali, è notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese dell’intero processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
15. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, salvo quanto disposto dal comma 7.
16. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, entro il 30 giugno 2017.
17. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all’articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le maggiori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, si applica l’articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009. Nel caso di realizzazione di ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate previste, gli stessi possono essere destinati, prioritariamente, a compensare l’eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di cui ai commi 575 e 633 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché, per l’eventuale eccedenza, al reintegro anche parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell’articolo 13, da disporre con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro dell’economia e delle finanze.
Lecce, 02 maggio 2017
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