Il giudizio tributario in composizione monocratica
- Premessa
- La competenza per valore del giudice monocratico
- Il limite di valore per la competenza del giudice monocratico
- La determinazione del valore della lite
- L’assegnazione al giudice monocratico, l’erronea attribuzione del ricorso e la rimessione della causa
- Il giudizio in composizione monocratica
- Svolgimento del giudizio innanzi al giudice monocratico e modalità di discussione dell’udienza
- Impugnazione della sentenza del giudice monocratico
- Osservazioni conclusive
1. PREMESSA
La Legge di riforma della giustizia e del processo tributario n. 130 del 31 agosto 2022, entrata in vigore il 16 settembre 2022, ha introdotto la figura del giudice monocratico, a cui è affidata la competenza delle liti bagatellari per i ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023, determinando, in tal modo, una modifica sostanziale della disciplina processuale.
Tuttavia, la materia ha subito un’ulteriore modifica a seguito dell’entrata in vigore del D. L. n. 13 del 24 febbraio 2023, che, all’art. 40, comma 2, è intervenuto ampliando il valore delle controversie devolute alla competenza del giudice monocratico.
In realtà, la figura del giudice monocratico non rappresenta un’assoluta novità in quanto, già prima della novella legislativa, l’art. 70, comma 10 bis, del D. Lgs. n. 546/1992 prevedeva la competenza del giudice monocratico nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme fino a 20.000 euro e il pagamento delle spese di giudizio.
2. LA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE MONOCRATICO
Come innanzi accennato, tra le più significative novità introdotte dalla Legge n. 130/2022, entrata in vigore il 16 settembre 2022, vi è quella relativa alle liti di modico valore, devolute alla competenza della Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica. In altri termini, a seguito dell’entrata in vigore della novella legislativa, le controversie tributarie di basso valore sono tutte automaticamente devolute al giudice monocratico.
Più nello specifico, la figura de qua è stata introdotta dall’art. 4, comma 1, lett. b), della Legge n. 130/2022, che ha aggiunto un nuovo art. 4 bis al D. Lgs. n. 546/1992.
L' art. 4 bis del D. Lgs. n. 546/1992, rubricato “Competenza del giudice monocratico”, in vigore a partire dal 1° gennaio 2023, così dispone:
“Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.
Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. Si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.
Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale”.
2.1 Il limite di valore per la competenza del giudice monocratico alla luce della Legge n. 130/2022 e delle modifiche introdotte dal D. L. n. 13/2023
La competenza per valore del giudice monocratico - introdotta dalla Legge n. 130/2022 - è stata oggetto di una recente modifica che ne ha ampliato il valore da 3.000 a 5.000 euro.
A riguardo, occorre precisare che l’originaria versione dell’art. 4 bis, comma 1, D. Lgs. n. 546/1992, ha disposto che i ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023, di valore non superiore a 3.000 euro, sono decisi dal giudice monocratico; al contrario, se il valore della controversia è superiore a tale soglia o è di valore indeterminabile, la cognizione spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado in composizione collegiale.
Tuttavia, come anticipato in premessa, il comma 1 dell’art. 4 bis del D. Lgs. n. 546/1992 ha subito una modifica a seguito dell’entrata in vigore del D. L. n. 13 del 24 febbraio 2023, che, all’art. 40, comma 2, così dispone:
“All’articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro». La disposizione del primo periodo si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023”.
Pertanto, l’art. 40, comma 2, del D. L. n. 13/2023 estende la competenza del giudice monocratico alle liti di valore non superiore a 5.000 euro, prevedendo espressamente che la disposizione si applichi ai ricorsi notificati dal 1° luglio 2023.
Alla luce di tanto, in relazione al valore delle controversie di giurisdizione del giudice unico, così si può riassumere:
- l’attuale limite di 3.000 euro è relativa ai ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023;
- il nuovo limite di 5.000 euro si applicherà, invece, ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023.
La recentissima novella legislativa di cui al citato art. 40, impatta esclusivamente sul valore delle liti attribuibili al giudice monocratico (innalzando tale soglia da 3.000 euro a 5.000 euro), lasciando invariati i successivi commi 2 e 3 dell’art. 4 bis del D. Lgs. n. 546/1992.
2.2 La determinazione del valore della lite
Ai fini della determinazione del valore della lite, il comma 2 del citato art. 4 bis del D. Lgs. n.
546/92 effettua un rinvio all’art. 12, comma 2, dello stesso Decreto Legislativo, il quale così dispone:
“(…) Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.
Più nello specifico, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E del 19 marzo 2012, il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con il ricorso, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate.
Occorre evidenziare inoltre che:
- in caso di atto di irrogazione delle sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni, il valore della controversia è costituito dalla somma delle sanzioni contestate;
- in caso di controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, il valore della controversia va invece determinato tenendo conto dell’importo del tributo richiesto a rimborso, al netto degli accessori. Nel caso in cui l’istanza di rimborso riguardi più periodi d’imposta, occorre fare riferimento al singolo rapporto tributario sottostante al singolo periodo d’imposta. Pertanto, in tali ipotesi il valore della lite è dato dall’importo del tributo richiesto a rimborso per singolo periodo di imposta. Ad esempio, se con una determinata istanza si richiede il rimborso di tributi afferenti a più periodi d’imposta e per uno solo di essi l’importo richiesto a rimborso non supera i 3.000 euro (fino al 30 giungo 2023) ovvero i 5.000 euro (dal 1° luglio in poi), per quest’ultimo il contribuente deve instaurare il giudizio innanzi al giudice monocratico;
- in caso di avviso di accertamento che si limiti a ridurre o ad azzerare la perdita dichiarata, il valore della lite è determinato sulla base della sola imposta “virtuale”, che si ottiene applicando le aliquote vigenti per il periodo d’imposta oggetto di accertamento all’importo risultante dalla differenza tra la perdita dichiarata, utilizzata e/o riportabile e quella accertata.
Tanto chiarito, ne discende che:
- qualora un atto si riferisca a più tributi (per esempio, Irpef e Irap ovvero imposta di registro, ipotecaria e catastale) il valore deve essere calcolato con riferimento al totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione da parte del contribuente;
- in presenza di impugnazione cumulativa avverso una pluralità di atti, il valore della lite deve essere individuato con riferimento a ciascun atto impugnato con il ricorso cumulativo. Ne consegue che, in relazione agli atti aventi un valore non superiore a 3.000 euro (fino al 30 giungo 2023) ovvero a 5.000 euro (dal 1° luglio in poi), il contribuente è tenuto ad osservare in ogni caso la procedura prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 546/1992.
3. LE ASSEGNAZIONI AL GIUDICE MONOCRATICO
Con l’art. 1, comma 1, lett. h) della Legge n. 130/2022, il legislatore tributario ha apportato delle modifiche all’art. 6 del D. Lgs. n. 545/1992 rubricato “La formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti”, disciplinando la materia dell’assegnazione e della erronea attribuzione del ricorso al giudice tributario.
Nello specifico, l’art. 1, comma 1, lett. h) della Legge n. 130/2022 così dispone:
“Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:
(…)
h) all'articolo 6:
1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado assegnano il ricorso al giudice monocratico nei casi previsti dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»;
2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazione»;
3) al comma 2, dopo le parole: «ciascun collegio giudicante» sono inserite le seguenti: «ovvero ciascun giudice monocratico»”.
Più nel dettaglio, la disposizione richiamata disciplina le modalità di assegnazione al giudice monocratico dei ricorsi di primo grado, prevedendo che sono i presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria di Primo grado ad assegnare il ricorso al giudice monocratico, nei casi previsti dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 546/1992.
Pertanto, spetta al Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado assegnare la controversia al giudice monocratico, dopo aver verificato che il valore della controversia:
- non sia superiore a 3.000 euro, per i ricorsi notificati fino al 30 giugno 2023;
- non sia superiore a 5.000 euro, per i ricorsi notificati dal 1° luglio 2023.
Inoltre, con la legge di riforma del processo tributario, il legislatore ha previsto che nel caso in cui il giudice, in composizione collegiale o monocratica, rilevi che la causa ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla Corte di Giustizia Tributaria in un’altra composizione, la rimette al Presidente di sezione per il rinnovo dell’assegnazione.
Da tanto ne deriva che l’erronea assegnazione della causa ad un giudice in composizione diversa rispetto a quella stabilita espressamente dalla legge non rappresenta un vizio di incompetenza ai sensi degli articoli 4 e 5 del D. Lgs. n. 546/1992 (con conseguente onere del ricorrente di riassumere il processo), ma, più semplicemente, comporta la rimessione della causa al Presidente della sezione, che potrà rinnovare l’assegnazione o confermare quella già disposta.
Laddove, invece, il giudice monocratico o collegiale decida una causa che non gli compete e la questione è rilevata in appello, la lite andrà rimessa in primo grado dinanzi all’organo corretto in base all’art. 59, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 546/1992, rubricato “Rimessione alla corte di giustizia tributaria di primo grado”, a norma del quale:
“1. La corte di giustizia tributaria di secondo grado rimette la causa alla corte di giustizia
tributaria di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:
a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice;
b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato;
c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;
d) quando riconosce che il collegio della corte di giustizia tributaria di primo grado non era legittimamente composto;
e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la corte di giustizia tributaria di secondo grado decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado. (…).”.
Infine, in caso di litisconsorzio necessario o di riunione di ricorsi connessi, l’assegnazione spetterà al giudice collegiale se il valore complessivo delle singole cause superi i 3.000 euro.
4. IL GIUDIZIO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
L’art. 4 bis, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 stabilisce che nel giudizio in composizione monocratica, si osservano le disposizioni relative ai giudizi in composizione collegiale. Tuttavia, tale previsione normativa subisce una deroga con riferimento alla discussione delle udienze monocratiche in quanto, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D. L. n. 119/2018 (come modificato dalla Legge n. 130/2022), le udienze tenute dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado in composizione monocratica devono essere svolte esclusivamente a distanza.
4.1 Svolgimento del giudizio innanzi al giudice monocratico e modalità di discussione dell’udienza
Dal tenore letterale del citato art. 4 bis, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992, appare evidente la volontà
del legislatore di equiparare il giudizio monocratico al giudizio in composizione collegiale.
Ne discende, dunque, che, così come previsto per il giudizio in composizione collegiale, anche per il giudizio in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 546/1992, non sussiste l’obbligo di assistenza tecnica per le controversie di valore non superiore a 3.000 euro. Conseguentemente, in relazione alle controversie di competenza del giudice monocratico per le liti di valore fino a 3.000 euro, il contribuente può scegliere di difendersi da solo senza l’assistenza di un difensore abilitato.
Il generale richiamo alla disciplina del giudizio in composizione collegiale, tuttavia, subisce una limitazione ad opera del neo-introdotto comma 4 dell’art. 16 del D. L. n. 119/2018 (come modificato dall’art. 4, comma 4, della Legge n. 130/2022) che dispone la trattazione pubblica dell’udienza del giudice monocratico esclusivamente a distanza, salvo espressa richiesta delle parti per comprovate ragioni.
Giova rammentare che, la versione originaria dell’art. 16, comma 4, del D. L. n. 119/2018 (convertito in legge, con modifiche, dalla Legge n. 136 del 17 dicembre 2018 e con decorrenza dal 19 dicembre 2018), ha previsto, per la prima volta, la possibilità per le parti del processo tributario di partecipare alle udienze pubbliche o camerali “a distanza”, ossia mediante collegamento audiovisivo.
Ebbene, l’art. 4, comma 4, della Legge n. 130/2022 ha modificato il suddetto art. 16, comma 4, del D. L. n. 119/2018 (conv. legge n. 136/2018), disponendo, tra le altre, con specifico riferimento alle udienze del giudice monocratico, che:
“(…)
4. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituito dai seguenti:
«4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, da parte dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, può avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. (…) Le udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992, tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992 si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria. Il giudice decide sulla richiesta di cui al periodo precedente e ne dà comunicazione alle parti con l'avviso di trattazione dell'udienza. In ogni caso in cui l'udienza si tenga a distanza è comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della corte di giustizia tributaria. (…).
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023»”.
Alla luce del dato normativo sopra esposto, ai sensi dell’art. 16, commi 4 e 4 bis, del D. L. n. 119/2018, così come novellato dalla Legge n. 130/2022, le udienze tenute dal giudice monocratico
devono essere svolte, per i ricorsi notificati dal 1° settembre 2023, esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della Corte di Giustizia Tributaria.
Inoltre, la Legge n. 130/2022 ha aggiunto il comma 4 bis all’art. 16 del D. L. n. 119/2018, sancendo
che le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai giudizi instaurati, in primo ed in secondo
grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023.
4.2 Impugnazione della sentenza del giudice monocratico
In virtù di quanto espressamente previsto dall’art. 4 bis, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992, nel processo dinanzi all’organo monocratico si osservano le medesime norme previste per i giudizi in composizione collegiale; conseguentemente, la pronuncia del giudice monocratico potrà essere appellata al pari di quella adottata dal collegio. Infatti, né l’art. 4 bis del D. Lgs. n. 546/1992 né le altre disposizioni della Legge n. 130/2022 contengono delle deroghe rispetto alle norme che regolano la trattazione delle liti di fronte al collegio.
Pertanto, la pronuncia dell’organo monocratico può essere appellata, al pari di quella adottata dal collegio, dinanzi la competente Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado in composizione collegiale.
5. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
Tirando le somme di quanto fin qui esposto, non può non rilevarsi che la figura del giudice tributario monocratico, introdotta con la Legge n. 130/2022, ha permesso di assicurare una maggiore efficienza al processo tributario. Infatti, la ratio dell’intervento legislativo è quella di deflazionare quanto più possibile il contenzioso delle Corti di Giustizia Tributaria, sottraendo alla competenza dell’organo collegiale la decisione delle controversie di modico valore.
Tuttavia, ad oggi, non è ancora possibile indicare gli effetti concreti prodotti dall’introduzione della figura del giudice unico né tantomeno stabilire se tale figura sia effettivamente in grado di ridurre il contenzioso tributario.
Avv. Maurizio Villani - Dott.ssa Marta Zizzari
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