L’appello nel processo tributario al vaglio della Suprema Corte

Il quesito dell’ordinanza interlocutoria è il seguente: se nel processo tributario, avente ad oggetto controversie pari o superiori a 2582,28 euro, cioè nelle ipotesi in cui il valore della lite superava il valore di € 2.582,98), l’inammissibilità del ricorso proposto direttamente dalla parte senza assistenza tecnica - da dichiararsi solo in seguito all’ordine del giudice di munirsi del difensore - trovi applicazione anche al giudizio di secondo grado.
In particolare, la necessità di ammonire la parte sull’obbligo del patrocinio difensivo anche nel grado di appello è stata invocata sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 53 e 61, D.Lgs. n. 546/1992.
A tal proposito, la Consulta, ha ritenuto che nei giudizi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, eccedenti il limite ex art. 12, co. 2 e 5, D.Lgs. n. 546/1992, l'inammissibilità del ricorso doveva intendersi riferita soltanto all'ipotesi in cui fosse rimasto ineseguito l'ordine di tale Giudice, rivolto alle parti, diverse dall'Amministrazione, di munirsi, nel termine fissato, di assistenza tecnica conferendo incarico ad un difensore abilitato.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità era contrastante: una parte sosteneva che l'intimazione di provvedere al patrocinio difensivo potesse essere impartito soltanto nel giudizio di primo grado all’atto dell’impugnazione dell'atto impositivo, un’altra parte affermava che il dictum della Consulta dovesse essere letto anche per i casi di difetto di assistenza in appello.
Le Sezioni Unite hanno risolto tale contrasto giurisprudenziale con un’interpretazione costituzionalmente orientata a tutela del diritto di difesa.
Inoltre, il Supremo Consesso ha precisato che "l’ordine impartito dal giudice al contribuente, nel giudizio di primo grado, di munirsi di assistenza tecnica - nel caso in cui lo stesso contribuente non si sia avvalso dell'assistenza di un difensore abilitato per proporre l'impugnazione dell'atto impositivo - ancorché astrattamente ammissibile anche in grado di appello, non deve essere reiterata, con conseguente inammissibilità dell'appello per la mancanza di "ius postulandi". L'impugnazione è parimenti inammissibile se la parte, sfornita in grado di appello della necessaria assistenza tecnica, sia stata comunque resa edotta dall'eccezione di controparte, nel giudizio davanti alla Commissione
Tributaria provinciale, della necessità dell'assistenza tecnica necessaria, non dovendo tale invito essere reiterato dalla commissione tributaria regionale".
Le Sezioni Unite hanno sottolineato, altresì, che ciò vale anche per quel contribuente che in primo grado abbia provveduto a nominare il difensore senza l’ordine del giudice e sulla scorta dell’eccezione sollevata dall’ufficio all’atto delle controdeduzioni poiché "in tale evenienza va anche esclusa alcuna violazione del diritto di difesa in quanto il contribuente è già stato reso edotto, o a seguito di ordine del giudice o di eccezione di parte, della mancanza della necessaria difesa tecnica in primo grado e il perdurare della situazione anche in grado di appello va addebitata a comportamento negligente della parte, con conseguente inammissibilità della impugnazione proposta senza avvalersi della necessaria assistenza tecnica..."
La motivazione della sentenza è illegittima se costituita da un mero rinvio a quella di primo grado.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 3999 /2018, ha statuito come illegittima la sentenza del giudice d’appello nella quale si effettua un mero rinvio alla motivazione della decisione di primo grado, ritenendola condivisibile. Questo mero rinvio non consente, infatti, né di individuare il thema decidendum, né di verificare se la condivisione di quanto deciso dai primi giudici sia avvenuta effettivamente a seguito di un’analisi dei motivi di appello, ritenuti poi infondati.
La Corte di Cassazione, con predetta ordinanza, ha ritenuto fondati i motivi di ricorso dell’Ufficio.
In particolare, è stata censurata l’assenza di una effettiva motivazione da parte della CTR, la quale ha emesso una sentenza con motivazione insufficiente e non adeguata; l’Amministrazione, in sede di appello aveva, difatti, sviluppato specifici motivi in merito all’applicazione nella specie di un determinato cluster di uno studio di settore, ai quali la CTR non ha fornito alcuna risposta, se non con un generico richiamo a quanto deciso dai primi giudici.
Nell’ambito del procedimento tributario è infatti nulla, per violazione degli articoli 36 e 61, D.Lgs. n. 546/1992 e 118 disp. att. c.p.c., la sentenza di appello se completamente carente dell’esplicazione delle censure indicate da parte appellante alla sentenza della CTP, ovvero delle considerazioni che hanno portato la CTR a disattenderle.
Per tale motivo, non è possibile una mera motivazione per relationem costituita dalla semplice adesione alla sentenza di primo grado; in tal situazione, infatti, da una parte non è possibile individuare le ragioni poste a base della decisione, dall’altra non si può comprendere se la condivisione della motivazione impugnata sia stata o meno raggiunta attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di appello.
Per le ragioni innanzi esposte, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Ufficio e ha cassato con rinvio della pronuncia della CTR.
Avv. Maurizio Villani
Avv. Lucia Morciano
Avvocato Tributarista in Lecce
Patrocinante in Cassazione www.studiotributariovillani.it
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