La riforma della giustizia tributaria

RELAZIONE
LA C.D. “RIVOLUZIONE FISCALE” IN VISTA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019
LA NECESSARIA ED URGENTE RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
- PREMESSA
Ormai i tempi sono maturi per procedere ad una necessaria ed urgente riforma della giustizia tributaria, con l’obiettivo principale di trasformare il giudice speciale tributario in un giudice a tempo pieno, professionalmente competente, con un trattamento economico congruo e dignitoso e, soprattutto, non più dipendente dal MEF ma rispondente ai principi di imparzialità, terzietà ed indipendenza, come testualmente previsto dall’art. 111, comma secondo, della Costituzione.
Infatti, restano ancora oggi irrisolti i nodi centrali del problema, legati alla necessaria riforma ordinamentale della giurisdizione tributaria, che riguardano l’introduzione o meno della figura del giudice tributario, occupato a tempo pieno ed esclusivo nell’attività giudiziaria, adeguatamente retribuito e quello dell’autonomia gestionale ed organizzativa dal MEF, che, si ricorda, è parte nel procedimento tributario.
In tale contesto, sarebbe da salutare con favore un provvedimento legislativo volto a reintrodurre una generale definizione delle liti fiscali pendenti, come previsto un tempo dall’art. 16 della Legge n. 289/2002.
Va detto che per tanti anni si è fatto un gran parlare della riforma della giustizia tributaria, ma si è dovuto constatare che le iniziative emerse si sono caratterizzate da superficialità ed improvvisazione, risultando sostanzialmente velleitarie ed alla fine irrealizzabili (proposta di legge n. 3734/2016; disegno di legge del 15/02/2017; disegno di legge n. 2438/2016 – Senato presentato dal Sen. Naccarato intitolato “Attribuzione alla Corte dei Conti in materia di contenzioso tributario”).
Si fa presente che in tre anni, dal 2013 al 2016, sono stati presentati in Parlamento sei disegni di legge di riforma della giustizia tributaria:
- disegno di legge n. 319 presentato al Senato il 26 marzo 2013, predisposto dal CNEL;
- disegno di legge n. 988 presentato al Senato il 1° agosto 2013, di iniziativa del Sen. Giorgio Pagliari ed altri (rinvio ad un mio articolo sull’argomento pubblicato il 05 settembre 2013 sul mio sito www.studiotributariovillani.it);
- proposta di legge n. 1936 presentata alla Camera il 09 gennaio 2014 dall’On. Sandra Savino;
- disegno di legge n. 1593 presentato al Senato il 06 agosto 2014 dalla Sen. Gambaro, che ha ripreso integralmente il mio progetto di legge e che è stato in larga parte ripreso dal D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015, entrato in vigore il 1° gennaio 2016 (parziale riforma del processo tributario);
- proposta di legge n. 3734 presentata alla Camera l’08 aprile 2016 a firma degli Onorevoli Ermini, Ferranti e Verini;
- disegno di legge n. 2438 comunicato alla Presidenza del Senato il 09 giugno 2016 dal Sen. Naccarato, come sopra esposto.
Si deve, pertanto, ritenere che oggi tutti i contribuenti, i professionisti e gli stessi giudici tributari si attendono una necessaria riflessione ed un preciso impegno politico di un avveduto legislatore sulla assoluta esigenza di una riforma di questa giurisdizione, ormai non più oltre rinviabile.
In proposito, è noto che le connesse problematiche sull’indipendenza, terzietà e imparzialità del giudice sono oggetto di particolare attenzione ed attualità anche per il giudice tributario, in considerazione del suo particolare status.
Per giungere a tale risultato occorrono interventi di carattere radicale, che ignorino le inevitabili pressioni di carattere corporativo.
Occorre, in sostanza, superare quella considerazione di “secondo lavoro” cui dedicarsi nei ritagli di tempo affannosamente sottratti all’occupazione principale.
Oltretutto, una più elevata professionalità dei giudici tributari di merito appare in grado di rendere più “resistibili” le relative sentenze e ridurre ragionevolmente l’accesso alla fase di legittimità della Corte di Cassazione, con conseguente ricaduta virtuosa sui tempi della giustizia tributaria (Italia Oggi di mercoledì 20 giugno 2018).
È necessario, infatti, uscire dall’ambiguità di fondo di una magistratura costituita da soggetti già impegnati in una diversa attività professionale, così da mantenere una sorta di giudice dopolavorista a cottimo la cui figura risulta irrimediabilmente pregiudicata da un sistema che non può ancora funzionare a lungo.
Le Commissioni tributarie decidono su questioni di grande rilevanza economica, che richiedono elevata professionalità e specializzazione nella materia tributaria, ma soprattutto si avverte la necessità di un giudice dedicato a tempo pieno, che possa tutelare i diritti dei cittadini-contribuenti e garantire un corretto utilizzo della leva fiscale che risponda ai criteri di una moderna economia.
Del resto, anche le principali Carte internazionali dei diritti, nel garantire ad ogni persona il cosiddetto diritto di "accesso alla giustizia", affermano che tale diritto deve essere esercitato dinanzi al giudice - lato sensu - "competente" secondo le leggi nazionali (cfr., ad esempio, l'art. 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: «Ogni individuo ha diritto ad una effettiva possibilità di ricorso ai competenti tribunali nazionali [....]»; l'art. 14, prf. 1, secondo periodo, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, reso esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881: «Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale stabilito dalla legge [....]»; l'art. 6, prf. 1, della CEDU: «Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza [....] davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge [....]»; l'art. 47, prf. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente [....] da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge» (rinvio al mio articolo, scritto insieme alla Collega Lucia Morciano, pubblicato in NEOTEPA n. 2/2017, pagg. 35 – 47).
Ferma, dunque, la garanzia della precostituzione per legge di qualsiasi giudice rispetto alla singola regiudicanda, l'utilizzazione, in sede internazionale, del generico termine "competente" dipende dall'ovvia considerazione che l'ordinamento giurisdizionale degli Stati contraenti può differire, tra l'altro, anche a seconda che sia stabilito un sistema di organizzazione della giustizia "monistico" ovvero "pluralistico" come certamente in Italia (principi esposti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con le sentenze nn. 29 e 30 depositate il 05 gennaio 2016).
Un sistema di reclutamento che ponga l’accento sulla preparazione professionale dei giudici tributari, sulla loro vocazione effettiva di tale funzione, nonché sul superamento del carattere puramente onorario di tale settore della Giustizia, cui non può essere estraneo un conseguente e dignitoso riconoscimento economico (oggi, zero euro per le sospensive e 15 (quindici!!) euro nette a sentenza depositata, indipendentemente dal valore della causa!!), che può senz’altro contribuire a rafforzare il sentimento di identificazione del componente della Commissione tributaria con la Giurisdizione, il senso di appartenenza al sistema – Giustizia, e renderlo più insensibile ad indebite pressioni esterne.
In definitiva, si deve rafforzare la tutela giurisdizionale del contribuente, garantendo la terzietà dell’organo giudicante, come negli ultimi venti anni ho sollecitato con 240 interventi (105 convegni; 66 corsi; 46 seminari di studio; 23 videoconferenze e 35 libri), oltre a centinaia di articoli sull’argomento (rinvio al mio articolo “Richiesta al nuovo Governo: riforma della giustizia tributaria” pubblicato il 12 giugno 2018 dal Commercialista Telematico).
A tal proposito, mi permetto segnalare il mio primo libro <<Per un “Giusto” processo tributario>> - Congedo Editore – del 25 gennaio 2000, pubblicato sul mio sito www.studiotributariovillani.it.
Oltretutto, la riforma della giustizia tributaria può determinare maggiori investimenti ed attrazioni di capitali e risorse, tenendo conto che la difficoltà della materia tributaria necessita di giudici professionali, altamente competenti e qualificati.
Tema ostico e complesso, che si deve affrontare subito ed in modo definitivo, perché sono evidenti i limiti di un sistema nel quale il “garante dell’equità”, cioè il MEF, è anche il “controllore” dell’Amministrazione finanziaria, ovvero una delle parti del processo.
A questo punto, ritengo opportuno riportare quanto scritto efficacemente dal Prof. Franco Gallo nell’articolo “La riforma della giustizia tributaria: i principi di imparzialità, terzietà e indipendenza”, pubblicato in NEOTEPA 2017:
“A costo di essere ripetitivo, devo dire che dopo tanti anni sono arrivato alla conclusione cui erano giunti nel passato i maestri miei e di molti di voi, Gian Antonio Micheli, Enrico Allorio ed Enzo Capaccioli, e cioè che la direzione verso la quale muoversi dovrebbe compendiarsi nelle seguenti due richieste da rivolgere al legislatore.
Da una parte, la richiesta di un’attuazione rigorosa dei principi di indipendenza, terzietà e imparzialità che consenta di mantenere una giurisdizione speciale dove conti più il diritto che la tecnica e dove i componenti delle Commissioni siano a tempo pieno e abbiano una specifica competenza e preparazione professionale e i difensori siano all’altezza del loro delicato compito a livello sia tecnico che delle specifiche regole deontologiche.
Dall’altra, la richiesta di realizzare una più attenta disciplina del contraddittorio e, in particolare, del regime delle prove ammesse e della tutela cautelare, che riduca gli spazi della c.d. “tutela differenziata” e consenta una migliore comparabilità dei diversi istituti processuali.
Il tutto, avendo di mira appunto l’obiettivo finale di un diritto processuale comune”.
Infatti, il valore della giustizia nel processo tributario ha acquisito un ruolo sempre più centrale:
“L’elevarsi di quella che potremmo chiamare la pretesa creditoria, la richiesta che il corpo pubblico fa ai cittadini affinché in misura crescente dedichino le proprie risorse a finanziare la spesa pubblica, codesto elevarsi reclama e postula la necessità della giustizia tributaria, intesa come giustizia nel processo, in una misura certo maggiore che nel passato” (E. Allorio, Le nuove prospettive dell’ordinamento tributario, in Diritto e Pratica Tributaria, 1964, I, 216).
Infine, si fa presente che il Presidente della Repubblica Mattarella, nel messaggio inviato al Presidente della Giustizia tributaria Mario Cavallaro in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2016, ha sottolineato la centralità della Giustizia tributaria nel corretto rapporto tra cittadini e istituzioni.
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- TUTTI AUSPICANO LA RIFORMA
Ormai tutti esigono una necessaria riflessione ed un preciso impegno politico sulla assoluta esigenza di una riforma strutturale della giustizia tributaria non più rinviabile, anche se grava lo scetticismo delle negative esperienze trascorse.
A titolo puramente informativo e non esaustivo, si segnalano i principali interventi di sollecita riforma della giustizia tributaria, con il mantenimento della giurisdizione tributaria quale giurisdizione speciale autonoma.
- Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che è l’organo di autogoverno dei giudici tributari, prendendo lo spunto dall’art. 10 della legge delega n. 23 dell’11 marzo 2014, aveva proposto (articolo dell’Avv. Ubaldo Perrucci, in Bollettino Tributario d’informazioni n. 19 del 15 ottobre 2014, pagg. 1392-1393):
- la trasformazione delle Commissioni tributarie in Tribunali ed in Corti di Appello tributarie;
- l’organizzazione e la gestione affidate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- l’istituzione anche di un giudice monocratico.
Il testo integrale di tale proposta è rinvenibile in Bollettino Tributario On-line del 2014.
- Al 33° Congresso Nazionale Forense di Rimini del 05/10/2016 si è auspicata la riforma delle Commissioni tributarie, che devono costituire un ruolo autonomo e speciale della magistratura tributaria, distinto da quello della magistratura civile, penale, amministrativa e contabile, con giudici professionali, vincitori di concorso pubblico, ben pagati e non più dipendenti dal MEF.
- I Consigli degli Ordini degli Avvocati di Lecce, L’Aquila e Perugia, in vista del prossimo 34° Congresso Nazionale Forense, che si svolgerà a Catania il 04 -05 e 06 ottobre 2018, hanno deliberato di approvare il disegno di legge del Senatore Luigi Vitali, di cui si dirà in seguito (vedi lett. G).
- L’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi (UNCAT), tramite il Presidente Avv. Antonio Damascelli, con un importante e condivisibile articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore di venerdì 29 giugno 2018, auspica per il processo tributario giudici terzi e professionali (altro articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore di sabato 04 marzo 2017); nello stesso senso la Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto con la lettera aperta sulla Giustizia tributaria pubblicata da Il Sole 24 Ore di martedì 27/02/2018.
- Il prof. Franco Gallo, ex Presidente della Corte Costituzionale, in un magnifico articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore di sabato 23 giugno 2018 sollecita la nuova giustizia tributaria ed i doveri del legislatore; nello stesso senso, l’articolo dell’Avv. Francesco Giuliani in Il Sole 24 Ore di giovedì 26 luglio 2018.
Al Prof. Franco Gallo è stato consegnato il Premio Barocco per la sua intensa attività professionale ed accademica, in occasione del convegno che si è tenuto a Lecce l’11 maggio 2018 proprio sulla riforma della giustizia tributaria.
Con le stesse motivazioni, nell’aprile 2016, è stato consegnato il Premio Barocco al Prof. Victor Uckmar, che si è sempre prodigato per riformare la giustizia tributaria.
La migliore dottrina ha sempre richiesto l’istituzione di un giudice speciale tributario “togato” e, cioè, di un corpo autonomo di magistrati cui affidare la trattazione delle controversie devolute alle Commissioni tributarie (in tal senso, P. Russo; F. Batistoni Ferrara; G. Falsitta; G. Bellagamba e F. Tesauro).
D'altronde, la stessa Commissione parlamentare chiamata ad esprimere il proprio parere sui decreti legislativi adottati in base all’art. 30 della Legge n. 413/1991 aveva affermato che la disciplina vigente non rappresentava il punto di arrivo del percorso occorrente per pervenire ad un soddisfacente assetto del contenzioso tributario. E non è, perciò, azzardato ritenere che un decisivo “salto di qualità” lo si potrà realizzare proprio quando gli organi di giustizia tributaria saranno formati da un corpo autonomo e speciale di magistrati “a tempo pieno”.
- L’Associazione Magistrati Tributari (A.M.T.), nel programma sottoscritto dai candidati al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria chiede:
- il riconoscimento costituzionale della giurisdizione tributaria;
- l’abolizione del termine “commissione”, con ridenominazione in “Tribunale tributario” e “Corte d’Appello tributaria”;
- l’attuazione del principio di terzietà, con il passaggio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- la rideterminazione del trattamento economico;
- l’istituzione di una scuola di formazione per giudici tributari.
Nello stesso senso, l’Unione Giudici Tributari (U.G.T.), tramite il Presidente Dott. Antonio Genise, come confermato in occasione dell’incontro del 18 luglio 2018 organizzato dal Commercialista Telematico presso la Sala Isma del Senato.
- La Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari (C.U.G.I.T.) con l’articolo “Riforma della giustizia tributaria” del Presidente Roberto Rustichelli e del Cav. Franco Antonio Pinardi, pubblicato in Tribuna Finanziaria n. 1-2/2018 gennaio/aprile, ha sempre sollecitato la riforma strutturale della giustizia tributaria. A tal proposito, si fa presente che tramite la C.U.G.I.T., nella passata legislatura, è stato presentato al Senato dalla Sen. Gambaro il disegno di legge n. 1593 del 06 agosto 2014, che aveva integralmente ripreso il mio progetto di legge di riforma del processo tributario.
- L’UNAGRACO che, tramite il Presidente Dott. Giuseppe Diretto, con articoli e convegni in varie parti d’Italia ha sempre sollecitato il legislatore a riformare la giustizia tributaria. A tal proposito, segnalo il libro scritto insieme al Dott. Giuseppe Diretto ed alle Colleghe di studio Iolanda Pansardi e Alessandra Rizzelli, edito da Maggioli Editore, dal titolo “Le strategie difensive nel contenzioso tributario” (luglio 2018), come da seguente link: https://www.maggiolieditore.it/le-strategie-difensive-nel-contenzioso-tributario-1.html
- Il Presidente dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (ANTI), Prof. Gaetano Ragucci, ha pubblicato sulla rivista NEOTEPA n. 1/2018 un interessante e condivisibile articolo sulla necessità di una riforma della giustizia tributaria che assicuri l’indipendenza e la professionalità dei giudici tributari (testo dell’intervento al VI Congresso organizzato in Bari dall’AMT il 24 marzo 2018, dal titolo “Il Giudice tributario: Giudice nazionale ed europeo”); sulla stessa rivista NEOTEPA n. 1/2018 si segnala l’ottimo articolo del dott. Giuseppe Durante sull’esigenza di una riforma urgente della giustizia tributaria. Inoltre, segnalo l’articolo del dott. Roberto Lunelli “Proposte di riforma del contenzioso tributario – Analisi comparata” (pubblicato in NEOTEPA del 2018, pagg. 89 – 108), che mette a confronto i disegni di legge dell’On. Ermini AC 3734 dell’08 aprile 2016, del CNEL dell’Assemblea del 20 marzo 2013 e del mio disegno di legge del 14 aprile 2016). A tal proposito, segnalo l’interessante convegno di studi “Il processo tributario – Proposte di revisione della procedura e di riforma degli Organi giudicanti” che si è svolto ad Udine venerdì 10 novembre 2017, organizzato dall’ANTI – Sezione Friuli Venezia Giulia.
Infine, segnalo l’interessante convegno di studi organizzato dall’ANTI, che si è svolto ad Udine il 10 novembre 2017, su “Il processo tributario”, con proposte di revisione della procedura e di riforma degli organi giudicanti (articolo dell’Avv. Claudio Berliri, in NEOTEPA n. 2/2017).
- In occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario tributario 2018 molti Presidenti hanno auspicato una necessaria ed urgente riforma della giustizia tributaria (i Presidenti delle CTR Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sicilia e Veneto, le cui relazioni sono pubblicate in NEOTEPA n. 1/2018).
- Le relazioni dei Presidenti della Corte di Cassazione in occasione dell’apertura degli anni giudiziari 2017 e 2018.
Infatti, attualmente, le cause fiscali in Cassazione sono il 38% di quelle depositate in tutta la materia civile e, di conseguenza, si crea l’inevitabile ingorgo (Italia Oggi di lunedì 26 febbraio 2018 e di mercoledì 20 giugno 2018).
Cassazione sempre più oberata dal fisco. Nonostante le liti tributarie continuino a calare nel grado di merito (nel solo 2017 i nuovi contenziosi sono stati il 9% in meno rispetto al 2016 e il 18% in meno sul 2015), non si arresta il fiume di ricorsi davanti ai giudici della Corte di Cassazione. Infatti, nel 2017 ne sono arrivati 11.241, una quantità sostanzialmente analoga agli 11.391 del 2016 e agli 11.417 del 2015 (Italia Oggi di mercoledì 20 giugno 2018, pag. 39).
- La Rivista telematica “Commercialista Telematico”, tramite il direttore Dott. Roberto Pasquini, nella propria rubrica “Le battaglie del Commercialista Telematico” ha sempre sollecitato la riforma della giustizia tributaria con articoli, inserti, convegni e con l’ottima organizzazione dell’incontro del 18 luglio 2018 presso la sala Isma del Senato di presentazione del disegno di legge del Sen. Luigi Vitali, di cui si dirà oltre (vedi lett. G). Rinvio all’interessante articolo del dott. Roberto Pasquini “Proposte per la riforma della giustizia tributaria” pubblicato dal Commercialista Telematico il 12 gennaio 2018.
- Articoli del dott. Giuseppe Giuliani pubblicati in Bollettino Tributario d’informazioni
- <<Degli interventi – dei quali non avrei lo spazio per riferire dettagliatamente – uno mi ha particolarmente suggestionato. È stato quello del Presidente Canzio, allorquando ha auspicato che – a somiglianza della Corte di Cassazione, che si è dotata di una sezione tributaria – anche gli organi giurisdizionali di grado inferiore possano dotarsi di sezioni tributarie, in tal modo cancellando le commissioni tributarie. Come è arcinoto, ho sempre definito questi aggregati di gente eterogenea “organi giurisdizionali da operetta”. Per me, sapere che un giurista – non uno qualsiasi, ma il titolare del più alto scranno della giurisdizione – pur senza ricorrere al mio linguaggio di stampo giornalistico, si prefigge il mio stesso obiettivo, è stato motivo di grande soddisfazione. Del resto, ho già visto scomparire i super ispettori e tutte le altre fantasiose quanto vacue invenzioni di tanti fantasiosi quanto vacui ministri delle finanze. Avevano ragione i latini: spes ultima dea.>> (Bollettino Tributario d’informazioni n. 21 del 15/11/2017, pag. 1577 e Bollettino Tributario d’informazioni n. 13/2016 pag. 1010, dove si citano <<Le moribonde commissioni tributarie sono OGO (organi giurisdizionali da operetta>>)
- <<Gli organi giurisdizionali da operetta sono le scarpe con la suola di cartone della giustizia italiana ed io non posso che solidarizzare con quanti – a cominciare dal Primo Presidente emerito della Corte di Cassazione, Giovanni Canzio – vogliono la loro abolizione.
Per quanto concerne il finanziamento dell’operazione, la domanda va girata ai vari aspiranti primi ministri dell’ultima competizione elettorale. Se si sono detti certi di dare soldi a chi non lavora, saranno certamente in grado di trovare i fondi per smetterla di pazziare con una materia terribilmente seria, qual è quella del contenzioso tributario, che nega la dignità di cittadino a molte persone degradandole a quella di suddito.>> (Bollettino Tributario d’informazioni n. 7 del 15/04/2018, pag. 518)
- <<La riva del fiume. Leggo che il governo si accinge ad eleminare redditometro, spesometro e studi di settore. Seduto sulla riva del fiume, ho visto passare, trainati dalla corrente, i libri rossi, i controlli globali a sorteggio, i nuclei misti, i blitz piazzaioli, i superispettori. Attendo fiducioso di veder passare gli organi giurisdizionali da operetta (commissioni tributarie).>> (Bollettino Tributario d’informazioni n. 12 del 30/06/2018, pag. 916)
- Anche i Garanti dei contribuenti hanno più volte sollecitato la riforma della giustizia tributaria; a tal proposito, si rinvia alla relazione del 24 gennaio 2017 del Garante del contribuente per la Puglia dott. Salvatore Paracampo. Rinvio all’articolo “Quei Garanti ancora dimenticati” di Cherchi, Parente ed Uva, pubblicato in Il Sole 24 Ore di lunedì 15 gennaio 2018. Ed in effetti, secondo me, bisogna dare maggiore potere ai Garanti dei contribuenti per rendere effettivo il loro esercizio così come disciplinato dall’art. 13 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212 del 27 luglio 2000).
- Il dott. Andrea Ferrari, Presidente Nazionale dell’A.I.D.C., con l’articolo “Ridare dignità al rapporto contribuente – Stato”, pubblicato in Quotidiano Ipsoa del 25 gennaio 2018, ha sollecitato il passaggio della competenza del contenzioso tributario dal MEF al Ministero di Giustizia.
- Confindustria Lecce, con la lettera del Presidente Giancarlo Negro del 27 dicembre 2017, ha sollecitato la riforma della giustizia tributaria. Nello stesso senso anche il Presidente della LAICA (Libera Associazione delle Imprese e delle Professioni del Salento – Aderente ANPIT), dott. Roberto Fatano, con la lettera dell’08/01/2018.
La stessa sollecitazione è stata fatta dal dott. Alessandro Sacrestano nell’articolo “Quando la giustizia tributaria è un accidente geografico” pubblicato nella rivista COSTOZERO – Confindustria Salerno – martedì 28 gennaio 2014:
<<Peccato che questo ruolo fondamentale sia affidato non a giudici specializzati, ben retribuiti e indipendenti (come da anni grida il mio amico Maurizio Villani, trasfondendo la sua amarezza in un progetto di riforma della giustizia tributaria di alto profilo), ma ad una compagine di “volontari”, cui si chiede, di contro, competenza massima per decisioni che riguardano il destino (a volte non solo fiscale, ma di vita reale) dei contribuenti, ricevendo in cambio poche decine di euro a sentenza emessa (quasi fosse un lavoro a cottimo!).>>.
- Inoltre, si fa presente che il Movimento 5 Stelle il 30/06/2016 aveva predisposto nella vecchia legislatura il disegno di legge “Nuova disciplina della giurisdizione tributaria e delega al Governo” dove, all’art. 2, testualmente si disponeva:
<<La giurisdizione tributaria è esercitata dai tribunali tributari, dalle corti di appello tributarie e dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, secondo criteri di efficienza e professionalità>>.
- Infine, il Centro Unico Servizi Utili (C.U.S.U.) di Terracina (Latina), con la Presidente dott.ssa Filomena Frizzi ed il Gen. Carmine Bennato, responsabile del settore fiscale, in vari convegni ha sollecitato la strutturale riforma della giustizia tributaria.
NONOSTANTE TUTTE LE SUESPOSTE SOLLECITAZIONI, SVOLTE NEL CORSO DEGLI ANNI, PURTROPPO IL LEGISLATORE NON SI È ANCORA ATTIVATO PER RIFORMARE STRUTTURALMENTE LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA.
SPERIAMO CHE QUESTA SIA LA VOLTA BUONA!!!
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- I principi affermati dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
Già all’inizio del 1900 il Santi Romano le annoverava tra le “giurisdizioni amministrative speciali”.
Con l’avvento della Costituzione repubblicana (01 gennaio 1948), la VI disposizione transitoria impose la revisione degli organi speciali di giurisdizione esistenti (tranne il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti ed i Tribunali Militari).
Tale opera fu attuata con:
- D.P.R. n. 636 del 26/10/1972 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R. nn. 545 e 546 del 31/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015; rinvio all’audizione del 06/12/2016 che ho tenuto presso le Commissioni Riunite II e VI del Senato, pubblicata sul mio sito www.studiotributariovillani.it, in occasione della discussione del disegno di legge della Sen. Gambaro n. 1593 presentato al Senato il 06 agosto 2014, che aveva riportato integralmente il mio progetto di legge di riforma del processo tributario e che è stato in larga parte ripreso dal D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015, entrato in vigore il 1° gennaio 2016 - parziale riforma del processo tributario).
a) La Corte Costituzionale, nel corso degli anni, è più volte intervenuta sollecitando il legislatore a riformare strutturalmente la giustizia tributaria.
E a tal proposito, è bene precisare che la Corte Costituzionale è un co-legislatore (artt. 76, 77 e 134 della Costituzione).
Infatti, la Corte Costituzionale deve decidere non se una legge è giusta o no ma se una legge è coerente o no con l’assetto legislativo complessivo, come definito in primo luogo dal dettato positivo (Bollettino Tributario d’informazioni n. 13/2018, pagina 966).
Si segnalano le seguenti decisioni.
- Sentenza n. 154 del 05 giugno 1984:
“Con tutto questo, rimangono le molte deficienze del contenzioso tributario, ampiamente segnalate in dottrina e dagli operatori del settore, per le quali il Parlamento è ora chiamato a porre rimedio “.
- Sentenza n. 212 del 09 luglio 1986:
“Ma ormai, risultando definitivamente consolidati l’opinione dottrinale e l’orientamento della giurisprudenza sulla natura giurisdizionale delle predette commissioni, non potrebbe ritenersi consentita un’ulteriore protrazione della disciplina attuale: per contro, è assolutamente indispensabile, al fine di evitare gravi conseguenze, che il legislatore intervenga onde adeguare il processo tributario all’art. 101 della Costituzione, correttamente interpretato”.
Non bisogna, infatti, dimenticare che per un certo periodo storico la Corte Costituzionale negò il carattere giurisdizionale delle Commissioni tributarie (Corte Costituzionale sentenza n. 10/1969), in contrasto con il precedente orientamento ribadito, invece, dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenze n. 2175/1969; n. 2201/1969; n. 1181/1970) ma, al tempo stesso, ne assicurò la sopravvivenza.
Infatti, la Corte Costituzionale, con due sentenze (n. 287/1974 e n. 215/1976), chiarendo il significato di “giudice speciale”, fugò ogni sospetto e, sostanzialmente, sopì il dibattito che poté dirsi definitivamente concluso con l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 351/1995 (in G.U. n. 33/I Serie Speciale del 09 agosto 1995), la quale ebbe espressamente a statuire che:
<<il problema della natura giuridica delle commissioni tributarie è stato definitivamente risolto da questa Corte nel senso del carattere giurisdizionale delle stesse>>.
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