Nasce la quinta magistratura

Riforma della speciale giustizia tributaria. La quinta magistratura secondo il Governo. Bisogna osare di più!
Il Consiglio dei Ministri, sollecitato dalla scadenza del 31 dicembre 2022 prevista dal PNRR e dopo due Commissioni interministeriali, in data 17 maggio 2022, ha finalmente approvato il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari”, con le relative relazioni illustrativa e tecnica, allegate al presente articolo.
Il suddetto disegno di legge mercoledì 01 giugno 2022 è stato presentato al Senato (A.S. 2636) e sarà assegnato alla Commissione Finanze del Senato dove sono in discussione altri sette disegni di legge, tra cui i due disegni di legge n. 243 e 1243 cui ho partecipato, come fatto presente nella mia audizione al Senato di martedì 05 aprile 2022.
Con il presente articolo fornisco un primo commento sommario delle principali novità governative, con la speranza, però, che il Parlamento, in sede di approvazione definitiva, apporti le necessarie modifiche per avere finalmente una giustizia tributaria terza ed indipendente, come tassativamente previsto dall’art. 111, secondo comma, della Costituzione.
A. LA NUOVA SPECIALE GIURISDIZIONE TRIBUTARIA (QUINTA MAGISTRATURA)
La nuova giurisdizione speciale tributaria sarà esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali, presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.
I magistrati tributari dovranno superare un pubblico concorso, scritto ed orale.
L’organico dei magistrati tributari togati sarà individuato in 450 unità presso le Commissioni tributarie provinciali e 126 unità presso le Commissioni tributarie regionali (Totale 576, rispetto ai 2.608 giudici tributari onorari attuali).
In sostanza, il nuovo organico sarà composto da:
- Magistrati tributari togati, a tempo pieno, vincitori di concorso pubblico;
- Giudici tributari onorari, presenti nel ruolo unico nazionale alla data dell’01 gennaio 2022 (ruolo destinato a diventare un ruolo ad esaurimento).
In questo modo, nasce timidamente la Quinta Magistratura, come vado sollecitando da oltre 25 anni, con giudici professionali, competenti, vincitori di concorso pubblico ed a tempo pieno.
È stato istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (art. 4, comma 39-bis, Legge n. 183/2011)
“Nel ruolo unico sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma.
I componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. I componenti delle commissioni tributarie nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. A tale ultimo fine, relativamente al concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla scelta effettuata dai candidati in funzione delle sedi di commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo quanto disposto dal comma 39. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo l'anzianità anagrafica. A decorrere dall'anno 2013, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.”
Ciò si traduce in una duplice affermazione:
- non si faranno più nuovi giudici onorari;
- e quelli sino all’01-01-2022 presenti nel ruolo unico (entro i 70 anni di età) dovranno assicurare il funzionamento della giurisdizione fino al completamento della loro carriera, valorizzando dunque le figure professionali esistenti.
Si stabilisce, inoltre, che ai nuovi magistrati tributari assunti con concorso pubblico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’ordinamento giudiziario in tema di incompatibilità (artt. 16, 17, 18 e 19 del Regio Decreto n. 12/1941), come di seguito:
• Articolo 16 (Incompatibilità di funzioni)
“I magistrati privati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione.
Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura
In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.”;
• Articolo 17 (Incompatibilità speciali per i primi presidenti e i procuratori generali della Repubblica)
“I primi presidenti ed i procuratori generali della Repubblica non possono assumere alcun incarico fuori della residenza, tranne quelli ad essi attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto reale.”;
• Articolo 18 (Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense)
“I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato.
La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede é verificata sulla base dei seguenti criteri:
a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto, altresì, conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell'attività da parte dei medesimi soggetti;
b) dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare;
c) materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;
d) funzione specialistica dell'ufficio giudiziario.
Ricorre sempre una situazione di incompatibilità con riguardo ai Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione o alle Procure della Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un'unica sezione, salvo che il magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata ed il parente o l'affine non svolga presso tale sezione alcuna attività o viceversa.
I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti sono sempre in situazione di incompatibilità di sede ove un parente o affine eserciti la professione forense presso l'Ufficio dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso peri Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale.
Il rapporto di parentela o affinità con un praticante avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è valutato ai fini dell'articolo 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri di cui al secondo comma.”;
• Articolo 19 (Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede)
“I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corteo dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.
La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede é verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.
I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un'unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale.
I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio odi convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali.
I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di incompatibilità, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale. Sussiste, altresì, situazione di incompatibilità, da valutare sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, in quanto compatibili, se il magistrato dirigente dell'ufficio é in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al medesimo ufficio, tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i giudici addetti al locale Tribunale peri minorenni, tra il Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un magistrato addetto, rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni.
I magistrati non possono appartenere ad uno stesso ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità é verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili”.
È da accogliere con soddisfazione la timida nascita della “Quinta Magistratura” composta da magistrati tributari professionali, a tempo pieno, vincitori di concorso pubblico e retribuiti come magistrati ordinari, non come oggi che tutti i giudici tributari sono onorari e parte time.
Infine, in base al disegno di legge governativo, tutti i giudici tributari, sia nuovi sia in servizio, dovranno andare in pensione al compimento dei 70 anni a far data dall’01-01-2023.
Il limite dei 70 anni viene parificato a quello degli altri ordinamenti giudiziari, per cui non si riesce a capire l’assurdo ed immotivato stato di agitazione proclamato dai giudici tributari!
B. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)
Le Commissioni tributarie provinciali e regionali, che conserveranno l’anacronistica dizione, continueranno ad essere organizzate e gestite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Questo, secondo me, è un dato negativo perché il MEF è una delle parti in causa e, quindi, non viene garantita, anche all’apparenza, la terzietà ed indipendenza della nuova magistratura, come tassativamente previsto dall’art. 111, secondo comma, della Costituzione che testualmente dispone:
“Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.”
Secondo me, come vado proponendo da oltre 25 anni, la gestione e l’organizzazione devono essere affidate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e non certo al Ministero della Giustizia o alla Corte dei Conti.
Al limite, secondo me, per conciliare le contrapposte esigenze, si può lasciare il MEF a gestire ed organizzare soltanto la struttura organizzativa (Segreterie) ed affidare, invece, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’organizzazione e la gestione di tutti i magistrati e giudici tributari.
Infine, secondo me, nella nuova giustizia tributaria, invece del termine Commissioni tributarie bisognerebbe utilizzare la nuova e più congeniale terminologia processualistica “Tribunali tributari” e “Corti di Appello tributarie”, proprio per la delicatezza delle funzioni giudiziarie cui sono destinati e per la natura prettamente processuale.
C. CONCORSO PUBBLICO PER MAGISTRATO TRIBUTARIO
La nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso pubblico per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti ed a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.
Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, ed in una prova orale.
Al concorso per esami, sono ammessi soltanto i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, che soddisfino le seguenti condizioni:
a) essere cittadini italiani;
b) avere l'esercizio dei diritti civili;
c) essere di condotta incensurabile;
d) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 4, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
e) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
La commissione di concorso per esami è nominata nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
La commissione di concorso è composta da un Presidente di una Commissione tributaria regionale, che la presiede, da cinque magistrati scelti tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili con almeno quindici anni di anzianità, da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell’insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame.
Secondo me, nella commissione di esame devono far parte anche gli Avvocati tributaristi, iscritti da oltre venti anni nell’albo speciale dei Cassazionisti, ed i Dottori Commercialisti iscritti da oltre venti anni negli albi professionali.
La prova scritta consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonché in una prova pratica relativa alla redazione di una sentenza tributaria.
La prova orale verte su:
a) diritto tributario e diritto processuale tributario;
b) diritto civile e procedura civile;
c) diritto penale;
d) diritto amministrativo e costituzionale;
e) diritto commerciale e fallimentare;
f) diritto dell’Unione europea;
g) diritto internazionale pubblico e privato;
h) elementi di contabilità aziendale e bilancio;
i) elementi di informatica giuridica;
l) colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascun elaborato della prova scritta.
Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui sopra ed un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novanta punti.
Non sono ammesse frazioni di punto.
Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula “non idoneo".
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale.
I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.
Per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, fermo restando, comunque, che la lingua straniera di cui sopra, deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.
I primi tre bandi di concorso di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dalla presente legge, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa, prevedono una riserva di posti nella misura del 15 per cento a favore dei giudici presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo e in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in giurisprudenza o economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
b) presenza nel ruolo unico da almeno sei anni;
c) non essere titolari di alcun trattamento pensionistico.
Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal PNRR in materia di giustizia tributaria, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, il MEF è autorizzato:
- per l’anno 2023 ad assumere cento unità di soli magistrati tributari con le particolari procedure di interpello previste dal disegno di legge governativo;
- e tramite i concorsi pubblici, scritti ed orali:
- 68 unità per l’anno 2024;
- 68 unità per l’anno 2025;
- 68 unità per l’anno 2026;
- 68 unità per l’anno 2027;
- 68 unità per l’anno 2028;
- 68 unità per l’anno 2029;
- 68 unità per l’anno 2030;
TOTALE 476 UNITA’.
Secondo me, il periodo transitorio di otto anni è troppo lungo.
È necessario dimezzarlo, raddoppiando le unità di magistrati tributari messi a concorso.
La relazione tecnica, allegata al presente articolo, evidenzia che con i magistrati tributari di ruolo la produttività media delle sentenze rispetto agli onorari crescerà di 4, 5 volte.
Per riformare la giurisdizione tributaria si spenderanno nei prossimi 30 anni oltre 3 miliardi di euro, 2,6 miliardi dei quali solo per il nuovo magistrato tributario che andrà a sostituire l’attuale “onorario”.
Anche questo lungo termine deve essere ridotto sensibilmente a 10 anni e non certo a 30 anni!
D. I GIUDICI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI
Alla luce della nuova disciplina sull’accesso alla magistratura tributaria, il disegno di legge governativo prevede che i componenti delle Commissioni tributarie regionali e di secondo grado sono nominati tra i futuri magistrati tributari ed i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.
E. IL NUOVO GIUDICE MONOCRATICO
Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo l’articolo 4 è aggiunto il seguente:
“ART. 4-bis. (Competenza del giudice monocratico)
1. Le Commissioni tributarie provinciali decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a tremila euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.
2. Per valore della lite si intende quello di cui all’articolo 12, comma 2.”
I presidenti delle commissioni tributarie provinciali assegnano il ricorso al giudice monocratico nei casi previsti dall’articolo 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla Commissione tributaria in altra composizione, la rimette al Presidente della sezione per il rinnovo dell’assegnazione.
Secondo il disegno governativo:
“La sentenza della Commissione provinciale pronunciata dal giudice monocratico di cui all’articolo 4-bis può essere appellata esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, nonché per violazione di norme costituzionali o di diritto dell’Unione europea, ovvero dei principi regolatori della materia. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle controversie riguardanti le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.” (c.d. appello critico).
Il 29,2% delle liti fiscali pendenti presso le Commissioni tributarie regionali riguarda controversie tributarie sino a 3.000 euro, mentre circa il 50% delle cause sino a 3.000 euro riguarda le controversie pendenti presso le Commissioni tributarie provinciali.
Nel 2021 i difensori fiscali hanno presentato alle Commissioni tributarie provinciali e regionali 120.511 ricorsi.
Il giudice tributario è competente per le cause sino ad € 3.000, al netto di sanzioni ed interessi.
Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, entro il 30 settembre 2022, individua le sedi delle Commissioni tributarie dove non è possibile assicurare l’esercizio della funzione giurisdizionale a seguito delle modifiche legislative proposte.
Quindi il C.P.G.T. assegna alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico più volte citato.
Ai suddetti giudici tributari spetta soltanto una indennità di funzione mensile, pari a 100 euro, aggiuntiva al compenso fisso (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 545/92).
Le suddette norme si applicano per i ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova legge.
F. NOMINE DEI MAGISTRATI TRIBUTARI E DEI GIUDICI TRIBUTARI
Alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari nonché alle nomine dei giudici tributari di cui sopra, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Questo, secondo me, compromette seriamente, anche all’apparenza, la terzietà ed indipendenza della nuova magistratura tributaria, anche perché presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è istituito l’Ufficio Ispettivo.
Il suddetto Ufficio Ispettivo, previa intesa con la Direzione della Giustizia tributaria del Dipartimento delle Finanze, può svolgere attività congiunte presso le Commissioni tributarie, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.
Infatti, bisogna scrupolosamente rispettare l’art. 111, secondo comma, della Costituzione che testualmente dispone:
“Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.”
G. TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MAGISTRATI TRIBUTARI
Ai magistrati tributari reclutati per concorso pubblico, secondo le modalità di cui sopra, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
Gli stipendi del personale di cui sopra sono determinati, esclusivamente in base all’anzianità di servizio, nella misura prevista nella tabella F-bis del disegno di legge governativo, con decorrenza 1° gennaio 2021, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, salvo l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale.
Infine, gli attuali giudici onorari non potranno superare in ogni caso l’importo di euro 72.000 lordi annui; gli importi dei compensi fissi di cui all’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 545/1992, individuati dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 20 giugno 2019, sono aumentati del 130%, mentre è stata abrogata la disposizione relativa alla parte variabile collegata al CUT.
H. UFFICIO ISPETTIVO PRESSO IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA (01-01-2023)
Al fine di garantire l’esercizio efficiente delle attribuzioni previste per legge, presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è istituito l’Ufficio Ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un Direttore.
L’Ufficio Ispettivo può svolgere, previa intesa con la Direzione della Giustizia tributaria del Dipartimento delle Finanze, attività congiunte presso le Commissioni tributarie, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.
I componenti dell’ufficio di cui sopra sono esonerati dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le Commissioni tributarie.
Ai giudici tributari è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall’articolo 13, pari alla metà dell’ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l’incarico di presidente di commissione tributaria.
I. UFFICIO DEL MASSIMARIO NAZIONALE (01-01-2023)
ART. 24-bis (Ufficio del Massimario nazionale) del disegno di legge governativo
1. È istituito presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria l’Ufficio del Massimario nazionale, al quale sono assegnati un Direttore, che ne è il responsabile, e quindici magistrati o giudici tributari.
2. Il Direttore, i magistrati e i giudici tributari assegnati all’Ufficio sono nominati con delibera del Consiglio di Presidenza tra i componenti delle Commissioni tributarie provinciali e regionali. La nomina del Direttore e dei componenti dell’ufficio è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L’incarico del Direttore e dei componenti assegnati all'Ufficio ha durata quinquennale e non è rinnovabile.
3. L’ufficio del massimario nazionale provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle Commissioni tributarie regionali e le più significative tra quelle emesse dalle Commissioni tributarie provinciali.
4. Le massime delle decisioni di cui al comma 3 alimentano la banca dati della giurisprudenza di merito gestita dal Ministero dell’economia e delle finanze.
5. Con convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e la Corte di cassazione sono stabilite le modalità per la consultazione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito da parte della Corte.
6. L'Ufficio del massimario nazionale si avvale delle risorse previste nel contingente di cui all’articolo 32, e dei servizi informatici del sistema informativo della fiscalità del Ministero dell’economia e delle finanze.
7. I componenti dell’ufficio di cui al comma 1 possono essere esonerati dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le Commissioni tributarie. In caso di esonero, ai giudici tributari è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall’articolo 13, pari alla metà dell’ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l’incarico di presidente di commissione tributaria.”
È importante che il suddetto massimario sia consultabile da tutti i contribuenti e da tutti i difensori tributari.
J. OPZIONI ED INTERPELLI
“ART. 1, comma 2, del disegno governativo:
3. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data dell’entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, possono optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all’articolo 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di cento magistrati, individuati all’esito di un’apposita procedura di interpello.
4. Per le finalità di cui al comma 3, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell’elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente presso le Commissioni tributarie regionali e di secondo grado, relativi alle funzioni direttive e non direttive, bandisce l’interpello per la copertura degli stessi.
5. Alla procedura di interpello possono partecipare esclusivamente i magistrati di cui al comma 3, in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver compiuto sessanta anni alla data di scadenza del termine per l’invio della domanda di partecipazione;
b) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell’interpello il giudizio di demerito di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dalla presente legge.
6. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell’interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale redatta sulla base dell’anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l’invio della domanda di partecipazione, nella magistratura di provenienza, alla quale è sommata l’anzianità eventualmente maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare. A tale punteggio complessivo è ulteriormente aggiunta l’anzianità maturata, alla stessa data di cui al primo periodo, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 per il periodo eccedente i cinque anni indicati al comma 3, considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianità. I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria. Ai magistrati così transitati non si applica l’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dalla presente legge.
7. In caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all’articolo 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i fini, giuridici ed economici, l’anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 6 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-bis sulla base di tale anzianità e ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. Nel caso transitino con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito loro un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti.
K. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO TRIBUTARIO
L’articolo 2 del presente disegno di legge governativo, secondo la relazione governativa, mira ad introdurre un nuovo articolo al codice di procedura civile e alcune modifiche al decreto legislativo 31 dicembre n. 546/1992, relative rispettivamente alla competenza per valore del giudice monocratico, alla fase istruttoria con l’introduzione della prova testimoniale, alla possibilità per il giudice tributario di proporre alle partila conciliazione della lite e, infine, al rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione e all’istanza di trattazione.
Con riferimento alle disposizioni del disegno di legge governativo relative al ricorso del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione volto alla pronuncia, nell’interesse della legge, di un principio di diritto nella materia tributaria, al rinvio pregiudiziale e all’istanza di trattazione, si deve precisare che, in piena coerenza con gli obiettivi del PNRR, tali misure normative hanno lo scopo di contribuire alla soluzione – durevole nel tempo - della crisi della funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione nella materia tributaria.
Va tuttavia rilevato pregiudizialmente che tali misure scontano inevitabilmente la consapevolezza della necessarietà di un consistente alleggerimento del carico delle pendenze attuali gravanti sulla sezione specializzata della Corte di Cassazione, onde aumentarne le chances di successo sia in relazione ai tempi di durata del processo sia in ordine alla qualità e coerenza della giurisprudenza tributaria di legittimità.
In altri - ancor più chiari - termini risulta evidente che i prospettati interventi normativi devono essere accompagnati/integrati con incisive disposizioni legislative per la definizione agevolata delle controversie pendenti avanti la sezione specializzata della Corte di Cassazione, pur limitandole allo stretto necessario per raggiungere una “soglia critica” di deflazione immediata che consenta, de residuo, l’impostazione di un programma triennale di smaltimento dell’arretrato e di stabilizzazione operativa con ragionevoli probabilità di successo.
Con questa doverosa precisazione, il complesso delle misure proposte mira dunque a restituire alla Corte di cassazione la funzione ordinamentale centrale che le spetta ex artt. 111Cost. e 65 legge di ordinamento giudiziario, anche, nel delicato e strategico settore delle liti fiscali.
La funzione nomofilattica della Corte di Cassazione è un valore essenziale dell’ordinamento e una garanzia fondamentale per il cittadino perché assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo nazionale (art. 65, r.d. 30 gennaio 1941, n.12, legge di ordinamento giudiziario).
Tale funzione, oltre ad essere diretto presidio della concreta realizzazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, favorisce anche il sorgere di indirizzi giurisprudenziali coerenti ed univoci, rendendo possibile soddisfare l’esigenza, oggi sempre più avvertita, della prevedibilità della decisione.
L’incertezza nell’interpretazione della legge, infatti, costituisce un ulteriore motivo di incremento del contenzioso e soprattutto dei ricorsi in Cassazione.
Nel sistema attuale, la Corte di Cassazione interviene al termine del giudizio e, quindi, specialmente nella materia tributaria devoluta alla Quinta Sezione civile, a distanza di molti anni dal sorgere del contenzioso.
Inoltre, il ritardo nella definizione dei ricorsi si riverbera anche sul giudizio di merito, in quanto, il definitivo affermarsi di una determinata interpretazione di una norma avviene quando oramai un determinato contenzioso si è prodotto con centinaia, se non migliaia, di cause che potevano non nascere o essere celermente decise, con ulteriore aggravio dell’intero sistema della giustizia tributaria e di quella civile in generale.
Al contrario, un'interpretazione autorevole e sistematica della Corte resa con tempestività, in poco tempo ed in concomitanza alle prime pronunzie della giurisprudenza di merito, può svolgere un ruolo deflattivo significativo, prevenendo la moltiplicazione dei conflitti e con essa la formazione di contrastanti orientamenti territoriali.
Nella materia del diritto tributario, peraltro, l’esigenza di assicurare una tempestiva interpretazione uniforme è particolarmente avvertita per due ordini di ragioni: il continuo succedersi di norme di nuova introduzione, rispetto alle quali il giudice del merito non ha un indirizzo interpretativo di legittimità cui fare riferimento e la serialità dell’applicazione delle norme che si riflette sulla serialità del contenzioso.
L. PRINCIPIO DI DIRITTO IN MATERIA TRIBUTARIA (FASE PREDITTIVA)
ART. 2, comma 2 - PRINCIPIO DI DIRITTO IN MATERIA TRIBUTARIA
1.Dopo l'articolo 363 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
“ART. 363-bis (Principio di diritto in materia tributaria)
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può proporre ricorso per chiedere che la Corte enunci nell’interesse della legge un principio di diritto nella materia tributaria in presenza dei seguenti presupposti:
a) la questione di diritto presenti particolari difficoltà interpretative e vi siano pronunce contrastanti delle Commissioni tributarie provinciali o regionali;
b) la questione di diritto sia nuova o perché avente ad oggetto una norma di nuova introduzione o perché non trattata in precedenza dalla Corte di cassazione;
c) la questione di diritto per l’oggetto o per la materia, sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito.
Il ricorso del Procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell’istanza, è depositato presso la cancelleria della Corte ed è rivolto al primo presidente, il quale con proprio decreto lo dichiara inammissibile quando mancano una o più delle condizioni di cui al primo comma.
Se non dichiara l’inammissibilità, il primo presidente dispone la trattazione del ricorso nell’interesse della legge dinanzi alle Sezioni unite per l’enunciazione del principio di diritto. La pronuncia della Corte non ha effetto diretto sui provvedimenti dei giudici tributari.”.
M. RINVIO PREGIUDIZIALE (FASE PREDITTIVA)
ART. 2, comma 2 - RINVIO PREGIUDIZIALE
g) dopo l’articolo 62-bis sono inseriti i seguenti articoli:
“ART. 62-ter (Rinvio pregiudiziale)
1. La commissione tributaria provinciale o regionale può disporre con ordinanza il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione di diritto idonea alla definizione anche parziale della controversia, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) la questione di diritto sia nuova o comunque non sia stata già trattata in precedenza dalla Corte di cassazione;
b) si tratti di una questione esclusivamente di diritto e di particolare rilevanza per l’oggetto o per la materia;
c) presenti particolari difficoltà interpretative e vi siano pronunce contrastanti delle Commissioni tributarie provinciali o regionali;
d) si tratti di questione che, per l’oggetto o per la materia, sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito.
2.Il giudice, se ritiene di disporre il rinvio pregiudiziale, assegna alle parti un termine non superiore a quaranta giorni per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione di diritto. Con l’ordinanza che formula la questione dispone altresì la sospensione del processo fino alla decisione della Corte di cassazione.
3. Il primo presidente, ricevuta l’ordinanza di rinvio pregiudiziale, con proprio decreto la dichiara inammissibile quando mancano una o più delle condizioni di cui al secondo comma.
4. Se non dichiara l’inammissibilità, il primo presidente dispone la trattazione del rinvio pregiudiziale dinanzi alle Sezioni unite in pubblica udienza per l’enunciazione del principio di diritto.
5. Il provvedimento con il quale la Corte di cassazione definisce la questione di diritto è vincolante per il giudice nel procedimento nel cui ambito è stato disposto il rinvio. Il provvedimento conserva il suo effetto vincolante anche nel processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda."
N. TESTIMONIANZA SCRITTA
ART. 2, comma 2 – (TESTIMONIANZA SCRITTA) del disegno governativo
b) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Non è ammesso il giuramento. La Commissione, anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile, quando la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso. In tali casi la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.”
“Articolo 257 bis (Testimonianza scritta)
Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.
Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.
Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.
Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.
Quando il testimone si avvale della facoltà d'astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.
Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.
Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.
Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.”
Secondo me, la testimonianza, ammessa nel processo tributario sino al 1981, non deve avere limiti o condizionamenti per poter esercitare efficacemente il diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 della Costituzione), anche alla luce dei corretti principi stabiliti dalla Corte di Cassazione – Quinta Sezione Civile – con l’ordinanza n. 6259/2022 in tema di efficacia probatoria del processo verbale di constatazione.
La suddetta disposizione si applica per i ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
O. PROPOSTE CONCILIATIVE
ART. 2, comma 2 – (PROPOSTA CONCILIATIVA) del disegno governativo
c) all’articolo 15, il comma 2-octies è sostituito dal seguente:
“2-octies. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbiano formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del cinquanta per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.”
ART. 2, comma 2 – (CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA) del disegno governativo
d) dopo l’articolo 48-bis, è inserito il seguente:
“48-bis.1 (Conciliazione proposta dalla Commissione tributaria)
1. Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell’articolo 17-bis la commissione, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.
2. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza è comunicata alle parti non comparse.
3. La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo. Ove l’accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.
e) all’articolo 48-ter, comma 2, le parole “all’articolo 48-bis” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 48-bis e 48-bis.1”;
4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
5. Il giudice dichiara con sentenza l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
6. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.”
Secondo me, la mediazione non deve più svolgersi davanti all’Agenzia delle Entrate ma davanti ai nuovi magistrati tributari professionali e giudici tributari.
Le suddette disposizioni si applicano per i ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
P. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
La relazione illustrativa al disegno di legge governativo chiarisce quanto segue.
L’articolo 4, al comma 1, stabilisce che le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023:
- art. 1, comma 1, lett. i), n. 2, lett. b), che fissa l’età del pensionamento per i giudici e i magistrati tributari a 70 anni;
- art. 1, comma 1, lett. n), che istituisce l’Ufficio ispettivo presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
- art. 1, comma 1, lett. o), che istituisce l’Ufficio del Massimario nazionale;
- art. 2, commi 3 e 4, in materia di CUT.
Il comma 2 fissa la decorrenza delle disposizioni processuali contenute nell’articolo 2, comma 2, lettere b), c), d) ed e), precisando che esse si applicano per i ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il comma 3 prevede che le disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 2, lettere a) e f) si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023. Entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sarà stabilita la misura del compenso variabile spettante al Presidente, al Presidente di sezione e al giudice monocratico per le controversie di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a).
Q. SINTESI CONCLUSIVA
Finalmente il Governo si è deciso, dopo tanti anni, a riformare strutturalmente la giustizia tributaria con il disegno di legge appena approvato ed assegnato al Senato mercoledì 01 giugno 2022, come in allegato.
In linea di massima, secondo me, ci sono importanti elementi positivi ed altrettanti elementi negativi, che spero possano essere corretti od annullati dal Parlamento in sede di approvazione definitiva della legge.
1. ELEMENTI POSITIVI
• Nascita della Quinta Magistratura
• Giudici professionali togati ed a tempo pieno (magistrati tributari)
• Severi concorsi pubblici scritti ed orali
• 576 Magistrati tributari (450 presso le C.T.P. e 126 presso le C.T.R.)
• I magistrati tributari avranno la stessa retribuzione dei magistrati ordinari
• I giudici onorari saranno selezionati in base al ruolo nazionale all’01-01-2022
• I giudici onorari avranno una indennità di funzione ed un compenso fisso
• È previsto il giudice monocratico per le cause sino a 3.000 euro
• Non saranno più nominati nuovi giudici onorari a partire dall’01-01-2023
• Tutti i magistrati ed i giudici tributari andranno in pensione a 70 anni
• È ammessa la testimonianza scritta
• È prevista la c.d. fase predittiva (principio di diritto e rinvio pregiudiziale)
• Il giudice tributario avrà un ruolo attivo nelle proposte conciliative.
2. ELEMENTI NEGATIVI (CON LE NECESSARIE MODIFICHE DA ATTUARE)
• L’organizzazione e la gestione rimane al Ministero dell’Economia e delle Finanze
• Rimane l’anacronistica denominazione di Commissioni tributarie
• Nelle Commissioni dei concorsi mancano gli avvocati cassazionisti ed i commercialisti
• La fase transitoria di 8 anni per i concorsi è troppo lunga
• Sono troppo lunghi 30 anni per i nuovi giudici per la definitiva riforma
• La mediazione continua ad essere gestita dall’Agenzia delle Entrate
• La testimonianza non deve avere condizionamenti e limiti
• In Cassazione manca la definizione agevolata delle liti pendenti
• Non è prevista la definizione agevolata di tutte le controversie tributarie pendenti
• Prevedere la competenza del magistrato monocratico sino ad euro 50.000
• Nelle procedure predittive prevedere sempre la sospensione della riscossione
• Prevedere l’istituzione di una Sezione specializzata tributaria della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 102, secondo comma, della Costituzione, in modo che i nuovi magistrati tributari possano essere assegnati alla stessa; infatti, con l’attuale disegno di legge governativo, i nuovi magistrati tributari, in quanto non facenti parte della magistratura ordinaria, non possono arrivare sino in Cassazione e questo è un forte limite sia per i transiti tramite opzione sia perché non sono previsti in Cassazione giudici aventi una specifica competenza in materia tributaria, maturata presso le Commissioni tributarie.
In definitiva, anche se è da accogliere con soddisfazione il disegno di legge governativo circa l’istituzione della Quinta Magistratura, è auspicabile che in sede di approvazione il Parlamento provveda alle necessarie correzioni e modifiche suggerite, anche alla luce delle proposte che saranno presentate dagli Ordini ed Associazioni dei Professionisti.
La Quinta Magistratura, con i Tribunali tributari e le Corti di Appello tributarie, non deve essere gestita ed organizzata dal MEF.
Bisogna osare di più!!!
Infatti, non bisogna dimenticare che, a seguito di una mia eccezione nel 1997, la Corte Costituzionale, con l’importante ordinanza n. 144 del 23 aprile 1998, ha stabilito il seguente principio di diritto:
“che per le preesistenti giurisdizioni speciali, una volta che siano state assoggettate a revisione, non si crea una sorta di immodificabilità nella configurazione e nel funzionamento, né si consumano le potestà di intervento del legislatore ordinario; che questi conserva il normale potere di sopprimere ovvero di trasformare, di riordinare i giudici speciali, conservati ai sensi della VI disposizione transitoria, o di ristrutturarli nuovamente anche nel funzionamento e nella procedura, con il duplice limite di non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale) le materie attribuite alla loro rispettiva competenza e di assicurare la conformità a Costituzione, fermo permanendo il principio che il divieto di giudici speciali non riguarda quelli preesistenti a Costituzione e mantenuti a seguito della loro revisione”
Avv. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce
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