Verso la riforma della riscossione
In questi giorni, dopo la sospensione della riscossione per pandemia Covid-19, i contribuenti stanno ricevendo la notifica di milioni di cartelle esattoriali che contengono gli interessi fiscali del 4% (art. 20 D.P.R. n. 602/1973 e art. 2 D.M. 21 maggio 2009).
Secondo me, dal 2015 ad oggi il fisco ha incassato e sta incassando più del dovuto, tenuto conto che la maggior parte delle cartelle esattoriali non è stata impugnata o, quanto meno, non è stata contestata in modo corretto e specifico per quanto riguarda gli interessi fiscali.
Cerco di spiegare il perché.
- TASSI DI INTERESSE LEGALE
L’art. 1284, primo comma, codice civile, testualmente dispone:
“Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.”
Appunto per questo, nel corso degli anni, soprattutto dal 2015 in poi, i tassi di interesse legale sono stati i seguenti:
ANNO 2015 |
0,50 % |
D.M. 11-12-2014 |
ANNO 2016 |
0,20 % |
D.M. 11-12-2015 |
ANNO 2017 |
0,10 % |
D.M. 07-12-2016 |
ANNO 2018 |
0,30 % |
D.M. 13-12-2017 |
ANNO 2019 |
0,80 % |
D.M. 12-12-2018 |
ANNO 2020 |
0,05 % |
D.M. 12-12-2019 |
ANNO 2021 |
0,01 % |
D.M. 11-12-2020 |
TASSI DI INTERESSE FISCALE
Il fisco, invece, sin dall’01/10/2009, ha sempre applicato e sta continuando ad applicare il tasso unico di interesse del 4 % (artt. 20 citato e 2 D.M. 21 maggio 2009), senza però adeguarlo alle precedenti e successive normative, come le seguenti.
L’art. 13, primo e secondo comma, della legge n. 133 del 13-05-1999, stabilisce dal 18 maggio 1999 che:
“1. La misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinata nell'esercizio del potere di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del Cod. Civ.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per le modalità di computo e la determinazione della decorrenza degli interessi di cui al comma 1, al fine di garantire l'omogeneità della disciplina tenuto conto dei princìpi del Codice civile e dell'ordinamento tributario nonché della specificità dei singoli tributi.”
L’art. 13, terzo comma, D.L. n. 557/1993, convertito dalla legge n. 133/1994, stabilisce che:
“3. Il Ministro delle finanze è autorizzato a determinare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la misura degli interessi di cui ai commi 1 e 2, dovuti a decorrere dall'01 gennaio 1995.”
Il fisco sin dal 1999 non ha mai rispettato la suddetta disposizione dei tre punti percentuali, lasciando sempre il tasso unico di interesse del 4 % sin dal 2015.
Infatti, secondo la succitata norma, il corretto tasso di interesse fiscale doveva e deve essere il seguente a partire dal 2015:
2015 |
0,50 % + 3 % = 3,50 % |
- 0,50 % |
2016 |
0,20 % + 3 % = 3,20 % |
- 0,80 % |
2017 |
0,10 % + 3 % = 3,10 % |
- 0,90 % |
2018 |
0,30 % + 3 % = 3,30 % |
- 0,70 % |
2019 |
0,80 % + 3 % = 3,80 % |
- 0,20 % |
2020 |
0,05 % + 3 % = 3,005% |
- 0,95 % |
2021 |
0,01 % + 3 % = 3,001% |
- 0,99 % |
Di conseguenza, la differenza media in più incassata dal fisco è dello 0,72 % rispetto al 4 %, come da quadro sinottico alla successiva lettera E.
L’art. 37, commi 1 – ter e 1 – quater, del D.L. n. 124/2019, convertito con modifiche dalla legge n. 157/2019, con decorrenza dal 25/12/2019, stabilisce che:
“1-ter. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è determinato, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura compresa tra lo 0,1 per cento e il 3 per cento.
1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite misure differenziate, nei limiti di cui al comma 1-ter del presente articolo, per gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, agli articoli 20, 21, 30, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché per quelli di cui agli articoli 8, comma 2, e 15, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.”
Anche in questo caso il fisco non si è mai adeguato, tanto è vero che il citato decreto ministeriale non è stato ancora emanato. Invece, secondo la succitata norma, il corretto tasso di interesse fiscale dal 2020 ad oggi al massimo deve essere il seguente:
2020 |
4 % |
3 % |
differenza 1 % |
2021 |
4 % |
3 % |
differenza 1 % |
In definitiva, il fisco, senza rispettare le tassative normative di cui ai numeri 1 e 2, ha incassato e sta incassando dal 2015 ad oggi circa l’1% in più del dovuto con gravi danni economici per i contribuenti a causa di questo ingiustificato arricchimento (c.d. locupletazione). E si tratta di miliardi di euro dal 2015 ad oggi (sette anni).
In sostanza, il fisco si è adeguato soltanto negli anni dal 2009 in poi, quando i tassi di interesse legale più alti erano i seguenti, come da quadro sinottico:
INTERESSI LEGALI |
INTERESSI FISCALI |
||
2009 |
3 % |
D.M. 12-12-2007 |
4 % |
2010 |
1 % |
D.M. 04-12-2009 |
4 % |
2011 |
1,50 % |
D.M. 07-12-2010 |
4 % |
2012 |
2,50 % |
D.M. 12-12-2011 |
4 % |
2013 |
2,50 % |
D.M. 12-12-2011 |
4 % |
2014 |
1 % |
D.M. 12-12-2013 |
4 % |
Dal 2015 in poi, invece, come abbiamo scritto prima, il fisco si è ben guardato dall’adeguarsi alle succitate normative di cui ai numeri 1 e 2 favorevoli ai contribuenti.
Le stesse considerazioni valgono anche:
- per gli interessi del 4,50 % annuo per dilazione di pagamento (art. 21 DPR n. 602/1973);
- per gli interessi di mora del 2,68 % fino al pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973);
- per gli interessi del 4,5 % annuo a seguito di sospensione amministrativa della riscossione (art. 39 DPR n. 602/1973).
TASSI DI INTERESSI FISCALI DEI RIMBORSI
Gli artt. 42 – bis, 44 e 44 – bis DPR n. 602/1973 stabiliscono che il tasso di interesse dei rimborsi fiscali è del 2 % annuo, calcolato all’ 1 % semestrale, escluso il primo e l’ultimo semestre dell’ordinativo di pagamento.
Ora, a parte l’assurda situazione per cui il fisco incassa il 4 % e rimborsa soltanto quasi il 2 %, come in altro mio articolo ho documentato, anche i rimborsi dovevano e devono essere adeguati ai maggior tassi indicati dalle succitate normative di cui alla lettera B, nn. 1 e 2).
In definitiva, il fisco, ignorando precise disposizioni normative, dal 2015 incassa interessi maggiori del dovuto (quasi dell’01% annuo) e rimborsa, invece, con interessi quasi del 2% annuo (con il calcolo dei semestri).
In tali situazioni, si potrebbero intravedere profili di incostituzionalità per mancato adeguamento a precise disposizioni normative, ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza, e art.97, secondo comma, della Costituzione, che testualmente dispone:
“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [95], in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.”
Anche la Corte dei Conti ed i Garanti del Contribuente dovrebbero intervenire proprio a tutela dei contribuenti, per evitare questa assurda situazione.
TASSI DI INTERESSE FISCALE DEGLI ENTI LOCALI
L’art. 1, comma 165, della legge n. 296 del 27-12-2006 testualmente dispone:
“165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.”
Correttamente, gli enti locali, a differenza del fisco erariale, sin dal 2015 si sono sempre adeguati agli interessi legali dell’art. 1284 c.c., già citato, sia per le somme incassate sia per i rimborsi (per esempio, IMU e TASI).
Anche in questo caso, si potrebbero intravedere profili di incostituzionalità (art. 3 della Costituzione).
CONCLUSIONE
Alla luce di quanto sopra esposto, è auspicabile che:
-
il Ministro dell’economia e delle finanze per l’anno 2022 emani subito il decreto per determinare la misura degli interessi compresa tra lo 0,1% ed il 3% al massimo;
-
il Parlamento, in sede di approvazione della legge delega di riforma della riscossione, preveda un unico saggio di interessi fiscali per la semplificazione del sistema nazionale (art. 8, primo comma, lettera a, del disegno di legge delega del 05 ottobre 2021);
-
i contribuenti impugnino le cartelle esattoriali entro 60 giorni dalla notifica, contestando l’errato saggio di interesse fiscale del 4% annuo calcolato dal 2015 ad oggi;
-
i giudici tributari, nel determinare gli interessi fiscali, applichino sempre e soltanto le succitate leggi n.133/1999 e n. 157/2019, pure in assenza dei decreti ministeriali di natura regolamentare (fonte legislativa secondaria) per il principio della gerarchia delle fonti;
-
infine, i Garanti del contribuente denuncino al Parlamento l’assurda situazione qui prospettata per porvi rimedio e, nel frattempo, sollecitino il Ministro dell’economia e delle finanze ad emanare per il 2022 il decreto ministeriale di cui alla succitata normativa (art. 13, commi 6, 11, 12 e 13-bis, della legge n. 212/2000, Statuto del Contribuente).
Da ultimo, per una sintesi di quanto sopra esposto ed eccepito, si rinvia al seguente quadro sinottico:
Anno |
D.M. |
Interessi legali |
Interessi fiscali |
Art. 13 Legge 133/1999 |
Art. 37 D.L. 124/2019 |
Differenze |
2015 |
11/12/2014 |
0,50% |
4% |
3,50% |
// |
- 0,50% |
2016 |
11/12/2015 |
0,20% |
4% |
3,20% |
// |
- 0,80% |
2017 |
07/12/2016 |
0,10% |
4% |
3,10% |
// |
- 0,90% |
2018 |
13/12/2017 |
0,30% |
4% |
3,30% |
// |
- 0,70% |
2019 |
12/12/2018 |
0,80% |
4% |
3,80% |
// |
- 0,20% |
2020 |
12/12/2019 |
0,05% |
4% |
3,05% |
(0,1%-3%) |
- 0,95% |
2021 |
11/12/2020 |
0,01% |
4% |
3,01% |
(0,1%-3%) |
- 0,99% |
MEDIA |
// |
0,28% |
4% |
3,28% |
(0,1%-3%) |
- 0,72% |
Articolo del: