Validità della notifica via pec
Recentemente la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con sentenza n. 204/01/17, pronunciata il 22 maggio 2017 e depositata il 31 luglio 2017, ha avuto modo di annullare una serie di cartelle di pagamento notificate via pec, per le quali l’agente della riscossione aveva scelto il formato "pdf".
Nello specifico i giudici tributari, avallando le eccezioni della parte ricorrente, hanno ritenuto che la notifica della pec non era valida in quanto avvenuta tramite messaggio di posta certificata contenente il file della cartella con estensione "pdf" anziché "p7m" atteso che, non solo l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico, ma anche, per quanto attiene alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto, è garantita solo attraverso l’estensione del file "p7m".
Tanto in virtù del fatto che con la notifica via pec in formato "pdf" non viene prodotto l’originale della cartella, ma solo una copia elettronica senza valore, perché priva di attestato di conformità da parte di un pubblico ufficiale.
Soltanto, infatti, l’estensione "p7m" del file notificato, estensione che rappresenta la cosiddetta "busta crittografata" contenente al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica della forma e la chiave per la sua verifica, può attestare la certificazione della firma.
Proprio al riguardo, ovvero in merito alla questione attinente all’estensione del file inviato a mezzo pec, in maniera diversa da quella espressamente prescritta, vale a dire in formato "pdf" anziché in formato "p7m", con ordinanza interlocutoria n. 20672 del 31 agosto 2017, la Suprema Corte ha, da ultimo, rimesso gli atti al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite.
In particolare, la Sesta Sezione Civile - 3 - della Corte di Cassazione, facendo riferimento a quanto prescritto dall’articolo 12 del Provvedimento 28/12/2015 del direttore dei sistemi informativi automatizzati del Ministero, ha ritenuto che la notifica dell’atto via pec in formato "pdf" possa comportare la nullità dello stesso, senza possibilità di sanatoria dell’atto nullo, anche nell’ipotesi di raggiungimento dello scopo.
Ora, pertanto, occorrerà attendere la decisione del Primo Presidente sulla devoluzione o meno della questione alle Sezioni Unite.
Ed ancora, la Corte di Cassazione ha, altresì, sentenziato in tema di validità della notifica via pec del ricorso, in due ipotesi in cui la stessa non era andata a buon fine.
In particolare, con sentenza n. 20381 del 24 agosto 2017, la Suprema Corte ha ritenuto valida la notifica del ricorso via pec, effettuata successivamente ad una prima notifica non andata a buon fine a causa di disfunzioni verificatisi sui server, o meglio avvenuta in forma incompleta, in quanto il file allegato, contenente il ricorso per cassazione, non era leggibile.
Poiché tale prima notifica, come sottolineato dagli stessi ermellini, doveva ritenersi a tutti gli effetti "meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa" (Cass. S.U. n. 14916/2016), l’Agenzia delle Entrate, considerato che l’esito negativo della stessa non poteva essere a lei imputabile, in quanto dipendente da disfunzione del sistema generale di notifica degli atti a mezzo pec utilizzato dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha provveduto, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, ad una seconda notifica senza attendere un provvedimento giudiziale che a ciò la autorizzasse.
Così facendo, la parte ha ripreso il procedimento notificatorio completandolo a distanza di pochi giorni dalla prima tentata notifica e, pertanto, entro il tempo pari alla metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c. fissato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 14594, così conservando gli effetti collegati alla notifica originaria.
Con altra sentenza, n. 20579 del 30 agosto 2017, la Corte di Cassazione ha invece considerato valida la notifica del ricorso a seguito del deposito dello stesso in cancelleria, dopo una prima notifica via pec non andata a buon fine perché rifiutata dal server.
In tale fattispecie, è stato posto in evidenza che <<la comunicazione è regolarmente avvenuta a norma dell’articolo 16 del decreto legge 179/2012 comma 6 che recita "Le notificazioni e le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di un indirizzo di posta elettronica, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica per cause imputabili al destinatario".>>.
Infine, per quanto riguarda la notifica degli atti amministrativi e giudiziari, si fa presente che a partire dal 10 settembre p.v., a seguito della Legge n. 124/2017 (Legge sulla Concorrenza 2017), essendo venuto meno il monopolio delle Poste Italiane, gli enti locali e tutte le amministrazioni pubbliche potranno notificare gli stessi anche avvalendosi di agenzie private.
Lecce, 06 settembre 2017
Avv. Maurizio Villani
Avv. Alessandra Rizzelli
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