Modifiche legislative al Decreto Legge n. 148/17

"il pagamento delle somme dovute per la definizione di cui al comma 4 può essere effettuato in un numero massimo di dieci rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018, dicembre 2018, febbraio 2019, aprile 2019, giugno 2019, settembre 2019 e dicembre 2019".
2. Al comma 4 del succitato articolo deve essere aggiunto il secondo comma nel modo seguente:
"l’Agente della Riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi ed ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, alle seguenti tassative condizioni:
- che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero;
- che non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero;
- che non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
- in ogni caso, non sono applicabili gli articoli 48-bis e 72-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Al comma 5 del succitato articolo deve essere aggiunto il secondo comma nel modo seguente:
"La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere immediatamente presa in carico con il numero identificativo e deve essere immediatamente inserita nell’Area Riservata - Cittadini e Imprese (c.d. cassetto fiscale) in modo da impedire l’attivazione degli articoli 48-bis e 72-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 e successive modifiche ed integrazioni. La registrazione e la successiva lavorazione della dichiarazione devono essere fatte entro 15 giorni dalla presa in carico".
4. Dopo il comma 11 del succitato articolo deve essere aggiunto il comma 12 nel modo seguente:
"Il processo penale per i reati tributari di cui al decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 deve essere sospeso a seguito di presentazione della dichiarazione di cui al comma 5 del presente articolo e la sospensione dura sino all’integrale pagamento delle somme dovute".
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