Riscossione: interessi di mora ridotti
Tale nuova aliquota è stata determinata dalla Banca d’Italia sulla base delle analisi della media dei tassi bancari attivi del 2016.
Come noto, gli interessi di mora vengono applicati da Equitalia tutte le volte in cui la cartella di pagamento non viene pagata entro i 60 giorni prescritti dalla legge, oltre all’innalzamento degli oneri di riscossione dal 3% al 6% (per i ruoli consegnati all’Agente di riscossione a partire dal 1° gennaio 2016) o all’innalzamento dell’aggio di riscossione dal 4,65% all’8%, per i ruoli emessi dal 01/01/2013 al 31/12/2015.
Al riguardo, si osserva come fino al 31 dicembre 2015 la misura dell’aggio è stata pari al 4,65 delle somme iscritte a ruolo, nell’ipotesi di pagamento entro 60 giorni dall’avvenuta notifica della cartella, e pari all’8% delle somme iscritte a ruolo più gli interessi di mora, nell’ipotesi di pagamento oltre 60 giorni dall’avvenuta notifica.
Tuttavia, a seguito di quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. n. 159/2015, per quanto riguarda i carichi affidati al concessionario a partire dal 1° gennaio 2016, l’aggio è stato di fatto sostituito interamente dagli "oneri di riscossione", quale compenso per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione.
In particolare, per quanto attiene agli interessi di mora, l’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 espressamente prevede:
"Decorso inutilmente il termine previsto dall' articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
Il legislatore ha, quindi, previsto che il calcolo degli interessi di mora venga effettuato a partire dal giorno della notifica della cartella esattoriale - e non dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni previsti per il pagamento - fino al giorno dell’effettivo pagamento.
Tale provvedimento, del resto, è in linea con quanto di recente previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 159 del 24 settembre 2015, che testualmente recita:
"Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall’articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è determinato possibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell’intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento, determinata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene stabilita la misura e la decorrenza dell’applicazione del tasso di cui al comma 1.
Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d’imposta e il decreto ministeriale del 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009. Per gli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
La misura del tasso di interesse di cui al comma 1 può essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.".
Inoltre, sempre per quanto attiene agli interessi di mora, si ricorda che, con il Decreto Legge n. 193/2016 il legislatore è intervenuto mediante la previsione della c.d. "rottamazione" delle cartelle consentendo, a chi non ha provveduto al pagamento delle cartelle i cui ruoli sono stati affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 31/12/2016, di estinguere il debito al netto delle sanzioni per omesso versamento e degli interessi di mora.
Da tanto ne discende che, fino al 21 aprile 2017, a seguito della proroga prevista da parte del D.L. n. 36/2017, è possibile aderire alla definizione agevolata delle cartelle pagando la sola sorte capitale, ovvero le sole somme relative ad imposte, tributi locali, contributi previdenziali e assistenziali Inps e Inail, senza dover versare al contempo gli importi relativi alle sanzioni ed agli interessi mora.
Infine, si fa presente l’assurdo comportamento del fisco che, se il contribuente deve avere il rimborso, l’interesse conosciuto per il ritardo è, di norma, il 2% annuo, mentre se il contribuente paga dopo la scadenza l’interesse che deve pagare è il doppio, con la sanzione del 30%, che si riduce al 15% se il contribuente paga entro 90 giorni, mentre nessuna sanzione è prevista a carico del fisco se esegue i rimborsi in ritardo.
Questa assurda disparità doveva essere eliminata dal decreto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 159 del 24/09/2015, in vigore dal 22/10/2015, che doveva essere approvato nel mese di gennaio del 2016.
Speriamo che il suddetto decreto sia approvato in occasione del Documento di Economia e Finanza (DEF) e del Piano Nazionale delle Riforme (PNR) che il Governo approverà martedì 11 aprile 2017.
Lecce, 08 aprile 2017 Avv. Maurizio Villani
Avv. Alessandra Rizzelli
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