“Tregua fiscale 2023”: ravvedimento speciale delle violazioni tributarie
1. Considerazioni introduttive
La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha introdotto un’articolata casistica di sanatorie tese a consentire una vera e propria “tregua fiscale” ad ampio raggio.
Trattasi di misure che il contribuente può utilizzare per sanare diversi tipi di irregolarità, caratterizzate da un percorso costituito da ben 12 sanatorie, vale a dire:
- definizione agevolata degli avvisi bonari;
- ravvedimento speciale delle violazioni tributarie;
- sanatoria delle irregolarità formali;
- definizione agevolata degli accertamenti con adesione, dei processi verbali di constatazione, degli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione;
- definizione agevolata delle controversie tributarie;
- conciliazione agevolata delle controversie tributarie;
- rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione;
- regolarizzazione degli omessi versamenti di rate dovute a seguito di istituti deflattivi del contenzioso;
- stralcio dei carichi fino a 1000 euro;
- rottamazione quater;
- criptovalute;
- iva e ritenute delle società sportive.
In linea generale, le suddette sanatorie determinano la conferma dei tributi dovuti, consentendo un’ampia riduzione del carico sanzionatorio nonché la possibilità di rateazione con un numero di rate e con tempistiche maggiori rispetto alla normativa ordinaria.
Tanto chiarito, con il presente elaborato si analizzerà più nel dettaglio, l’istituto del “ravvedimento speciale delle violazioni tributarie”, il cd. “ravvedimento operoso speciale”.
Tale misura, in presenza di violazioni riferite ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31/12/2021 e ai precedenti, consente di regolarizzare la propria posizione attraverso il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’intera imposta e agli interessi dovuti.
La ratio della previsione della legge di Bilancio 2023 sembra, dunque, essere quella di consentire la regolarizzazione, con sanzioni estremamente ridotte, di gran parte delle violazioni rientranti nel ravvedimento operoso ordinario.
2. Ambito di applicazione del ravvedimento speciale delle violazioni tributarie
L’articolo 1, commi da 174 a 178, della Legge 197/2022, prevede la facoltà, per il contribuente, di regolarizzazione le violazioni (diverse da quelle definibili ai sensi dell’art. 1, commi da 153 a 159 e da 166 a 173, della Legge 197/2022) riferite ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e relative alle dichiarazioni validamente presentate (sono, quindi, escluse le omesse dichiarazioni) per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti.
In altri termini, il comma 174 dell’art. 1 cit.:
- se da un lato, ingloba tutte le dichiarazioni validamente presentate riferite al periodo d'imposta 2021 e a quelli precedenti (si ricorda che le dichiarazioni si intendono “validamente presentate” entro i 90 giorni dal termine di legge e che il ravvedimento operoso “ordinario” consente la possibilità di regolarizzare le sole dichiarazioni presentate entro il predetto termine);
- dall’altro, esclude espressamente le violazioni riferite alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (trattasi degli avvisi bonari di cui agli art. 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972, sanabili ai sensi dei commi 153 e seguenti della stessa legge di Bilancio 2023); nonché le violazioni di carattere formale (riguardanti imposte sui redditi, Iva e Irap, commesse fino al 31 ottobre 2022, stante la specifica sanatoria prevista dai commi da 166 a 173 della Legge 197/2022).
Tuttavia, occorre rilevare che, il ravvedimento speciale è consentito purché alla data di versamento di quanto dovuto o della prima rata (entro il 31 marzo 2023) le violazioni non risultino già contestate con atti di accertamento o di recupero, di liquidazione, compresi gli atti di irrogazione delle penalità e quelli di contestazione, nonché attraverso gli avvisi bonari (o direttamente la cartella di pagamento) relativi alle somme dovute ai sensi degli articoli 36-ter del Dpr 600/1973.
Inoltre, ai sensi del comma 176 dell’art. 1 cit., la regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato. Dunque non possono essere sanate violazioni relative al quadro RW.
In ogni caso, restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.
Tanto premesso, la regolarizzazione di tali violazioni avviene, dunque, mediante il pagamento dell’imposta, degli interessi (da intendersi quelli legali) e di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, a prescindere dal momento in cui è stata commessa la violazione.
3. Versamento somme dovute
Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica rata o in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 % annuo.
Ne consegue che, diversamente dal ravvedimento “generale”, il cui pagamento deve essere effettuato in unica soluzione, nelle ipotesi di ravvedimento operoso speciale il versamento può essere effettuato in unica soluzione o in otto rate trimestrali di pari importo.
4. Decadenza dal beneficio
Il comma 175 dell’art. 1 cit., disciplina le conseguenze del mancato pagamento.
La norma prevede, infatti, che il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
In altri termini, il mancato pagamento, anche solo in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta:
- la decadenza dal beneficio della rateazione;
- l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti;
- l’irrogazione della sanzione del 30% sul residuo importo dovuto a titolo di imposta;
- il computo degli interessi del 4%, decorrenti dal 31.03.2023.
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