Credito d’imposta
Questa la novità introdotta dalla Legge di stabilità (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) per il 2016 ai commi da 98 a 108 dell’art. 1.
La norma specifica anche che, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
La disciplina del nuovo credito d'imposta ricalca sostanzialmente quella dell'originario bonus introdotto dall'art. 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001) e dovrebbe rappresentare la prosecuzione del bonus investimenti che ha visto appena conclusa la sua operatività nel mese di giugno 2015 (ex articolo 18 del Dl 91/2014), ma con notevoli differenze che lo rendono sicuramente più vicino a quello introdotto dalla legge finanziaria per il 2007 (n. 296/2006).
In particolare, rispetto al credito di imposta di cui al decreto competitività (Dl 91/2014), viene:
-ridotto l'ambito territoriale di applicazione (dall'intero territorio nazionale si passa alle sole aree svantaggiate del Paese);
-ampliata la tipologia di beni agevolabili (non solo beni rientranti nella divisione 28 della Classificazione Ateco 2007, ma beni classificabili come impianti, macchinari e attrezzature varie);
-diversificata la percentuale di aiuto (dal 15% generale si passa da un minimo del 10% a un massimo del 20% in relazione alla dimensione di impresa);
-modificata la base di calcolo dell'incentivo (si abbandona la media degli investimenti dei cinque anni precedenti, per ritornare all'investimento netto dato come differenza tra costo complessivo dei beni e ammortamenti).
Diversamente dalle precedenti regolamentazioni, però, la nuova disciplina non appare del tutto completa, nel senso che mancano alcune indicazioni presenti nelle precedenti versioni; si pensi per fare un esempio - alla mancata indicazione del trattamento tributario del predetto credito. Sul punto, stante la sostanziale identità dei benefici, si ritiene che si possa far riferimento alle discipline ed ai chiarimenti forniti in relazione ai precedenti crediti d'imposta.
Chi può beneficiare del bonus
Il credito d’imposta è riservato alle "imprese" che effettuano gli investimenti ai sensi del comma 98 laddove sono del tutto ininfluenti la natura giuridica assunta dall’impresa beneficiaria ed il regime di contabilità in uso. Ciò significa che sono ammesse le imprese in forma individuale così come le società di persone o le società di capitali. Ed ancora, l’agevolazione sussiste anche per le imprese in regime di contabilità semplificata in assenza di un espresso divieto contenuto nella norma ed altresì per gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata. (circ. n. 38/E/2008).
Quali sono i beni agevolabili
Il comma 99 specifica che sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che detta il regime definitorio per gli aiuti di stato compatibili con il mercato comune, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
Nello specifico l’agevolazione può essere concessa solamente agli investimenti in beni strumentali nuovi per:
- la realizzazione di un nuovo stabilimento;
- l’ampliamento di uno stabilimento esistente;
- la diversificazione della produzione di uno stabilimento;
- la trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- la riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito.
Pertanto, vanno considerati esclusi tutti gli investimenti che non realizzino una fattispecie di investimento iniziale (ad esempio sostituzione di singoli beni strumentali) ed altresì gli investimenti in immobili e veicoli in quanto non richiamati.
Soggetti esclusi
Il comma 100 prevede che il credito di imposta non viene riconosciuto ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo e neppure alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014.
Come determinare il credito d’imposta
Il comma 101 prevede che l’agevolazione sia commisurata alla quota del costo complessivo dei beni ammissibili, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, a 5 milioni per le medie imprese e a 15 milioni per le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato. Viene inoltre specificato che, per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, venga assunto il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni e che questo non comprenda le spese di manutenzione.
Orbene vanno evidenziati due aspetti inerenti al calcolo dell'agevolazione e, in particolare, la determinazione dell'investimento netto. La deduzione degli ammortamenti calcolati nel periodo di imposta deve essere effettuata solo con riferimento ai beni rientranti nella stessa categoria di quelli per i quali si richiede l'agevolazione. In sostanza, se il progetto d'investimento ha previsto l'acquisizione nel periodo d'imposta di nuovi impianti e di nuove attrezzature, il prezzo di acquisto di tali beni deve essere ridotto degli ammortamenti degli impianti e delle attrezzature già esistenti nella struttura produttiva, senza tener conto degli ammortamenti dei beni appartenenti alle restanti categorie agevolabili, ossia i macchinari (per i quali non sono state effettuate nuove acquisizioni nello stesso periodo di imposta e unità produttiva).
Di poi, è necessario tenere conto dei cosiddetti "ammortamenti figurativi", calcolati utilizzando le aliquote d'ammortamento previste dalle tabelle ministeriali, relativamente ai beni detenuti in leasing dall'impresa beneficiaria e impiegati nella medesima struttura produttiva.
Non Cumulabilità
La norma prevede espressamente che il credito d’imposta non è cumulabile con aiuti "de minimis", né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili
Modalità di utilizzazione del credito d’imposta
Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione e nelle dichiarazione dei redditi successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Il bonus non è soggetto all’ordinario limite di utilizzo di 250.000 annui previsto dall’art. 1, comma 53, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008). Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24. La compensazione potrà essere fruita a decorrere dal periodo di imposta in cui è stato effettuato l’investimento.
Come fruire dell’agevolazione
Prima di utilizzare il credito d’imposta, i beneficiari dovranno presentare all’Agenzia delle entrate una comunicazione.
Le modalità, i termini e il contenuto della comunicazione dovranno essere stabiliti dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di Stabilità 2016.
L’Agenzia delle Entrate comunicherà alle imprese l’autorizzazione alla fruizione del credito di imposta.
Trattamento contabile e fiscale
Il credito d'imposta in questione, essendo commisurato al solo costo dei beni strumentali ammortizzabili, costituisce un contributo in conto impianto, da contabilizzare, alternativamente, a diretta riduzione del costo ammortizzabile o con il metodo dei risconti passivi.
Pur non essendo stata prevista alcuna regolamentazione al riguardo, analogamente ai similari e precedenti crediti per gli investimenti, si ritiene che lo stesso non concorra alla formazione del reddito di impresa né alla formazione del valore della produzione rilevante ai fini dell'IRAP.
Analogamente, si ritiene che tale credito non debba essere tenuto presente ai fini della determinazione del rapporto di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.
Revoca del credito di imposta
Qualora a seguito dei controlli si accerta l’indebita fruizione del credito d’imposta l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni.
Il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è subordinato al rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651 del 2014) e in particolare della norma (articolo 14) che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.
Lecce, 16 febbraio 2016 Avv. Maurizio Villani
Avv. Iolanda Pansardi
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