Comunicato - Estratto ruolo
Cari Amici,
vi informo che, purtroppo, nella seduta di giovedì 02 c.m. il Senato ha approvato l’emendamento che rende inammissibile il ricorso avverso l’estratto di ruolo, come da documentazione allegata.
Tutti i contribuenti ed i professionisti devono attivarsi per convincere la Camera dei Deputati a non approvare il suddetto emendamento, che lede fortemente il diritto di difesa del contribuente e, soprattutto, lede i principi costituzionali degli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, come evidenziato nei miei articoli, pubblicati nel mio sito www.studiotributariovillani.it
- Giovedì 2 Dicembre 2021
D-l n. 146/2021 - Decreto fisco-lavoro: rinnovata fiducia al Governo in Aula
Con 175 voti favorevoli e 13 contrari, il Senato, nella seduta di giovedì 2 dicembre, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l'emendamento interamente sostituitivo del ddl n. 2426, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Il testo passa alla camera dei deputati
Il provvedimento è stato incardinato nella seduta di mercoledì 1° dicembre con le relazioni dei senatori Fenu e Laus.
- Legislatura 18ª - Dossier n. 468 1
Senato della Repubblica
Servizio studi
A.S. n. 2426
Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Con gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite 6ª e 11ª in sede referente. Edizione provvisoria D.L. 146/2021 - A.S. 2426
Riferimenti:
- A.S. 2426
Classificazione Teseo: entrate tributarie, lavoro, sicurezza nel lavoro
- Articolo 3-bis
(Non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti alla impugnabilità del ruolo)
L’articolo 3-bis, di cui le Commissioni propongono l’inserimento con l’emendamento approvato 3.0.1000, è volto a stabilire l’inammissibilità dell’impugnazione degli estratti di ruolo nonché a circoscrivere i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata.
La disposizione in esame modifica l’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di formazione e contenuto dei ruoli, introducendo un nuovo comma 5 che dispone, al primo periodo, che l’estratto di ruolo (ovvero il documento informatico contenente gli elementi del ruolo reso esecutivo dall’ente creditore, trasfusi nella cartella di pagamento), che non costituisce un atto di riscossione e che non contiene alcuna pretesa esattiva, né impositiva, non è impugnabile.
La norma appare volta a contrastare la proliferazione avvenuta negli ultimi anni di controversie di impugnazione degli estratti di ruolo, in particolare, dopo l’emanazione della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 19704/2015, con la quale è stata ritenuta “ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario”. Conseguentemente la consegna dell’estratto di ruolo a seguito dell’istanza del contribuente gli consente di impugnare l’atto non notificato (cartella e/o ruolo) che contiene la pretesa impositiva. In altre parole l’impugnazione dell’estratto del ruolo non è stata ritenuta ammissibile in sé, ma è stata ammessa l’opposizione al ruolo oppure alla cartella, della cui esistenza si è avuta legittima conoscenza a seguito del rilascio dell’estratto stesso ad istanza del contribuente, proprio per far valere l’invalidità della notifica (o omessa notifica).
Tale interpretazione è stata confermata anche dalla recente ordinanza della Corte di cassazione n. 27860 del 12 ottobre 2021, nella quale si sottolinea che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte, benché l'estratto di ruolo non sia atto autonomamente impugnabile, in quanto documento interno all'amministrazione, il contribuente debitore può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella di pagamento, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione, a prescindere dalla notificazione della cartella congiuntamente all'estratto di ruolo, se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza, in precedenza, di questa per un vizio di notifica.
A tale proposito nella Relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria (30 giugno 2021) si rappresenta che è bene osservare che circa il 40 % delle cause contro l’Agente della riscossione consegue all’impugnazione di estratti di ruolo – relativi a crediti affidati all’Agente della riscossione fin dall’anno 2000, riportati in oltre 137 milioni di cartelle di pagamento – e determina ingenti costi gestionali ed amministrativi per il presidio dei relativi contenziosi. Infatti, nel solo anno 2020 – anno contraddistinto dalla pressoché totale inerzia dell’Agente della riscossione a causa della sospensione delle attività, derivante dalla situazione sanitaria emergenziale – il 40,6 % dei ricorsi in ingresso (ossia circa 55.000 ricorsi su circa 135.000 complessivamente introdotti), trae origine dall’impugnazione di estratti di ruolo. Nel testo della citata si evidenzia che si è assistito ad un aumento esponenziale delle cause radicate innanzi alle Commissioni Tributarie, ai Giudici di Pace e, più in generale, alla Magistratura ordinaria per far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d’eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l’Agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui vi avesse rinunciato, anche nell’esercizio dell’autotutela.
Il secondo periodo del nuovo comma 4-bis chiarisce che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
- per la partecipazione a una procedura di appalto, per quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Si ricorda che il sopracitato comma 4 prevede, tra l’altro, che un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cinquemila euro. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione.
- per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici previa verifica di questi ultimi dell’adempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a cinquemila euro (articolo 48-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602);
- per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
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