Processo tributario: la valutazione della perizia di parte
La Corte di Cassazione ha ritenuto, con indirizzo consolidato, che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p. c., poiché, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (vedi Cass. 7 aprile 2017 n.9097).
Però, è stato condivisibilmente aggiunto, dall'orientamento ugualmente consolidato della Corte di Cassazione, che il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, anche ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riguardo al caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato ad una sola delle consulenze senza valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un'acritica adesione ad essa, senza dare neppure adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti (vedi, per tutte, Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 13770 del 31/05/2018).
Non si tratta, poi, di una valutazione di puro merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della mancanza ed insufficienza della motivazione, il che renderebbe inammissibile il motivo, bensì, alla luce del tenore dell'art. 360 n. 5 cpc, di omessa o comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio posto all'esame del giudice del merito.
Con il ricorso per Cassazione si può contestare una omissione, da parte del giudice d'appello, della motivazione in ordine all'esame di una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe potuto comportare una diversa decisione sul fatto costitutivo della domanda e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia ed in particolare, per esempio, su un fatto naturalistico consistente nelle caratteristiche dell'immobile, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 17477 del 09/08/2007; Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014).
In applicazione degli artt. 115 e 116 cpc, non può essere negato valore probatorio alle consulenze tecniche prodotte in causa da una delle parti senza indicare i motivi per cui ne è stata esclusa la rilevanza ed è stato, invece, attribuito valore probatorio solo alle indagini tecniche della controparte, considerate come facenti piena prova, così recependo, senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (v. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2019; Sez. 6- L, Ordinanza n. 27000 del 27/12/2016; Ordinanza n. 31487 del 26/06/2019).
Avv. Maurizio Villani
Avvocato Tributarista in Lecce
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