Gli esigui compensi dei giudici tributari
La Corte Costituzionale, a seguito di mie eccezioni, con l’importante ordinanza n. 144 del 23 aprile 1998, ha stabilito che:
“per le preesistenti giurisdizioni speciali, una volta che siano state assoggettate a revisione, non si crea una sorta di immodificabilità nella configurazione e nel funzionamento, nè si consumano le potestà di intervento del legislatore ordinario;
che questi conserva il normale potere di sopprimere ovvero di trasformare, di riordinare i giudici speciali, conservati ai sensi della VI disposizione transitoria, o di ristrutturarli nuovamente anche nel funzionamento e nella procedura, con il duplice limite di non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale) le materie attribuite alla loro rispettiva competenza e di assicurare la conformità a Costituzione, fermo permanendo il principio che il divieto di giudici speciali non riguarda quelli preesistenti a Costituzione e mantenuti a seguito della loro revisione”.
Quindi, la riforma strutturale della giustizia tributaria, che il Governo entro settembre intende adottare con legge delega, non solo è possibile ed auspicabile, ma rientra nella potestà legislativa prevista dalla Costituzione. Infatti, si tratta di una revisione che riguarda “il funzionamento e la struttura” delle Commissioni Tributarie, con il limite soltanto della natura della materia.
Oggi, la giustizia tributaria, gestita ed organizzata dal MEF, si avvale di giudici onorari, a tempo parziale, nominati solo per titoli e pagati dal MEF con importi esigui rispetto agli altri magistrati onorari.
Infatti, come si può notare dal quadro sinottico in allegato, i giudici onorari civili (Giudici di Pace, GOT e GOP), competenti per cause minori fino ad euro 20.000 (eccezionalmente, fino ad euro 50.000) guadagnano, fino a 72.000 euro all’anno, molto di più degli attuali giudici tributari, che decidono, invece, cause senza limiti di valore (anche milionarie), dalle cui mani passa l’1% del PIL italiano, e percepiscono come compenso 15 euro nette a sentenza depositata, zero euro per le sospensive e 1,50 euro per rimborso spese forfettario, anche fuori regione !!!!.
Questo incide, insieme ad altri fattori, anche sulla qualità delle sentenze che, secondo l’ultima Relazione Annuale sullo Stato della Giustizia Tributaria (pag. 197), vengono riformate nel 45,9% dei casi.
La materia tributaria è talmente difficile e complessa che non può più essere lasciata “ad un lodevole volontariato” (si rinvia all’interessante e condivisibile articolo del Prof. Enrico De Mita, in “Il Sole 24 Ore” di martedì 15 settembre 2021).
In definitiva, è necessaria ed urgente una strutturale riforma della giustizia tributaria, richiesta dal PNRR, non più dipendente dal MEF, ma dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con giudici tributari competenti, professionali, vincitori di concorso pubblico, scritto ed orale, a tempo pieno, con retribuzioni congrue e dignitose, parificate a quelle dei magistrati togati.
Quadro sinottico della magistratura onoraria
Qualifica: Giudice di pace; Giudice onorario di tribunale (GOT); Giudice onorario di pace (GOP); Giudice tributario
NORMATIVA |
Legge n. 374 del 21 novembre 1991 sino al 15 agosto 2017
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Decreto Legislativo n. 273 del 28 luglio 1989 sino al 15 agosto 2017 |
Decreto Legislativo n. 116 del 13 luglio 2017 in vigore dal 16 agosto 2017 |
Decreti Legislativi n. 545 e 546 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche |
COMPETENZA CIVILE E TRIBUTARIA
COMPETENZA CIVILE E TRIBUTARIA
COMPETENZA CIVILE E TRIBUTARIA |
Le competenze in materia civile del Giudice di pace sono le seguenti:
N.B. Dal 31 ottobre 2025:
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Il GOT ha competenza in materia civile in tutti i casi in cui la competenza è monocratica (art. 50 ter. codice di procedura civile).
La durata in carica è di tre anni rinnovabili per un ulteriore triennio.
N.B. Di solito, molti Presidenti di Tribunale stabiliscono con tabelle interne il limite di euro 50.000 per le cause da assegnare ai GOT.
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Le competenze in materia civile del Giudice di pace sono le seguenti:
N.B. Dal 31 ottobre 2025:
- l’importo di euro 5.000 passa ad euro 30.000;
- l’importo di euro 20.000 passa ad euro 50.000. |
Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.
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NORMATIVA FISCALE
NORMATIVA FISCALE |
Reddito assimilato al lavoro dipendente sino al 15 agosto 2021
(Art. 50, comma 1, lettera f) Testo Unico n. 917/1986 sino al 15 agosto 2021) (Risposta n. 202/2020 dell’Agenzia delle Entrate).
Per i giudici onorari in attività già al 15 agosto 2017 continuano ad applicarsi le vecchie norme sino al 15 agosto 2021. |
Reddito assimilato al lavoro dipendente sino al 15 agosto 2021
(Art. 50, comma 1, lettera f) Testo Unico n. 917/1986 sino al 15 agosto 2021) (Risposta n. 202/2020 dell’Agenzia delle Entrate).
Per i giudici onorari in attività già al 15 agosto 2017 continuano ad applicarsi le vecchie norme sino al 15 agosto 2021. |
Lavoro autonomo dal 16 agosto 2017
(Art. 53, comma 2, lettera f-bis), art. 54, comma 8, Testo Unico n. 917/1986 dal 16 agosto 2017).
Per i magistrati onorari immessi in servizio successivamente al 15 agosto 2017, il compenso costituisce reddito di lavoro autonomo (Risposta n. 202/2020 dell’Agenzia delle Entrate). |
Reddito assimilato al lavoro dipendente
(Art. 50, comma 1, lettera f), e art. 52, Testo Unico n. 917/1986, a far data dal 16 agosto 2017).
N.B. Ai fini IRPEF, non rientrano tra i redditi arretrati, assoggettabili a tassazione separata, gli emolumenti variabili riferiti al quarto trimestre, corrisposti ai giudici tributari entro 120 giorni dell’anno successivo a quello di maturazione. In tal caso, il ritardo si considera fisiologico rispetto alla natura del rapporto dal quale derivano. (Cassazione, sentenza n. 3585/2020 e Risposta n. 483/2020 dell’Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti). |
TRATTAMENTO ECONOMICO
TRATTAMENTO ECONOMICO
TRATTAMENTO ECONOMICO
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Sino al 31/12/2021:
N.B.
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N.B. Per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino al 31 dicembre 2021, i criteri previsti dalle disposizioni:
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Ai giudici tributari, tutti onorari, spetta il seguente compenso:
A compenso fisso lordo mensile:
N.B. I suddetti importi sono comprensivi di 80 euro al mese per l’aggiornamento ed organizzazione a seguito del processo tributario telematico;
B compenso variabile di euro 26, 00 (lordo) a sentenza depositata più euro 11,50 (lordo) per il relatore.
C I compensi variabili rimangono invariati nella misura pari ad euro 93 a sentenza, da suddividere tra Presidente del Collegio e Giudici.
D In definitiva, il MEF al Giudice tributario corrisponde:
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NOTE
NOTE
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L’orientamento giurisprudenziale favorevole alla magistratura onoraria è proseguito con la sentenza 26 novembre 2020 del Tribunale di Napoli (riferita ad un giudice di pace), la quale ha riconosciuto che le funzioni del giudice di pace rientrano in quelle del lavoratore secondo il diritto europeo, con conseguente diritto dei giudici di pace ad un trattamento economico e normativo equivalente a quello assicurato “ai lavoratori comparabili che svolgono funzioni analoghe alle dipendenze del Ministro” (e cioè magistrati togati). |
Con la sentenza n. 172 del 23 luglio 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97, comma 2, Cost., delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 28 novembre 2008, n. 186, nella parte in cui, nel prevedere che ai GOT spettino un’indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno e un’ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le suddette attività superi le cinque ore, avrebbe impedito di corrispondere un compenso anche per il disbrigo fuori udienza delle incombenze ricordate, diversamente dal trattamento riservato ai VPO, poiché la differenza di trattamento tra GOT e VPO, sotto il profilo dei criteri di determinazione dell’indennità, trova giustificazione nel più ampio ventaglio di funzioni attribuite al secondo, al quale possono essere delegate anche attività indipendenti dalla partecipazione a un’udienza. |
La riforma prefigura l’utilizzazione del “nuovo” giudice onorario di pace (unificando anche lessicalmente le precedenti e distinte funzioni del giudice onorario di tribunale e di giudice di pace), in una triplice destinazione (art.9):
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N.B.
I componenti delle Commissioni Tributarie non possono chiedere una indennità pari a quella dei Giudici professionali (Corte di Cassazione, sentenza n. 8717/2004). |
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