Condoni fiscali e liti fiscali pendenti

-Una problematica sottesa alla chiusura delle liti fiscali pendenti è stata quella se lo strumento introdotto con la L. n. 289/2002 e riproposto in forma parzialmente diversa dal D.L. n. 98/2011 relativo nello specifico all’Iva sia in contrasto con il diritto comunitario europeo o meno ovvero se il giudice nazionale deve disapplicare qualsiasi misura di condono che pregiudichi il corretto funzionamento dell’iva ispirato ai principi fondamentali dell’ordinamento comunitario.
La pronuncia della Corte di Giustizia UE 17.7.2008 C-132/06, relativamente all’IVA, ha dichiarato incompatibili con il diritto comunitario gli artt. 8 e 9 della L. 289/2002, disciplinanti il cosiddetto "condono fiscale".
Secondo la Corte, le norme citate hanno superato i confini del margine di discrezionalità amministrativa concesso agli stati membri dal legislatore comunitario, in quanto il legislatore italiano ha offerto ad ogni soggetto passivo IVA la possibilità di escludere, relativamente ad una serie di periodi d’imposta, l’eventualità di un qualsiasi controllo fiscale.
Quanto espresso dalla Corte di Giustizia UE è stato recepito nell’ordinamento italiano con vari interventi della Corte di Cassazione, determinando l’illegittimità del condono e la conseguente disapplicazione della norma di riferimento. L’incompatibilità con il diritto comunitario delle norme sul condono in tema di IVA non si estende alla definizione delle liti pendenti. L’art. 16 della L. 289/2002 consentiva la definizione agevolata - mediante versamento forfetario percentuale, commisurato al valore della lite - delle controversie già instaurate e pendenti alla data dell’1.1.2003 davanti alle commissioni tributarie, in ogni stato e grado del giudizio, nelle quali sono parti i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria. In merito all’applicabilità di questo articolo si sono succedute alcune pronunce della Corte di Cassazione, secondo l’ultima delle quali la definizione delle liti pendenti non deve essere disapplicata dal giudice, in quanto la stessa non può essere assimilata ad una rinuncia all’accertamento. (Cass. SS.UU. 17.2.2010 n. 3673). In precedenza, Cass. 18.9.2009 n. 20069 ha invece ritenuto l’art. 16 della L. 289/2002 incompatibile con il diritto comunitario.
Infine, la sentenza della Cassazione 19333/11 ha chiarito che nessun contrasto sussiste fra la sanatoria delle liti pendenti (ex art. 16 della legge 289/2002) e la direttiva comunitaria sull’Iva laddove affrontando un caso più ampio di computo dei termini di sospensione, hanno sottolineato che gli esiti del procedimento dinanzi alla giustizia europea (causa C- 132/06) sulle sanatorie fiscali previste dalla Finanziaria per il 2003, non interferiscono con il concetto "di definizione di lite pendente", atteso che in quest’ultimo caso non si appaleserebbe una "rinuncia" all’incasso dell’imposta da parte del nostro Paese.
-Il presupposto normativo della chiusura delle liti pendenti è l'avvenuta proposizione, alla data di entrata in vigore della legge, dell'atto introduttivo del giudizio indipendentemente dall'esito della vicenda giudiziaria così pendente, sia esso favorevole o sfavorevole in tutto o in parte. Solo un giudicato sulla totalità della lite impedisce la definizione della chiusura laddove la formazione di un giudicato soltanto parziale non preclude la chiusura della residua lite ancora pendente.
Ciò posto va detto che ai sensi degli artt. 20 e 22 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l'atto introduttivo del giudizio tributario può considerarsi proposto con la notificazione del ricorso, essendo il successivo deposito oggetto della costituzione in giudizio conseguente alla già intervenuta proposizione del ricorso contro l'atto impositivo.
Ne deriva, a questo punto, l’interrogativo riguardante i ricorsi proposti tardivamente, cioè oltre il termine massimo previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e la cui inosservanza costituisce causa di inammissibilità del ricorso stesso ad esempio.
Ecco che, sul punto la Suprema Corte stabilisce che "la pendenza della lite è segnata dalla presentazione di atto potenzialmente idoneo a devolvere alla competente Commissione tributaria il sindacato sul provvedimento impositivo, e, pertanto, prescinde dall'eventualità che tale atto sia affetto da vizi di inammissibilità ostativi all'esame nel merito, mentre resta esclusa solo in ipotesi di inesistenza dell'atto medesimo, la quale è ravvisabile a fronte della radicale carenza, riscontrabile in ogni tempo e sede, dei requisiti di forma o di contenuto indispensabili per la sua riconducibilità nelle relative previsioni normative" (Cass.10.02.1996 n. 1037; Cass. 30.07.2002 n. 11222).
Lecce, 23 marzo 2017
Avv. Maurizio Villani
Avv. Iolanda Pansardi
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