Avvisi di accertamento Tarsu/Tia
L' art. 1, comma 161, L. 27/12/2006, n. 296 prevede che "gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati".
Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato con l'art. 1, comma 172, L. 296/2006, con decorrenza 01/07/2007, il previgente art. 71, c.1, D.Igs 507/93 che prevedeva il termine triennale di decadenza.
Il comma 171 del medesimo art. 1 L. n. 296/2006 prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini, si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria.
L'art. 70, comma 1, D.Igs 507/93 recita "i soggetti di cui all'art. 63 presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune".
L’ente locale ritiene, invece, che il termine sia quello del "20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione".
Per risolvere il quesito occorre, al riguardo, differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione dei locali è in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva.
Nel primo caso, il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, nel secondo caso, dal 20 gennaio dell'anno successivo.
La chiara interpretazione del dettato normativo non consente di ritenere che il termine del 20 gennaio debba riferirsi all'anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento dell'imposta dovevano essere effettuati.
Pertanto, a fronte del chiaro dato normativo, le occupazioni iniziate tra il 1° e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo, cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
Tale termine costituisce un non irragionevole spartiacque, nella applicazione del c.d. doppio binario, anche se per le occupazioni iniziate il 19 gennaio il termine sarà di un solo giorno, mentre per quelle iniziate il 21 gennaio sarà di 364 giorni. Ove si accedesse alla tesi del Comune, non illogica ma priva di supporto normativo, le medesime conseguenze si verificherebbero nel caso di occupazione iniziata il 31 dicembre rispetto a quella iniziata il 1° gennaio dell'anno successivo (cfr Cass. 21/06/2016 n. 12795).
Ove il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo all'anno successivo l'avrebbe espressamente previsto, così come individuato in tema di Ici dall'art. 10, comma 4, D.Igs 504/92 che recita "i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta di cui all'articolo 7,su apposito modulo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio", cioè l'anno successivo a quello oggetto di imposizione.
Questi importanti principi sono stati stabiliti dalla Corte di Cassazione - Sez. Tributaria Civile - con la sentenza n. 22224 depositata il 03 novembre 2016.
Nel caso di specie, oggetto di causa, non era controverso che l'occupazione fosse iniziata fin dall'inizio dell'anno e quindi il termine per potere avanzare la pretesa impositiva da parte dell'Ente, relativamente alla tassa per il 2003, era il 31/12/2008 e doveva, quindi, considerarsi tardivo, per intervenuta decadenza, l'accertamento notificato l’11/03/2009.
I contribuenti devono tenere conto di questi principi quando intendono contestare la decadenza degli accertamenti dei Comuni.
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