Professionisti, indagini e accertamenti (1° parte)
Questa situazione non contribuisce a dare serenità e certezze ai professionisti ed ai difensori tributari, soprattutto quando oggi bisogna decidere sull’opportunità o meno di utilizzare la definizione agevolata delle liti pendenti. Il contrasto giurisprudenziale si incentra soprattutto sulla interpretazione da dare all’incostituzionalità o meno degli accertamenti basati sui movimenti bancari dei professionisti in entrata (versamenti), tenuto conto che tutti sono concordi che, in ogni caso, l’incostituzionalità ha senz’altro travolto i recuperi fiscali basati sui prelevamenti bancari.
Personalmente, sono dell’avviso che la succitata sentenza della Corte Costituzionale riguarda sia i versamenti che i prelevamenti, come scritto in un precedente articolo del 16 agosto 2016 pubblicato sul mio sito www.studiotributariovillani.it.
Infatti, l’attività dei professionisti si caratterizza e si differenzia dall’attività degli imprenditori per la preminenza dell’apporto del lavoro proprio, per la marginalità dell’apparato strutturale ed organizzativo, per la differente disciplina fiscale (regime di cassa diverso dal regime di competenza dell’imprenditore) ed infine per un generale sistema di contabilità semplificata da cui deriva la fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali, per cui, ai fini degli accertamenti bancari, non solo è giustificata la distinzione con gli imprenditori ma, soprattutto, all’interno della categoria dei lavoratori autonomi i prelevamenti ed i versamenti devono avere un’unica disciplina normativa, senza alcuna distinzione che altrimenti sarebbe ingiustificata, irrazionale ed incostituzionale.
Infatti, non è proponibile "l’equiparazione logica" tra attività d’impresa e attività professionale sia per i versamenti che per i prelevamenti.
Questi tratti distintivi tra il lavoratore autonomo e l’imprenditore sono stati opportunamente rilevati dalla succitata sentenza della Corte Costituzionale ai paragrafi 4 e 4.1.
In ogni caso, per cercare di fare chiarezza sull’argomento è necessario conoscere l’attuale normativa fiscale sulle imposte dirette (che si è modificata dal 24/07/1982 ad oggi) con particolare attenzione all’art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, seconda parte, DPR n. 600 del 29.09.1973 che ha subito non poche modifiche a partire dalla normativa del 24/07/1982.
Nel prossimo articolo analizzeremo la nuova normativa fiscale sulle imposte dirette in vigore dal 24 ottobre 2016.
Lecce, 28 agosto 2017
Avv. Maurizio Villani
Dott. Alessandro Villani
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