“Decreto Rilancio” e contributo a fondo perduto
Il bonus a fondo perduto, introdotto con il c.d. “Decreto Rilancio”, spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro e con fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai 2/3 rispetto a quelli di aprile 2019. Il contributo si applica calcolando una percentuale pari ai minori ricavi 2020 così articolata: 20% per soggetti con ricavi non superiori a 400mila euro nel 2019; 15% per i soggetti con ricavi fino a 1 milione nel 2019; 10% per i soggetti con ricavi fino a 5 milioni nel 2019.
Indice:
1. Considerazioni introduttive
Il Decreto Legge n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, tra le numerose previsioni atte a fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica, ha disposto anche specifiche misure tributarie e finanziarie che impattano sulle imprese, sui vari operatori economici e sui lavoratori.
Il Decreto, infatti, ha previsto misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro, all'economia e alle politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, la norma sintetizza tutte le novità di carattere fiscale finalizzate ad aiutare famiglie e imprese a fronteggiare i disagi causati dall’emergenza pandemica in corso.
Ad ogni modo, con il presente elaborato, si analizzeranno, più nel dettaglio, i contorni di uno specifico strumento economico introdotto dal “Decreto Rilancio”, vale a dire il c.d. “fondo perduto”, previsto in favore di soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, in crisi economica e di liquidità.
Si tratta di un vero e proprio bonus (o indennizzo) a fondo perduto, privo di obbligo di restituzione, riconosciuto a imprese, artigiani e commercianti che hanno registrato un calo del fatturato nel mese di aprile 2020 a seguito della diffusione del rischio pandemico da Covid-19.
In sostanza, al fine di permettere alle imprese di far fronte alla crisi di liquidità causata dall’emergenza epidemiologica, il legislatore, con l’art. 25 del citato D.L. n. 34/2020, ha esteso a tutte le imprese, a prescindere dall’attività economica concretamente esercitata, la possibilità di beneficiare di contributi a fondo perduto.
La finalità della norma è, quindi, quella di sostenere imprese, artigiani e commercianti, demandando all'Agenzia delle Entrate sia la concessione del bonus, che l'attività di recupero di eventuali indennizzi indebitamente percepiti. Pertanto, si badi bene che, pur essendo concettualmente un’indennità a fondo perduto (fiscalmente irrilevante), sono previste rigide misure sia di controllo che sanzionatorie.
Articolo 25, Decreto Legge n. 34/2020 “Contributo a fondo perduto”: “1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi. 2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. 3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. 5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue: a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10. 9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate fermo restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, l'applicabilità dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché quelle relative ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001. 10. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 11. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate n.1778 "Fondi di Bilancio". L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 12. Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 13. Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza. 14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale. 15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265”. |
2. Contributo a fondo perduto: caratteristiche e condizioni
Enucleata la norma oggetto del presente contributo, occorre a questo punto rilevare che da un’analisi della stessa, emerge inequivocabilmente come in un momento di grave emergenza sanitaria ed economica, il legislatore abbia inteso fornire uno strumento del tutto nuovo e dotato di un forte potenziale che dovrà essere certamente colto da tutti i soggetti ammessi e inficiati gravemente dal momento economico e sanitario.
Con il presente paragrafo, quindi, saranno forniti chiarimenti in merito alle caratteristiche dello strumento in esame.
Requisiti soggettivi e oggettivi
L’art.25, co.1, del D.L. n.34/2020, nel disciplinare il c.d. “fondo perduto”, ha individuato specifiche categorie di soggetti ammessi al beneficio finanziario. Il bonus può, infatti, essere richiesto (e ottenuto) dai titolari di partita IVA esercenti attività:
• d'impresa;
• di lavoro autonomo;
• e di reddito agrario.
Più semplicemente, tra i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della norma sono ricomprese le imprese esercenti attività commerciale o agricola.
Di contro, ai sensi del comma 2 dell’art 25 cit., sono totalmente esclusi dal bonus in esame:
• i soggetti con attività cessata alla data di presentazione dell’istanza;
• gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
• gli intermediari finanziari e le società di partecipazione;
• i soggetti che percepiscono le indennità di cui agli artt. 27[1] (indennità per i liberi professionisti titolari di partita iva e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata INPS) e 38[2] del DL 18/2020 (indennità lavoratori dello spettacolo);
• i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai Decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996 (liberi professionisti e lavoratori autonomi iscritti agli enti previdenziali di diritto privato).
In sostanza, per effetto di un complicato intreccio di norme, risultano espressamente esclusi non solo i professionisti iscritti a una Cassa di previdenza privata, ma anche i lavoratori autonomi che hanno già diritto alle indennità (cd. “Bonus 600 euro”) di cui agli articoli 27 e 38 del DL 18/2020 (cd. Decreto “Cura Italia”). Risultano, quindi, quasi del tutto esclusi i lavoratori autonomi, con la sola eccezione di quelli iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani e commercianti di cui all’art. 28 del Decreto “Cura Italia”), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con una evidente e penalizzante esclusione per la restante platea di lavoratori autonomi e di tutti i liberi professionisti.
Tanto chiarito, per ciò che attiene, invece, i vincoli oggettivi di accesso al beneficio, i commi 3 e 4 dell’art. 25 cit., prevedono che per poter usufruire del contributo è necessario:
1. che il beneficiante non abbia registrato, nel periodo d’imposta 2019, ricavi o compensi superiori a 5 milioni. I contribuenti che hanno superato tale soglia non hanno, infatti, la possibilità di ottenere nessun contributo a fondo perduto (DL 34/2020, art.25, co.3);
2. che il beneficiante abbia avuto, nel mese di aprile 2020, una contrazione del fatturato e dei corrispettivi pari ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi; ciò, di fatto, comporta la necessità di esaminare attentamente le fatture emesse in tali mesi per verificare la corretta competenza dell’operazione, pertanto a rilevare saranno le sole fatture di competenza iva del mese di aprile.
Peraltro, il predetto bonus spetta, anche in assenza dei suddetti requisiti, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio delle c.d. “zone rosse” chiuse prima del lockdown (DL 34/2020, art.25, co.4).
Per la verifica dei due requisiti oggettivi sarà necessario esaminare oltre la documentazione anagrafica della società (ad es. visura camerale), anche la dichiarazione dei redditi 2019 per verificare l’importo complessivo dei ricavi o compensi dichiarati.
In definitiva, i parametri oggettivi fissati dai citati commi 3 e 4 dell’art.25 segnano la soglia imprescindibile di accesso al beneficio.
Determinazione del contributo
L’ammontare del contributo a fondo perduto, ai sensi del comma 5 dell’art.25 cit., viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, pari al:
• 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
• 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
• 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
Il contributo, quindi, si calcola sulla differenza di fatturato, a cui si applica l’aliquota del 20%, del 15% o del 10%, a seconda che l’ammontare dei ricavi o compensi del periodo 2019 non abbia rispettivamente superato quota 400mila, 1 milione o 5 milioni euro.
L’ammontare dell'indennizzo ha comunque un tetto minimo, ovvero è riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (co.6 dell’art.25 cit).
Il contributo, inoltre, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva, altresì, ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, ai fini IRAP (co.7 dell’art.25 cit); in sostanza, il beneficio è totalmente integrale e fiscalmente irrilevante.
Modalità di presentazione e caratteristiche dell’istanza
Tanto chiarito, occorre adesso precisare che nonostante il contributo a fondo perduto non abbia natura tributaria, l’operazione sarà gestita quasi integralmente dall’Agenzia delle entrate. Il co.8 dell’art.25 cit. stabilisce, infatti, che al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati (o l’intermediario abilitato) dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, ed entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura, un'apposita istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti precedentemente individuati. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo e i suoi termini di presentazione saranno definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (co.10, art.25 cit.).
Inoltre, ai sensi del comma 9 dell’art.25 cit., l'istanza dovrà contenere l'autocertificazione di regolarità antimafia da sottoporre alla verifica di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali e ai fini dei controlli circa la veridicità delle predette autocertificazioni è previsto che - con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate - siano definite le modalità attuative per la realizzazione di procedure semplificate utili al predetto riscontro. Ciò posto, qualora dai riscontri dovesse emergere la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle Entrate procederà alle attività di recupero del contributo; di conseguenza, colui che ha rilasciato illegittimamente l'autocertificazione di regolarità antimafia sarà punito con la reclusione da due a sei anni e, in caso di avvenuta erogazione del contributo, si applicherà l'art. 322-ter del codice penale (confisca). Peraltro, su questo aspetto è già stato annunciato che verranno effettuate indagini specifiche da parte dell’amministrazione finanziaria, per evitare fruizioni indebite del beneficio.
Modalità di accreditamento del bonus
Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, il contributo a fondo perduto sarà corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario (co.11, art.25 cit.).
Attività di controllo e sanzionatorie
Eventuali errori in relazione alla spettanza e alla misura del contributo sono fattispecie tutt’altro che di poco conto. Infatti, il comma 12 dell’art. 25 cit., evidenzia che, qualora l’Agenzia delle entrate verifichi che il contributo a fondo perduto sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia:
• la stessa procederà a recuperare l’importo erogato non spettante;
• e ad applicare sanzioni dal 100% al 200% del beneficio ottenuto, in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del D.lgs 471/1997, oltre agli interessi.
Non basta, in quanto sono applicabili anche i rilievi penali ai sensi dell’articolo 27, co. 16, del DL n.185/2008[3] e dell’art. 28 del DL n. 78/2010.
Oltretutto, qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate sarà tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza (co.13 art.25 cit.). Da tanto consegue, che l’operazione determina l’assunzione di una rilevante responsabilità anche per il soggetto che sottoscrive l’istanza. Infatti, in presenza di determinate condizioni, l’atto di recupero del credito a seguito della non spettanza del contributo potrà essere emanato direttamente nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza stessa.
Infine, ai sensi del comma 14 dell’art.25 cit., nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante, si applicherà l'articolo 316-ter del codice penale, rubricato “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” che tanto dispone: “Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sè o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.
In definitiva, se da un lato, l’Agenzia delle Entrate erogherà (si ritiene anche in forma molto celere) il contributo ai soggetti legittimati a riceverlo, dall’altro, dopo l’erogazione, potrà - insieme alla Guardia di Finanza – attivarsi per porre in essere tutti i controlli necessari, con conseguente applicazione di sanzioni dal 100 al 200% e attivazione di eventuali procedimenti penali.
3. Quadro sinottico
Di seguito si riporta la “Tabella di Sintesi” contenente le principali caratteristiche del contributo a fondo perduto, pubblicata dall’Agenzia dell’Entrate [4] in data 21 maggio 2020.
Destinatari |
Calcolo |
Note |
Soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo (con ricavi o compensi nel p.i. precedente non superiori a 5 milioni di euro) e di reddito agrario, titolari di partita IVA. Se con fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai 2/3 di quelli di aprile 2019. Soggetti esclusi • Soggetti con attività cessata alla data di presentazione dell’istanza; • Enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR; • Intermediari finanziari e società di partecipazione; • Soggetti che percepiscono indennità di cui agli artt. 27 e 38 del DL 18/2020; • Lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs 509/1994 e 103/1996. |
L’ammontare del contributo viene calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019.
Contributo riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. |
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva, altresì, ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, ai fini IRAP.
Istanza da presentare all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica secondo quanto previsto da apposito provvedimento - Accredito diretto su c/c del beneficiario. |
[1] Art. 27, DL 18/2020: “1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126”.
[2] Art. 38, DL 18/2020: “1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
4 Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126”.
[3] Articolo 27, co. 16, del DL n.185/2008:
“16. Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per il reato previsto dall'articolo 10 quater, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
[4] Cfr. https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2506718/Slide+DL_Rilancio.pdf/ff19104f-0211-759a-28b5-2d48a25dde8f
Articolo del: