Codice della crisi: gli assetti societari per la continuità aziendale

CODICE DELLA CRISI - ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI (art.2086 co.2 C.C. ** art.3 co.3 e 4 D.lgs 14/2019 ** Check list CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERIT CONTABILI.
La riforma della disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stata implementata un due step:
- il primo, con effetto dal 16/03/2019, ha introdotto l’obbligo, per qualsiasi società (sono esclusi gli imprenditori individuali), di dotarsi di “adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili”, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale (obblighi particolari vigono per gli amministratori di Srl)
- il secondo, con effetto dal 15/07/2022, ha introdotto alcuni obblighi operativi, riferibili ai dati di bilancio, al fine di intercettare tempestivamente i sintomi della crisi, applicabili anche per gli imprenditori individuali, oggetto di una successiva informativa.
Il D.Lgs. n. 14 del 12/01/2019, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (abbreviato in “CCII”), in attuazione della L. n. 155/2017 (“Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”), ha introdotto alcune disposizioni civilistiche particolarmente rilevanti, prevedendone:
- un’applicazione anticipata per determinati disposizioni, a partire dal 16 marzo 2019
- l’entrata in vigore dell’intero provvedimento, inizialmente fissata al 15/08/2020, poi differita all’1/09/2021 e, infine, al 15 luglio 2022 (art. 389, co. 1, D.Lgs. 14/2019).
Excursus normativo
- art. 375 del D.Lgs. 14/2019 ha integrato l’art. 2086 c.c., con l’aggiunta del co. 2, obbligando, a partire dal 16.3.2019, tutte le società a dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, soprattutto in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.
- art. 3, co. 1, del D.Lgs. 14/2019: impone all’imprenditore individuale, dal 15.7.2022, di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi, assumendo, senza indugio, le iniziative necessarie a farvi fronte
- art. 377, co. 1-4, del D.Lgs. 14/2019: ha riformulato alcune specifiche norme in tema di gestione dell’impresa, a seconda della forma giuridica di società. Nel caso specifico della s.r.l., il successivo co. 5 ha esteso l’applicazione dell’art. 2381 c.c. previsto per le società per azioni
- artt. 378 e 379 del D.Lgs. 14/2019 hanno, rispettivamente, modificato il regime di responsabilità degli amministratori (artt. 2476 e 2486 c.c.) ed esteso i casi di nomina obbligatoria del sindaco o revisore (art. 2477 c.c; l’articolo, modificato dall’art. 2-bis, co. 2, DL n. 32/2019, ha concesso di procedervi solo entro la data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2022.).
IMPRESE INDIVIDUALI: nel proseguo si farà riferimento alle sole società, in quanto aventi obblighi più stringenti. Tuttavia, anche le imprese individuali, l’art. 3 CCIAA sono obbligate (dal 15/07/2022):
- “adottare misure idonee” a rilevare tempestivamente lo stato di crisi secondo i criteri fissati per le società (di fatto limitandosi ai controlli di cui al prossimo paragrafo).
- ed assumere “senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”, come per le società.
I CONTROLLI A CUI DEVONO DARE ACCESSI GLI “ASSETTI SOCIETARI”
Il co. 2 dell’art. 2086 c.c. (a partire dal 16/03/2019) dispone che l’imprenditore in forma collettiva (dunque, per qualsiasi società, di capitali o persone e di qualsiasi dimensione) ha il dovere:
* di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa
* al fine di potersi attivare senza indugio, in presenza di segnali “di crisi”, per l’adottare ed attuare uno degli strumenti previsti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Obiettivi minimi: detti adeguati assetti devono permettere la rilevazione:
- di uno eventuale “stato di crisi” in modo tempestivo: cioè del momento in cui l’impresa manifesta la l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi (art. 2, Dlgs 14/2019, in vigore dal 15/07/2022).
- della eventuale perdita della continuità aziendale (cd. going concern): sulle base del principio OIC 11 e del principio di revisione ISA 570.
N.B.: posto che gli adeguati assetti societari è obbligatoria, la loro eventuale assenza (o insufficienza):
- fintantoché non intervenga una situazione di crisi: è solo fonte di responsabilità nei confronti della società (revoca per giusta causa); così, una S rl a base familiare “in perfetta salute” e priva del collegio sindacale (o una ditta individuale), potrà ritenere di non adottarli, senza incorrere in particolari conseguenze
- ove, tuttavia, intervenga una situazione di crisi:
* l’inadempimento configura ex sé fonte di responsabilità solidale in capo agli amministratori
* l’eventuale intempestiva adozione di un provvedimento adeguato configura “grave irregolarità” ex art. 2409 c.c. (denuncia al tribunale) ex art. 14, co. 2, CCII
GLI STEP PER RILEVARE TEMPESTIVAMENTE LA CRISI
L’art. 3, co. 3, D.Lgs. 14/2019 (in vigore dal 15/07/2022) dispone che, ai fini della rilevazione tempestiva della crisi, gli adeguati assetti societari devono consentire:
A) di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario
B) di verificare in via continuativa:
b.1): la sostenibilità dei debiti per i 12 mesi successivi
b.2): le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi
b.3): nonché i “segnali di allarme” di cui al comma 4 dell’art. 3, D.Lgs. 14/2019
C) di ricavare le informazioni necessarie per redigere la “lista di controllo particolareggiata” ed effettuare il “test pratico” per la verifica della “ragionevole perseguibilità del risanamento”, di cui all’art. 13, co. 2, CCII.
RILEVAZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO
- Gli eventuali squilibri da indagare:
riguardano quelli di carattere: sia patrimoniale che economico-finanziario, e vanno rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore (es: determinati settori possono avere “ordinari” livelli di indebitamento maggiori di altri; possono avere redditività medie maggiori ai altri; ecc.)
Ciò va effettuato sulla scorta della elaborazione di opportuni indici di bilancio, riferiti, in particolar modo, allo stato patrimoniale.
Si noti che lo squilibrio “economico-finanziario” va visto in modo unitario in quanto:
- l’analisi della redditività non è fine a sé stessa (indicatori del solo Conto Economico)
- ma è esclusivamente funzionale all’analisi dei flussi di cassa, ai fini del controllo della “sostenibilità dei debiti” di cui al seguente punto B).
Esempio: potrà andare “in crisi” l’azienda che:
* pur producendo buoni utili: gli indici di redditività (ROI, ROS, ecc.) sono buoni
* non riesce, tuttavia, “a monetizzare” detti utili: alcuni indicatori dello Stato patrimoniale sono in equilibrio( i debiti a breve – i fornitori – risultano equilibrati rispetto ai crediti a breve – crediti verso clienti -;
tuttavia, altri indicatori non risultano in linea con quelli diffusi nel settore (percentuale dei crediti rispetto al totale attivo; inoltre, i crediti “incagliati” sono intercettati dagli indici che indicano quante volte i crediti sono
“ruotati” nell’anno), generando, così, flussi “di cassa” insufficienti a coprire il fabbisogno per i debiti aziendali (gli indicatori finanziari evidenziano tale aspetto).
VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA’ DEI DEBITI
Come anticipato, l’impresa deve poter costantemente monitorare i seguenti fattori:
- la sostenibilità dei debiti per i 12 mesi successivi
- i segnali di cui al comma 4
- le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi.
B.1) SOSTENIBILITÀ DEI DEBITI
La sostenibilità dei debiti riguarda il “cuore” della riforma. Essa richiede, di fatto:
- di calcolare costantemente l’indice di sostenibilità dei debiti (cd. “DSCR”) a 12 mesi
- il quale, a sua volta, presuppone l’adozione di uno dei seguenti strumenti previsionali a 12 mesi:
a) budget di tesoreria (“metodo diretto”: è il più analitico, ma anche più aleatorio, per le assunzioni di fondo che presuppone; si pensi al livello delle vendite, da cui discendono i calcoli dei costi)
b) rendiconto finanziario, fondato sulla differenza tra due stati patrimoniali consecutivi
c) conto economico delle “micro-imprese” e delle “piccole imprese”, coerentemente con le semplificazioni previste dall’OIC 9 per le società che redigono il bilancio d’esercizio della micro impresa o in forma abbreviata.
B.2) SEGNALI “DI ALLARME” CUI ALL’ART. 3 DEL CCII
I segnali premonitori di una crisi (cd. “di allarme”) sono i seguenti:
SEGNALI DI ALLARME (art. 3, co. 4, CCII)
DIPENDENTI
debiti per retribuzioni:
- scaduti da almeno 30 giorni
- almeno pari al 50% del totale delle retribuzioni medie mensili
FORNITORI
debiti verso fornitori
- scaduti da almeno 90 giorni
- di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti
BANCHE
esposizioni nei confronti di banche o altri intermediari finanziari:
* scadute da più di 60 giorni
*o per i quali da almeno 60 gg sia superato il limite degli affidamenti (ottenuti in qualunque forma) che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni
ENTI PUBBLICI QUALIFICATI
una/più delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25-novies, co. 1 che attivano gli obblighi di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati:
AdE |
Debiti iva risultanti da LIPE |
L’importo deve essere, alternativamente: *superiore a Euro 5.000,00 e non inferiore al 10% del volume d’affari dell’anno precedente. *o superiore a Euro 20.000,00 |
Contestuale alla lettera di Compliance (non oltre 150 gg dal termina di pres. Della LIPE |
INPS |
Debiti scaduti da oltre 90 giorni |
1)Lavoro subordinato/parasubordinato: se superiori a *30% di quelli dovuti nell’anno precedente. *importo di Euro 15.000,00 2)Senza lavoro subordinato: se superiori a euro 5.000,00 |
Entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni/dal superamento degli importi |
INAIL |
Debiti scaduti da oltre 90 giorni
|
Se l’importo è superiore a 5.000,00 euro |
Entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni/dal superamento degli importi |
AdE-R |
Debiti affidati scaduti da oltre 90 giorni |
L’importo è superiore a :
|
Entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni/dal superamento degli importi |
La segnalazione è indirizzata all'imprenditore individuale/collettivo (e, ove esistente, all'organo di controllo) e contiene l'invito a valutare se ricorrono i presupposti per presentare l'istanza di nomina dell’esperto della composizione negoziata (art. 12, co. 1, del D.Lgs. 14/2019).
B.3) Prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi (“cd. going concern”)
Per quanto aspetto rilevante ai fini dell’economia dell’azienda, si tratta di un aspetto “preesistente” alla riforma della crisi d’impresa, che può prescindere dalla immediata sostenibilità dei debiti (si pensi ad un’impresa che fonda la sua attività esclusivamente dallo sfruttamento di un brevetto/un mercato estero: è possibile che ritenga non poter più proseguire dal momento in cui viene meno la privativa/lo stato estero vada sotto embargo, pur se la società non sia indebitata ed abbia registrato redditività elevate in passato).
C) LISTA DI CONTROLLO PARTICOLAREGGIATA E TEST PRATICO
Gli adeguati assetti societari devono permettere di ricavare le informazioni necessarie
- a utilizzare la lista di controllo particolareggiata
- e a effettuare il test pratico
- per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, di cui all’art. 13, co. 2.
QUANDO UN ASSETTO SOCIETARIO PUÒ DEFINIRSI “ADEGUATO”
Una delle questioni più rilevanti poste dalla riforma introdotta dal CCII riguarda l’istituzione di assetti societari, che possono definirsi “adeguati”, nell’ambito dei quali occorre distinguere:
a) l’assetto organizzativo: è adeguato quando implementa regole e procedure dirette ad assicurare:
* l’efficienza dei processi aziendali (anche tramite la formazione del personale, ecc.)
* la corretta attribuzione del potere decisionale
* individuando le responsabilità dei singoli (organigramma, unzionigramma e mansionari, ecc.)
b) l’assetto amministrativo: da valutare in ragione:
* della gestione integrata dei rischi aziendali
* della eventuale esternalizzazione di uno/più servizi
c) l’assetto contabile: deve permettere, con un constante aggiornamento,
* la produzione di dati utili per l’assunzione delle decisioni gestionali (bilanci infrannuali, ecc.)
* l’estrapolazione (preferibilmente su base trimestrale) degli elementi individuati in precedenza:
- indici e indicatori di bilancio
- sostenibilità del debito
- e segnali di allarme
CHECK-LIST DEL CNDCEC
A tal fine il CNDCEC ha predisposto un’apposita “check-list”, particolarmente utile sia per individuare i controlli da effettuare che quale riscontro dei controlli effettivamente realizzati.
Ai quesiti che seguono:
- dev’essere associato in giudizio in materia di “adeguatezza”
- potendo motivare con apposite annotazioni il giudizio attribuito.
Giudizio “calato” nella realtà aziendale: il CNDCEC evidenzia che:
- La check list va adeguata alla specificità dell’organizzazione (essa è riferita, in generale, alle società di capitali e, tra di esse, a quelle che adottano il sistema tradizionale di amministrazione e controllo).
La valutazione va resa in modo proporzionato alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività in esercitata, nonché agli obblighi di legge cui l’impresa è tenuta a conformarsi.
Articolo del: