Covid-19: agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali
Erogazioni liberali finalizzate al contenimento e alla gestione dell'emergenza Covid-19: D.L. 18/2020 e risoluzione n. 21/E dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2020
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 21/E del 27.04.2020 ha chiarito che le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite:
- versamento bancario o versamento postale;
- sistemi di pagamento tracciabili come carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e assegni circolari.
Dove il versamento è stato eseguito sui conti correnti accesi dalla Protezione civile è sufficiente la ricevuta del bonifico o l'estratto conto della carta.
Se le erogazioni liberali sono state effettuate tramite collettori intermediari di piattaforme di crowdfunding, per beneficiare delle agevolazioni previste, oltre alla ricevuta del bonifico o dell’estratto conto della carta o della ricevuta attestante l'operazione effettuata sulle piattaforme per la raccolta dei fondi, è necessario avere l'attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma di crowdfunding, dove sia specificato che la donazione è stata versata nei conti bancari dedicati all'emergenza Covid 19.
Qui di seguito il parere dell’Agenzia delle Entrate:
“L’articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), in corso di conversione, è finalizzato a promuovere le erogazioni liberali devolute per fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica causata da COVID-19. In particolare, il comma 1 del citato articolo 66 stabilisce che «Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro». Con le stesse finalità il successivo comma 2 prevede che «Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate». Per completezza si evidenzia che ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 133 del 1999 - espressamente richiamato - sono deducibili dal reddito d'impresa le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, effettuati tramite versamenti a favore dei seguenti soggetti identificati con il DPCM 20 giugno 2000: - ONLUS di cui all’articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997; - organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro; fondazioni, associazioni, comitati ed enti, il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da tali calamità; - amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; - associazioni sindacali di categoria. Il successivo articolo 99 del decreto-legge Cura Italia prevede, inoltre, che «il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19». Ai fini che qui interessano, per ragioni di sistematicità della disciplina delle erogazioni liberali e, in particolare, considerata l’esigenza di prevenire eventuali abusi, si ritiene che anche le erogazioni liberali in denaro di cui al citato articolo 66 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti. Per quanto riguarda la documentazione attestante il sostenimento dell’onere, analogamente a quanto previsto per la generalità delle erogazioni liberali in denaro, anche ai fini delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 66, è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tuttavia, attese le disposizioni previste dall’articolo 99 del decreto-legge Cura Italia, si ritiene sufficiente, ai fini della detrazione di cui all’articolo 66 in commento, che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19. Con riferimento, invece, alle erogazioni di denaro pervenute all’Istante , per il tramite di collettori intermediari, di piattaforme di crowdfunding, nonché quelle eseguite per il tramite degli enti richiamati dall’articolo 27 della legge n. 133 del 1999, si ritiene che, i contribuenti per godere delle agevolazioni previste dal citato articolo 66 devono essere in possesso della ricevuta del versamento (bancario o postale, estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata) o della ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme messe a disposizione dai collettori intermediari o di crowdfunding nonché della attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma di crowdfunding o dagli enti di cui al citato DPCM 20 giugno 2000, dalla quale emerga che la donazione è stata versata nei predetti conti correnti bancari dedicati all’emergenza COVID-19 (cfr. risoluzioni n. 441/E del 17 novembre 2008 e n. 160/E del 15 giugno 2009 in tema di erogazioni liberali effettuate per il tramite dei datori di lavoro). Qualora, invece, i versamenti siano effettuati su conti correnti diversi da quelli dedicati, ancorché finalizzati a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, o qualora dalle ricevute di versamento non sia possibile ricavare le informazioni sopra riportate (carattere di liberalità, destinatario dell’erogazione, finalità della stessa), ai fini della fruizione delle detrazioni e deduzioni in commento, oltre alla ricevuta del versamento effettuato, sarà necessario che il Dipartimento istante rilasci una specifica ricevuta dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
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