COVID-19, dispositivi di protezione individuale: sospensione Iva e dazi
Covid 19, dispositivi di protezione individuale (DPI): sospensione dell'IVA e dei dazi sull’importazione.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11 del 6 maggio 2020 ha chiarito sulla esenzione dell’Iva e relativi dazi doganali per quanto riguarda gli acquisti extra-UE connessi all'emergenza Covid-19, riguardante nello specifico le importazioni di mascherine e altro materiale sanitario.
Qui di seguito la risposta dell’AdE con la circolare n. 11 del 6 maggio 2020.
In data 3 aprile 2020, la Commissione Europea, ha preso atto:
- del fatto che, in data 30 gennaio 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'insorgenza di Covid-19 un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale e che, il successivo 11 marzo 2020, la stessa Organizzazione ha dichiarato l'insorgenza di Covid-19 una pandemia; nonché delle numerose domande presentate da diversi Stati membri, intese a chiedere l'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le merci importate.
Conseguentemente, la Commissione ha adottato la decisione n. 2020/491, avente ad oggetto, l'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA, connessi all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020, per il periodo compreso tra il 30 gennaio e, salvo revisione della data, il 31 luglio 2020.
La decisione in esame si riferisce, in particolare, alle merci di cui all'articolo 1.1. (b), se destinate ad uno degli usi espressamente previsti dall'articolo 1.1 (a), ossia:
i. distribuzione gratuita da parte dei soggetti autorizzati all'importazione di cui alla lettera c) alle persone colpite o a rischio di contrarre il Covid-19, oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19;
ii. messa a disposizione gratuita alle persone colpite o a rischio di contrarre il Covid-19, oppure impegnate nella lotta contro la pandemia da Covid-19, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni autorizzate all'importazione.
Le merci devono essere importate, ai sensi della successiva lettera c), «per l'immissione in libera pratica da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico, oppure da o per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri», ovvero, ai sensi del comma 2, «da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità, per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone colpite o a rischio di contrarre il Covid-19, oppure impegnate nella lotta contro la pandemia da Covid-19».
Relativo al caso in cui l'importazione sia effettuata da un soggetto diverso da quelli richiamati dalla norma, ma il materiale sanitario importato sia destinato ad essere ceduto dall'importatore ai soggetti individuati dalle richiamate disposizioni, si fa presente che la formulazione della decisione è ampia, ricomprendendo tra i soggetti legittimati ad applicare l'esenzione IVA, coloro che effettuino le operazioni anche «per conto» dei soggetti indicati. Si ricorda, che i benefici della decisione non sono legati solo alle caratteristiche del soggetto importatore e dei beni importati, ma anche, in linea con la ratio della decisione, alla destinazione degli stessi beni.
Conseguentemente, affinché l'importazione possa beneficiare del regime di esenzione IVA, previsto dalla citata decisione della Commissione europea, è necessario, al ricorrere delle ulteriori condizioni ivi previste, che la stessa sia effettuata "per conto" di un soggetto legittimato, circostanza di volta in volta desumibile dagli accordi tra le parti, anche in assenza di un mandato espressamente conferito, purché l'esistenza, anche implicita, di un mandato sia riscontrabile in base ai predetti accordi.
Inoltre, al ricorrere delle medesime condizioni previste dalla citata decisione, si ritiene che il regime di esenzione IVA possa essere applicato anche nei rapporti tra l'importatore e i soggetti espressamente richiamati dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della predetta decisione della Commissione europea (c.d. soggetti legittimati), purché il suddetto trasferimento abbia ad oggetto i medesimi beni importati "per loro conto" e tali beni siano destinati dai soggetti legittimati ad uno degli utilizzi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della più volte citata decisione.
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