Esercizio abusivo della professione di Commercialista

Esercizio abusivo della Professione di Commercialista, finalmente è stata fatta chiarezza: conferma della responsabilità anche se si informa il cliente della mancanza di abilitazione professionale (Cassazione penale del 16.04.2020 n. 12282).
Per escludere il reato non basta che il professionista abbia espressamente specificato ai destinatari della consulenza di non essere iscritto nell’apposito Ordine Professionale.
Più precisamente integra il reato di esercizio abusivo della professione ai sensi dell'articolo 348 del Codice Penale, il fatto di svolgere abusivamente attività professionale riservata agli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Qui di seguito l’articolo 348 del Codice Penale con le relative sanzioni:
“Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo”.
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