Partenza del RUNT
Parte il RUNTS con l’incognita della fiscalità
Nuovi regimi fiscali applicabili dal periodo d’imposta successivo a quello in cui perverrà l’autorizzazione della Commissione europea
Con la pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro del decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021, è stata finalmente fissata al 23 novembre 2021 la tanto attesa data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Da tale data, seppur con modalità diverse a seconda della tipologia di ente, partirà dunque il processo di migrazione dei dati delle ODV e APS iscritte nei relativi registri, mentre dal giorno successivo sarà possibile richiedere l’iscrizione da parte degli altri enti diversi, il tutto con una scaletta temporale che durerà – con ogni probabilità – per almeno tutto il 2022, se si tiene conto, a titolo esemplificativo, che le Regioni e le Province autonome dovranno trasmettere entro il 21 febbraio 2022 i citati dati in loro possesso di ODV e APS e che, a tutt’oggi, nulla è stato disposto per l’avvio del procedimento di iscrizione al RUNTS per le ONLUS iscritte nella relativa Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate.
Ai fini fiscali, nell’ambito del quadro così delineato, va evidenziato che le disposizioni fiscali di cui al Titolo X del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), per la parte relativa alle imposte dirette di cui all’art. 79 e dei regimi forfetari per ETS, ODV e APS di cui agli artt. 80 e 86, sono a tutt’oggi ancora sospese ai sensi di quanto previsto dall’art. 104, comma 2 dello stesso Codice, non essendosi verificate le due condizioni ivi previste. Infatti, tale ultimo articolo prevede che i nuovi regimi fiscali sopra indicati si applichino agli ETS iscritti nel RUNTS a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui perverrà l’autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo all’operatività del RUNTS.
A oggi, non risulta che il Ministero del Lavoro abbia proceduto alla richiesta dell’autorizzazione alla Commissione europea secondo quanto previsto dall’art. 101, comma 10 del DLgs. 117/2017.
Inoltre, pare legittimo chiedersi se l’anno 2021 possa intendersi come primo periodo d’imposta di operatività del RUNTS (ex art. 104, comma 2, ultimo periodo del CTS), posto che segna soltanto il momento di avvio delle prime procedure di alimentazione anagrafica del RUNTS stesso. Al quesito potrebbe darsi risposta positiva, con il dovuto distinguo per le ONLUS, atteso che, per questi enti, è stato tutto rinviato ad apposita comunicazione al RUNTS da parte dell’Agenzia delle Entrate, ex art. 34, commi 1 e 2 del DM 106/2020.
È dunque molto probabile che anche per il 2022 nulla muti sotto il profilo fiscale per la galassia degli enti non lucrativi, siano essi in forma associativa, di fondazione o di impresa sociale, tenuto conto che anche in quest’ultimo caso l’efficacia delle misure fiscali previste dall’art. 18 del DLgs. 112/2017 (Revisione della disciplina dell’impresa sociale) è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del Lavoro (art. 18, comma 9 del DLgs. 112/2017).
È probabile che anche per il 2022 nulla muti sotto il profilo fiscale
In termini operativi, e per citare i casi più diffusi nella pratica, ciò significa che tutti gli enti associativi che oggi applicano la L. n. 398/1991 dovrebbero poter continuare ad applicare tale regime anche per il 2022, indipendentemente dall’avvenuta iscrizione o meno nel RUNTS, così come dovrebbero continuare a trovare applicazione anche nel 2022, per la generalità degli enti non commerciali, tutte le norme del TUIR in materia di imposte dirette, quali – ad esempio – l’art. 148 con le relative ipotesi di decommercializzazione per gli enti di tipo associativo (comma 3) oppure l’art. 145 in materia di regime forfetario per gli enti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata.
Allo stesso modo, nulla dovrebbe mutare anche per le imprese sociali, con la conseguenza che la mancata applicazione delle agevolazioni previste dal DLgs. 112/2017 potrebbe continuare a frenarne il relativo sviluppo, così come purtroppo sino a oggi avvenuto.
Anche il mondo sportivo dilettantistico non dovrebbe essere toccato da mutamenti del quadro fiscale relativo, tenuto conto che anche la Riforma dello sport di cui al DLgs. 36/2021 non incide sui capisaldi fiscali applicati dalla gran parte delle ASD e SSD, quali la L. 398/1991, l’art. 148, comma 3 del TUIR e l’art. 4, comma 4 del DPR 633/1972.
Ai fini IVA, infine, nulla dovrebbe mutare dal 2022 per la generalità degli enti non commerciali, considerando peraltro che – sul punto – l’incidenza della riforma del Terzo settore è del tutto marginale, tenuto conto dei relativi vincoli comunitari.
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