Conservazione fatture elettroniche anno 2019

Conservazione fatture elettroniche anno 2019: il 10 marzo 2021 è il termine ultimo per la conservazione delle fatture elettroniche emesse nell’anno 2019.
L’articolo n. 39 del DPR 633/72, stabilisce che le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica, in conformità con quanto previsto dalle disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD).
Dal 1° gennaio 2019, vige l’obbligo di emissione delle e-fatture mediante Sistema di Interscambio con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi poste in essere nel settore privato tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Devono ritenersi comunque esclusi dall’adempimento, relativamente ai documenti elettronici ricevuti, i soggetti aderenti al regime forfettario (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 19 luglio 2019 n. 110).
Il processo di conservazione dei documenti elettronici deve concludersi entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta cui i documenti si riferiscono.
In relazione alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta anno 2019 dovevano essere presentate entro il 10 dicembre 2020; le fatture elettroniche emesse e ricevute via SdI (Sistema di Interscambio) nell’anno 2019 dovranno pertanto essere portate in conservazione come ultimo termine entro il 10 marzo 2021.
L’articolo 3 del DM 17 giugno 2014, stabilisce che i documenti informatici devono essere conservati in modo da rispettare le norme del codice civile, le disposizioni del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (CAD) e tutte le norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità.
Il procedimento deve prevedere l’apposizione del riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione, deve concludersi entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, intendendosi tale, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (articolo 3 comma 3 del DM 17 giugno 2014).
I soggetti passivi cedenti/prestatori e cessionari/committenti possono conservare elettronicamente le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute via SdI utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Si deve accedere alla propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” e selezionare il link “Fatturazione elettronica e Conservazione”, poi si sceglie l’opzione “Accedi alla sezione conservazione”; si aprirà così una pagina attraverso la quale sarà possibile attivare il servizio. Dal giorno successivo all’attivazione tutte le fatture elettroniche e le note di variazione emesse e ricevute mediante SdI saranno portate automaticamente in conservazione.
Nota bene: il sistema non conserva automaticamente le fatture elettroniche la cui data di emissione è coincidente o antecedente rispetto alla data di adesione al servizio di conservazione. Esse devono, quindi, essere volontariamente portate in conservazione dall’operatore (cedente/prestatore o cessionario/committente), mediante upload dei singoli file nell’apposita sezione dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
L’articolo 9 del D.lgs. 471/97, stabilisce che è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 8.000 euro chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni i documenti previsti dalla normativa IVA.
Articolo del: