IVA 4% per l’acquisto di veicoli adattati ai disabili

L'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, ha introdotto un'aliquota IVA ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche.
Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa dall'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai medesimi soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico.
Con l'articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la predetta agevolazione è stata trasfusa nel numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificata da ultimo dall'art. 53 bis del decreto legge n.124 del 26 ottobre 2019, che prevede l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento per le «cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico (...); autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico».
L'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra questi anche i soggetti con disabilità psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.
Con circolare 11 maggio 2001, n. 46/E è stato poi precisato che la documentazione necessaria per fruire dei benefici fiscali in favore di soggetti con disabilità psichica, è la seguente:
- verbale di accertamento emesso dalla Commissione di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di grave disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica;
- certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18 e 21 novembre 1988, n. 508, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 (oggi emesso dall'INPS in base all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).
La circolare 23 aprile 2010, n. 21/E ha, inoltre, chiarito che le suesposte indicazioni non devono tuttavia ritenersi tassative atteso che per le altre categorie di disabili, aventi diritto ai benefici fiscali per l'acquisto di veicoli, è stato precisato (circolare 15 luglio 1998, n. 186, e la più recente risoluzione 25 gennaio 2007, n. 8/E) che è possibile prescindere dall'accertamento formale dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, qualora detti soggetti abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'invalidità da parte di altre commissioni mediche pubbliche quali, ad esempio, la commissione per il riconoscimento dell'invalidità civile, per lavoro, di guerra e dalla certificazione da queste rilasciate risulti chiaramente che l'invalidità comporta, a seconda dei casi, gravi o ridotte limitazioni alla capacità di deambulazione.
In linea con tale orientamento, si deve ritenere che, anche per i portatori di handicap psichico o mentale, per le finalità agevolative di cui trattasi, lo stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 , possa essere validamente attestato dal certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.
Il verbale di accertamento dell'handicap e quello di accertamento dell'invalidità non sono in contrasto tra loro atteso che la Commissione medica, che è l'autorità preposta a stabilire se il soggetto possiede o meno i requisiti previsti dalla norma per fruire delle agevolazioni in commento, ha ritenuto di indicare la spettanza delle stesse solo su uno dei due verbali (quello per l'accertamento dell'invalidità civile).
Oltre alla detrazione Irpef del 19%, si applica l'aliquota Iva agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
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