Le novità fiscali della Brexit


Ecco quali sono le disposizioni transitorie della Brexit in merito all'Iva, alle cessioni dei beni, alle prestazioni di servizi e alle imposte sui redditi
Le novità fiscali della Brexit

Eccovi alcune disposizioni transitorie della Brexit:

Ai fini dell’I.v.a. l’art. 51 dell’accordo prevede:

•    le operazioni a cavallo del periodo di transizione mantengono la originaria qualificazione;

•    le regole intracomunitarie continueranno ad applicarsi per 5 anni in relazione a transazioni avvenute prima della fine del periodo di transizione;

•    per i rimborsi dell’I.v.a. bisogna continuare ad utilizzare il portale elettronico predisposto dal proprio Stato di stabilimento e la richiesta deve essere presentata, alle condizioni stabilite dalla direttiva 2008/9/CE, entro il 31 marzo 2021.

Per quanto concerne l’I.v.a. e le imposte; a partire dal 2021 nei rapporti commerciali con il Regno Unito dovranno essere osservate le regole previste per le operazioni con i Paesi Extra-UE.


Relativamente alle cessioni dei beni:

•    non si applica più il regime di reverse charge (art. 41 DL 331/93), non trattandosi più di operazioni intracomunitarie, né l’obbligo di presentare gli elenchi INTRASTAT;

•    diventano obbligatori gli adempimenti connessi alle esportazioni ed alle importazioni, con pagamento di dazi e IVA legati all’ingresso nell’Unione Europea;

•    non sarà più possibile applicare le triangolazioni per le merci che passano nel Regno Unito.


Per quanto riguarda le prestazioni di servizi:

•    per i servizi resi bisognerà continuare ad emettere fattura ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972;

•    per i servizi ricevuti invece di integrare la fattura come si faceva per il reverse charge, bisognerà emettere un’autofattura.


Per quanto concerne le imposte sui redditi, dal 1° gennaio 2021 non saranno più applicabili:

•    la direttiva 90/435/CEE (c.d. madre-figlia) volta ad eliminare la doppia imposizione economica dei dividendi tra società capogruppo e controllate nell’UE;

•    la direttiva 2003/49/CE (c.d. interessi-canoni) che prevede l’esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti nei confronti di soggetti residenti in Stati membri dell’Unione Europea.


Restano invece applicabili le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.

 

Articolo del:


di Commercialista Roberta Giovannacci

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