Vendita di opere d'arte
Alcuni sottovalutano la corretta qualificazione dell'attività intrapresa e la conseguente imponibilità dei loro redditi finendo per mettersi nei guai con il Fisco. Per questo motivo è meglio evitare improvvisazioni e affidarsi ad un professionista per comprendere i limiti oltre i quali tale attività assume una connotazione “fiscalmente rilevante”.
-
Come avviene la tassazione delle somme derivanti dalla vendita di opere d'arte?
-
Quale è il regime fiscale da applicare alle plusvalenze maturate dal venditore?
Intanto, quando si effettua la cessione di un'opera la prima cosa da analizzare è capire se si possa inquadrare nell'attività di impresa. Secondo l'art. 55 del DPR n. 917/86 sono redditi d'impresa quelli derivanti dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva delle attività indicate nell'art. 2195 c.c. anche se non organizzate in forma di impresa. Infatti, la vendita di opere d'arte potrebbe essere inquadrata nell'art. 2195 c.c. che al comma 2 qualifica come “imprenditoriale” l'attività intermediaria nella circolazione dei beni.
Peraltro, considera che la giurisprudenza ha precisato come altro elemento rilevante nella qualificazione è l'abitualità dell'attività di vendita, che deve essere valutata caso per caso: per questo è fondamentale analizzare con attenzione il proprio caso.
Recentemente, la Legge di stabilità 2018 ha voluto regolarizzare il regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalle vendite di opere d'arte compiute al di fuori del regime d'impresa.
Nella sfera del mondo artistico si possono configurare diverse situazioni, ad esempio:
-
Il “mercante d'arte”
Nel nostro ordinamento l'individuazione del regime fiscale applicabile è strettamente collegato alla qualifica dell'operatore che lo pone in essere. Il mercante d'arte è colui che acquista le opere d'arte con il fine di rivenderle. Per questo operatore la compravendita di opere d'arte rappresenta un'attività commerciale e quando viene svolta in maniera abituale produce reddito d'impresa (art. 55 del TUIR) e andrà applicata l'IVA (art. 4 del D.P.R. 633/1972).
-
Lo “speculatore occasionale di opere d'arte” (il c.d. investitore speculativo)
Lo speculatore occasionale di opere d'arte è colui che non svolge come attività commerciale di tipo abituale l'attività di compravendita di opere d'arte (come accade, invece, per il mercante d'arte), ma compie in maniera solo saltuaria tali operazioni. Egli non produce reddito d'impresa e i redditi rientrano nella categoria dei “redditi diversi” (art. 67, comma 1, lett. i), del TUIR “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”).
-
Il “collezionista privato di opere d'arte”
Il collezionista privato di opere d'arte è colui che acquista le opere d'arte per arricchire la propria collezione e con lo scopo di godere egli stesso delle opere accumulate nel tempo. Egli non esercita attività di compravendita di opere d'arte in maniera abituale, come per lo speculatore occasionale, ma a differenza di questo non agisce con il solo scopo di trarre profitto dalla vendita. Quanto al regime fiscale, i relativi redditi non devono essere ritenuti imponibili e pertanto, le plusvalenze realizzate attraverso la vendita delle proprie opere d'arte sono esenti da imposta.
Più precisamente è necessario valutare elementi quali:
- gli importi nelle transazioni effettuate;
- il numero delle transazioni effettuate durante l'anno;
- la quantità di soggetti con cui il contribuente intrattiene rapporti;
- la tipologia di beni oggetto di vendita.
Queste sono solo alcune cose da sapere in materia di tassazione derivante dalla compravendita di opere d'arte. Tuttavia, le cose da sapere possono essere molte di più e poiché richiedono un esame ben più approfondito, anche dal punto di vista giuridico.
Articolo del: