Infortunio sul lavoro da COVID-19: circolare INAIL n. 22/20.5.2020

Infortunio sul lavoro da COVID-19: la rivalsa verrà portata avanti solo se risulterà che il datore di lavoro non ha attuato le misure di contenimento del rischio.
La denuncia/comunicazione di infortunio è l'adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell’INAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all’obbligo assicurativo.
L'INAIL tutela i lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale mediante l'erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e integrative, anche se il datore di lavoro non ha versato regolarmente il premio assicurativo.
Le prestazioni economiche prevedono l'acquisizione della Certificazione unica dei redditi dell'anno precedente, con la sola eccezione per il rimborsi spese.
La Circolare INAIL 20.5.2020 n. 22 ha chiarito sulla tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Articolo 42 comma 2, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
La Corte di Cassazione a SS.UU. ha affermato che "nel reato colposo omissivo improprio, quale è quello ipotizzabile nella fattispecie, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo…" e che "l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, cioè il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell'omissione dell'agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo comportano l'esito assolutorio del giudizio" (Sez. U, n. 30328, del 10 luglio 2002-dep 11 settembre 2002).
L'attivazione dell'azione di regresso presuppone, anche l'imputabilità a titolo, quantomeno, di colpa, della condotta causativa del danno.
In assenza di una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro, delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, risulterebbe difficile dimostrare la colpa del datore di lavoro.
Al fine di garantire l'omogeneità della trattazione e una attenta gestione dell'invio delle diffide, le Avvocature territoriali dell'Istituto avranno cura di trasmettere all'Avvocatura generale le pratiche riguardanti possibili azioni di regresso nei casi di infortunio sul lavoro da COVID-19, accompagnate da una breve relazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti richiesti.
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