Amministratore di sostegno: chi è e quali sono le sue funzioni
La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
L’amministratore di sostegno è appunto una figura istituita per quelle persone che per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, di provvedere ai propri interessi.
Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.
Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso.
Il ricorso può essere proposto:
• dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato;
• dal coniuge;
• dalla persona stabilmente convivente,
• dai parenti entro il quarto grado;
• dagli affini entro il secondo grado;
• dal tutore o curatore;
• dal pubblico ministero.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
L’amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare.
Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:
• delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
• della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
• dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
• degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
• dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
• della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.
Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile:
• il coniuge che non sia separato legalmente;
• la persona stabilmente convivente;
• il padre, la madre;
• il figlio;
• il fratello o la sorella;
• il parente entro il quarto grado;
• il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea come, ad esempio, un Commercialista.
Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.
Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.
L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
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