Covid-19: credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro

L'art. 30 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. decreto "liquidità") ha previsto l'estensione del credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, di cui all'art. 64 del DL 18/2020, anche con riferimento all'acquisto di dispositivi di protezione individuale.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell'agevolazione:
- i soggetti esercenti attività d'impresa;
- gli esercenti arti e professioni.
Ambito oggettivo
In merito all'oggetto dell'agevolazione, l'art. 64 del DL 18/2020 fa riferimento alle "spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate".
L'agevolazione sembra collegata al protocollo del 14.3.2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, che prevede specifiche disposizioni sulla pulizia e sanificazione in azienda.
In attesa delle disposizioni attuative, che dovranno definire nel dettaglio anche le spese agevolabili, in linea generale, per attività di "sanificazione" si intendono quelle che riguardano "il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore" (art. 1 lettera e) del DM 7.7.97 n. 274, relativo all'attività delle imprese di pulizia).
L'art. 30 del DL 23/2020 ha previsto al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta di cui all'art. 64 del DL 18/2020 trova applicazione anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per "l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale".
La nuova disposizione estende, le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta inizialmente attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, includendo, come si legge nella relazione illustrativa al DL 23/2020, anche quelle relative:
- all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, ad esempio, mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
- all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, ad esempio, barriere e pannelli protettivi;
- ai detergenti mani e ai disinfettanti.
Misura dell'agevolazione
Secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi previsti dall'art. 64 del DL 18/2020.
Il credito d'imposta spetta quindi:
- nella misura del 50% delle suddette spese sostenute nel 2020, fino all'importo massimo di 20.000,00 euro, per ciascun beneficiario;
- nel limite complessivo di spesa previsto per l'agevolazione, fissato in 50 milioni di euro.
Disposizioni attuative
L'art. 30 co. 2 del DL 23/2020 rinvia alle disposizioni attuative previste dall'art. 64 co. 2 del DL 18/2020, demandate a un decreto ministeriale che dovrà essere emanato entro il 16.4.2020 (30 giorni dall'entrata in vigore del DL 18/2020).
In tale DM saranno definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del suddetto limite di spesa.
L'agevolazione potrebbe, quindi, non essere di natura automatica, essendo necessario rispettare il limite complessivo di 50 milioni di euro per il 2020.
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