Registrazione dei contratti, sospensione causa Covid-19
Nella circolare 3.4.2020 n. 8, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, a norma dell'art. 62 co. 1 del DL 18/2020 (Decreto "Cura Italia"):
- sono sospesi i termini per la registrazione dei contratti, dove scadano tra l'8.3.2020 ed il 31.5.2020, sia dove l'adempimento debba essere operato dal privato contribuente, sia dove debba essere operato dal Notaio o da altri pubblici ufficiali. La sospensione dei termini per la registrazione opera sia per gli atti da registrare telematicamente, che per gli atti da registrare in forma cartacea;
- la sospensione dei termini per la registrazione comporta il rinvio anche del termine per il versamento dell'imposta di registro da essa scaturente, atteso che l'obbligo di versamento sorge solo per effetto della registrazione e tale regola opera anche per i contratti registrati telematicamente, come i contratti di locazione;
- resta dovuta senza sospensioni l'imposta di registro per annualità successive alla prima registrazione;
- è sospeso il termine per la presentazione della dichiarazione di successione, dove cada tra l'8.3.2020 ed il 31.5.2020 e comporta anche che non siano dovute le imposte ipotecaria, catastale e le altre imposte scaturenti dalla dichiarazione;
- nonostante la sospensione, il contribuente proceda alla registrazione del contratto o alla presentazione della dichiarazione di successione, le relative imposte restano dovute.
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