Regime forfettario: esclusi i soggetti residenti in Paesi extra-Ue

Sono esclusi dal regime forfettario i soggetti residenti all'estero, fatta eccezione per i residenti negli Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo (art. 1 co. 57 lett. b) della L. 190/2014).
In base alla disposizione, un soggetto non residente può essere considerato nella medesima situazione di un soggetto residente, con conseguente parità di trattamento fiscale ai fini del regime forfetario, solo se risiede in un Paese dell'Unione Europea ovvero in un Paese dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), collaborativo ai fini dello scambio delle informazioni e produce in Italia, in qualità di Stato fonte, la maggior parte del suo reddito complessivamente prodotto.
Visto quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate ha confermato l'esclusione dal regime agevolato per un soggetto residente in un Paese extra UE iscritto all'AIRE.
Qui di seguito il parere dell’Agenzia delle Entrate: “in via preliminare, si rappresenta che esula dal presente parere ogni valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti per stabilire la residenza dell'istante. Come chiarito dalla paragrafo 1.1 della circolare primo aprile 2016, n. 9/E, tale indagine è preclusa in sede di interpello ordinario, comportando l'esame di elementi meramente fattuali di cui è essenziale verificare la veridicità e completezza, possibile solo in sede di accertamento.
Si assumerà, perciò, acriticamente che l'istante non sia residente ai fini fiscali in Italia, ma ivi consegua redditi di lavoro autonomo in veste di residente ai fini fiscali in.... Inoltre, dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti di applicazione del regime forfetario previsti dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché delle ulteriori cause ostative ivi previste.
La legge n. 190 del 2014, all'articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. Successivamente, l'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha modificato, con portata estensiva, l'ambito di applicazione del regime forfetario (rif. Circolare n. 9 del 10 aprile 2019).
Da ultimo l'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (d'ora in poi, legge di bilancio 2020) ha modificato ulteriormente l'ambito di applicazione del regime forfetario.
Sono state, inoltre, previste alcune cause ostative all'applicazione del regime forfetario: per quanto concerne il quesito posto dall'istante, in particolare, assume Pagina 3 di 4 rilevanza la disposizione prevista dalla lettera b) del comma 57 dell'articolo 1 della legge sopra richiamata.
In base alla citata lettera b) non possono avvalersi del cd. regime forfetario i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto.
La ratio di tale esclusione risiede nel fatto che un soggetto non residente può essere considerato nella medesima situazione di un soggetto residente, con conseguente parità di trattamento fiscale ai fini del regime forfettario, solo se risiede in un Paese dell'Unione Europea ovvero in un Paese dello Spazio Economico Europeo (c.d. "SEE", cioè Islanda, Norvegia e Liechtenstein), collaborativo ai fini dello scambio delle informazioni e produce in Italia, in qualità di Stato fonte, la maggior parte del suo reddito complessivamente prodotto.
Nella fattispecie in esame, il dott. TIZIO ha dichiarato di essere residente in..., che non fa parte dell'UE né dello SEE e non produce la maggior parte del suo reddito in Italia, avendo intenzione di svolgere l'attività di lavoro autonomo in Italia, per un massimo di dieci giorni al mese, presso strutture private di terzi.
Per quanto sopra esposto, quindi, si ritiene che l'istante non possa applicare il regime forfetario di cui all'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, finché permangono le condizioni rappresentate (i.e. residenza extra UE e produzione di reddito in Italia inferiore al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto).”
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