Cessione della detrazione IRPEF e IRES per interventi "combinati"

Per gli interventi “combinati “di riqualificazione energetica ed interventi antisismici sulle parti comuni condominiali è prevista la cessione della detrazione spettante IRPEF/IRES dell’80% o dell’85%.
Le detrazioni IRPEF permettono di pagare meno tasse, andando ad incidere sulla quantificazione dell'imposta applicabile al contribuente, si sottraggono, dall'importo complessivo delle imposte da pagare, riducendone così il suo ammontare.
La detrazione fiscale riguarda l'IRPEF (l'imposta sul reddito delle persone fisiche); le spese da detrarre dalle tasse ed il suo ammontare variano annualmente, nonostante vi siano alcune spese che sono sempre previste come detraibili.
Per quanto riguarda le imprese, il credito d’imposta è un beneficio fiscale che vanta l’imprenditore nei confronti dello Stato; il credito d’imposta può essere utilizzato per compensare i debiti per il pagamento di imposte dovute, utilizzabile tramite il modello F24.
Alla cessione della detrazione IRPEF/IRES derivante dagli interventi cosiddetti "combinati", che sono così finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nelle zone sismiche 1, 2, 3 di cui al co. 2-quater. 1 all'art. 14 del DL 63/2013; vengono applicate le disposizioni del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017 n. 165110 (modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi del comma 2-sexies del medesimo articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 già disciplinate con provvedimento dell’ 8 giugno 2017).
I beneficiari della detrazione fiscale, dell’80% oppure dell’85% su un ammontare delle spese non superiore ad Euro 136.000 per ogni unità immobiliare, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati.
L'Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello del 8 maggio 2020 n. 126 (articolo 14, comma 2-ter e 2-sexies del D.L. 4 giugno 2013, n. 63. Cessione del credito d'imposta Ecobonus e Sismabonus) ha precisato quanto segue:
- il primo cessionario può cedere il credito, anche parzialmente ed in tempi diversi, anche dopo aver utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse);
- possono essere cedute le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione (esempio nell’anno 2020 possono essere cedute anche le rate compensabili negli anni 2021 e successivi).
Il secondo cessionario oppure i cessionari, se le cessioni sono a favore di soggetti diversi, utilizzeranno in compensazione i crediti ricevuti secondo l'originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente.
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