Contributo a fondo perduto nei Comuni colpiti da eventi calamitosi
Contributo a fondo perduto ad ampia portata per i contribuenti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sismi, alluvioni o altri eventi naturali avversi).
Ai sensi dell’art. 25 comma 4 del DL 34/2020, il contributo a fondo perduto spetta in assenza del requisito del calo del fatturato per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dagli eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.
In tale circostanza, in presenza degli altri requisiti previsti dalla norma, la norma riconosce, in ogni caso, un contributo minimo che è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per sapere quali Comuni siano interessati dalla deroga è necessario individuare per ciascuna Regione e per ciascun singolo Comune se per quel territorio al 31 gennaio 2020 era in essere uno stato d’emergenza.
In particolare, sulla base anche di quanto affermato dalla circolare dell’Agenzia n. 22/2020 (§ 5.2), occorre verificare la simultanea sussistenza dei seguenti elementi:
- che il domicilio fiscale o la sede operativa dell’istante sia collocato nel territorio di Comuni colpiti da un evento calamitoso per il quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza (requisito territoriale);
- che il menzionato stato di emergenza fosse ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19 ovvero al 31 gennaio 2020 (requisito amministrativo);
- che il domicilio fiscale o la sede operativa dell’istante fosse stabilito in tali luoghi, a far data dall’insorgenza dell’originario evento calamitoso (requisito temporale).
Tra i territori con uno stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020, rientrano i Comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria per i quali con delibera del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2019 è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 12 mesi.
Detto stato di emergenza, a causa di ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019, con delibera del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, è stato poi esteso ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.
Il Commissario delegato per la Regione Piemonte, con le ordinanze del 17 gennaio 2020 n. 1/A18.000/615-622 e del 20 maggio 2020 n. 5/A18.000/615-622, ha individuato un elenco dei Comuni colpiti dai suddetti eventi alluvionali del 19-22 ottobre 2019 e 21-25 novembre 2019, tra cui rientra anche il Comune di Torino. Nei citati provvedimenti è specificato che detti Comuni sono individuati ai fini della sospensione dei mutui relativi a edifici distrutti o resi inagibili dai predetti eventi.
Sebbene tale elencazione sia stata predisposta per la sospensione dei mutui, si può ragionevolmente ritenere che la stessa possa assumere validità per l’individuazione dei Comuni calamitati ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto, il documento analizza anche altre ordinanze, tra cui quelle della Regione Sicilia (ad esempio, i Comuni della Provincia di Trapani) e della Regione Veneto (ad esempio, i Comuni delle Province di Padova, Rovigo, Treviso e Verona).
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