Covid-19 e Decreto Sostegni: indennità ai lavoratori sportivi
Covid-19: indennità ai Lavoratori Sportivi, Articolo 10, commi da 10 a 15 del Decreto Legge del 22 marzo 2021 n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”)
Decreto Sostegni 2021, domande al via da oggi per ottenere il contributo a fondo perduto previsto per l’emergenza Covid-19. La domanda potrà essere presentata fino al 28 maggio 2021 all’Agenzia delle Entrate.
È previsto il riconoscimento di un’indennità a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, che hanno cessato/ridotto/sospeso la propria attività.
L’indennità spetta nella misura di:
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€ 3.600 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a € 10.000;
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€ 2.400 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra € 4.000 e € 10.000,
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€ 1.200 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a € 4.000.
Non concorre alla formazione del reddito. Non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro (autonomo, dipendente, da pensione e assegni equiparati, con esclusione dell’assegno di invalidità), reddito di cittadinanza, reddito di emergenza e delle indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, DL n. 18/2020; è erogata da Sport e Salute spa, nel limite dei fondi stanziati (€ 350 milioni per il 2021). Ai fini dell’erogazione dell’indennità si considerano cessati a causa dell’emergenza COVID-19 anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 30.12.2020 e non rinnovati.
L’Agenzia delle Entrate procederà al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del Dpr n. 600/1973) ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva, nonché ai dati delle dichiarazioni Iva e dichiarazioni dei Redditi.
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