CIGO e FIS: misure a sostegno di imprese e lavoratori nel DL 18/2020

CIGO e FIS: misure a sostegno di imprese e lavoratori, novità del DL 18/2020 "Cura Italia"
CIGO (la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) per l'industria e l'edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.
FIS (Fondo d'Integrazione Salariale) i fondi di solidarietà, disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale.
L’INPS, con il messaggio 14.5.2020 n. 1997, ha comunicato ai datori di lavoro che anticipano ai dipendenti i trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga con causale COVID-19 (artt. 19-22 del DL 18/2020), i codici di conguaglio da inserire nel flusso UniEmens, per recuperare le somme anticipate, tramite conguaglio contributivo; la comunicazione da parte dell’INPS avverrà tramite PEC e Cassetto previdenziale Aziende.
L'INPS ha fornito i chiarimenti relativi agli adempimenti contributivi a cui sono tenute le aziende autorizzate alle integrazioni salariali con causale COVID-19, regolate dagli articoli da 19 a 22 del DL 18/2020, e le istruzioni operative per effettuare i pagamenti a conguaglio e quelle da adottare nel caso di pagamento diretto da parte dell'INPS ai lavoratori (messaggio INPS 27.4.2020 n. 1775).
E’ stato, inoltre, precisato:
- non è dovuto il pagamento del contributo addizionale di cui all'art. 5 del DLgs. 148/2015 in caso di cassa integrazione salariale ordinaria, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga;
- il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo;
- durante i periodi di integrazione salariale ordinaria o in deroga, ovvero di assegno ordinario, le quote di TFR maturate restano a carico dei datori di lavoro.
Dal punto di vista operativo, le aziende devono utilizzare nel flusso UniEmens il codice di conguaglio che verrà comunicato dall'INPS tramite i relativi servizi telematici.
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