"Content Creator e influencer" Disciplina Previdenziale

GLI OBBLIGHI PREVIDENZIALI DEI C.D. “CONTENT CREATOR”
Con la Circolare 19.2.2025, n. 44 l’INPS ha fornito indicazioni in merito ai criteri utilizzabili per individuare la disciplina previdenziale applicabile ai soggetti che svolgono l’attività di creazione di contenuti su piattaforme digitali, tra i quali rientrano gli “influencer”, youtuber, streamer,podcaster, instagrammer, tiktoker, blogger e vlogger.
L’INPS ha recentemente fornito una serie di indicazioni volte a definire il trattamento previdenziale applicabile ai soggetti che creano contenuti digitali, c.d. “content creator”, tra i quali rientranoinfluencer, youtuber, blogger, streamer, podcaster, instagrammer,tiktoker e vlogger.
In particolare, al fine di individuare gli obblighi contributivi:
− va differenziata l’attività svolta in forma d’impresa (con presenza di un’organizzazione strutturata dell’attività) da quella esercitata come lavoratore autonomo (con prevalenza dell’attività personale e intellettuale), in via abituale o occasionale;
− risulta rilevante la presenza o meno del fine pubblicitario / promozionale di un prodotto / brend nonchè l’esercizio o meno di un’attività artistica da parte del content creator
La citata Circolare n. 44 è dedicata ai soggetti, c.d. “content creator”, che svolgono attività di creazione di contenuti digitali che prevede
“ l’elaborazione di contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta che sono resi disponibili attraverso piattaforme digitali di connessione sociale”.
La stessa si caratterizza, quindi, in un’attività creativa e di produzione di contenuti mediatici “virtuali” e nella successiva messa a disposizione del pubblico degli stessi attraverso
piattaforme digitali.
I soggetti che si dedicano a tale attività possono svolgere la stessa:
- in forma amatoriale (produzione dei contenuti per hobby);
- Con l’obiettivo di trarne una fonte di reddito (principale o secondaria).
I “content creator” svolgono la propria attività non necessariamente a fronte di specifiche richieste di prestazione di servizi alle quali fa seguito il pagamento di un compenso, ma possono valorizzare sul piano economico le proprie opere:
- in modo indipendente, attraverso forme di pagamento diretto;
- facendo ricorso a meccanismi quali, a titolo esemplificativo, l’inserimento di contenuti pubblicitari;
- con il supporto di sponsorizzazioni;
- con la creazione di articoli di merchandise commercializzabili online.
Conseguentemente, la remunerazione dell’attività può avvenire con diverse modalità, ad esempio:
- direttamente dalla piattaforma;
- attraverso il riconoscimento di una percentuale del guadagno pubblicitario in proporzione al
- seguito degli utenti;
- mediante il riconoscimento di somme individuate sulla base di accordi individuali;
- con il pagamento da parte dei propri sostenitori, tramite l’intermediazione della piattaforma;
- attraverso sponsorizzazioni / vendita diretta di prodotti, senza intermediazione della piattaforma di distribuzione dei contenuti (followers);
- con introiti che possono derivare dai compensi riconosciuti per avere dato visibilità a un particolare marchio / prodotto ovvero dalla commercializzazione di prodotti commercializzati
- direttamente dal creatore, anche attraverso piattaforme diverse da quelle di distribuzione dei contenuti.
In base alle modalità con le quali la predetta attività è esercitata, oltre al “content creator” e alla piattaforma, possono essere coinvolti anche altri soggetti, quali il brand (l’azienda commerciale che pubblicizza / dà visibilità ai propri prodotti mediante il content creator) e l’agenzia intermediaria che supporta il brand per la scelta del content creator (c.d. “media agency”) ovvero l’agenzia che assiste il talent nella gestione dei propri affari (c.d. “talent agency”).
I POSSIBILI RAPPORTI TRA LE PARTI
I rapporti contrattuali / lavorativi tra i predetti soggetti sono riconducibili alle seguenti fattispecie:
- l’agenzia si limita a reperire il nominativo del content creator e l’azienda committente (brand)
- stipula autonomamente il contratto con il content creator, quantificando il compenso erogato
- direttamente dal brand
- l’agenzia trova il content creator che meglio si adatta al marchio e agli obiettivi del brand conferendogli l’incarico per lo svolgimento dell’attività promozionale, cura l’intero processo della campagna di “influencer marketing” secondo le modalità eventualmente individuate, in termini di tempo, spazi, visibilità e pubblico di riferimento.
È pertanto l’agenzia che:
- gestisce ogni rapporto con il brand, con il quale pattuisce il compenso per la campagna e lo riscuote;
- gestisce il rapporto con il content creator e corrisponde allo stesso quanto concordato;
- l’agenzia di comunicazione assume direttamente il content creator come proprio collaboratore / lavoratore dipendente.
- Solitamente, in tali casi la prestazione è riconducibile al lavoro autonomo ovvero, se la prestazione lavorativa è svolta in via continuativa e con attività prevalentemente personale, secondo modalità definite dalla piattaforma digitale, è configurabile la collaborazione eterorganizzata di cui all’art.2, D.Lgs. n. 81/2015
LA FIGURA DELL’INFLUENCER
Nella macro categoria dei “content creator” rientrano:
- gli “influencer” che, in ragione della popolarità e del credito maturato nella comunità degli utenti delle piattaforme, sono particolarmente idonei a orientare opinioni e gusti del pubblico di riferimento e pertanto sfruttano la propria immagine e il seguito maturato prevalentemente per l’attività di promozione di beni o servizi, a fronte di denaro o altre utilità;
- i youtuber, streamer, podcaster, instagrammer, tiktoker, blogger, vlogger, ecc., i quali, se ottengono il seguito e la popolarità sopra citati, ricadono negli “influencer”.
In entrambi i casi, quando l’attività si concretizza nella diffusione su blog, vlog e social network difoto, video e commenti con i quali i predetti soggetti mostrano sostegno o approvazione per il brand di riferimento, generando un effetto pubblicitario, l’Istituto giunge alla conclusione che tali soggetti esercitano l’attività di “digital marketing” per la quale è possibile sostenere che i contenutibprodotti (reel, post, ecc.) sono pacificamente assimilabili, sotto ogni aspetto, ai prodotti con finalità pubblicitarie che vengono offerti al pubblico sulle diverse piattaforme (TV, cinema, radio, ecc.) e ciò comporta che, ancorché le modalità utilizzate dai talent sui social network facciano apparire il contenuto come un racconto privato, è necessario rispettare le norme in tema di comunicazioni commerciali / televendite / sponsorizzazioni / inserimento di prodotti di cui agli artt. 43 e seg., D.Lgs. n. 208/2021 nonché il divieto di pubblicità occulta.
Va evidenziato che nell’ambito della classificazione ATECO 2025 è stato istituito il codice “73.11.03” riservato all’attività di “influencer marketing”.
I “CYBER ATLETI”
In tale contesto l’INPS rileva anche la presenza dei c.d. “cyber atleti” / “pro gamer” impegnati professionalmente nelle discipline degli e Sport, ossia degli sport elettronici, intendendosi come tali le competizioni svolte anche sotto forma di leghe e tornei, in cui giocatori singoli o squadre si sfidano su titoli videoludici, con la partecipazione di un pubblico di altri utenti, al fine di ottenere premi e/o per puro intrattenimento.
Per tali soggetti è possibile individuare un ulteriore livello di intermediazione delle attività, rappresentato dalle squadre alle quali possono appartenere i singoli giocatori, che possono prevedere il riconoscimento di eventuali compensi / ulteriori obblighi tra le parti.
I rapporti in esame possono rientrare nella disciplina, anche previdenziale, del lavoro sportivo di cui al D.Lgs. n. 36/2021, sempre che la singola disciplina sia stata riconosciuta dal CONI e inserita nel Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) del Dipartimento per lo Sport e nel Registro del CONI.
DISCIPLINA PREVIDENZIALE
In mancanza di un riferimento normativo specifico per l’inquadramento delle attività in esame, l’INPS specifica che vanno applicati i principi e criteri lavoristici generali, analizzando di volta in volta le modalità di svolgimento dell’attività ed i rapporti intercorrenti tra le parti, al fine di ricondurre la situazione ad una fattispecie normata.
In particolare l’Istituto specifica che è possibile individuare le seguenti fattispecie:
- produzione di un reddito d’impresa;
- produzione di un reddito di lavoro autonomo;
- prestazione artistica / culturale / di intrattenimento.
ATTIVITÀ D’IMPRESA
Quando l’attività del “content creator” prevede l’esercizio di più attività in cui gli elementi organizzativi prevalgano su quelli personali, ossia l’attività comporta l’utilizzo prevalente di
mezzi di produzione rispetto agli elementi personali (ad esempio, vendita di video, gestione di banner pubblicitari), l’attività esercitata rientra nel settore commerciale / terziario.
Al ricorrere di tale fattispecie, l’impresa (individuale o in forma societaria) consegue reddito d’impresa di cui all’art. 55, TUIR e conseguentemente:
- è richiesta l’iscrizione alla CCIAA con l’attribuzione del corrispondente codice attività;
- scatta l’obbligo contributivo presso la Gestione IVS commercianti.
Quanto sopra può riguardare, ad esempio, i redditi derivanti dal caricamento di contenuti sulle piattaforme digitali da parte di youtuber o twicher.
ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO
Quando l’attività non è organizzata in forma d’impresa, il content creator esercita un’attività di lavoro autonomo, che può essere abituale ovvero occasionale. A tal fine l’INPS rammenta che per individuare l’abitualità o meno dell’attività vanno valutati elementi quali, ad esempio, la partita IVA, l’attribuzione di un codice attività riconducibile all’attività di content creator, il reddito dichiarato in modo abituale nel mod. REDDITI, la fatturazione di compensi e pagamenti di costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività professionale o l’iscrizione ad associazioni che rappresentano le categorie interessate.
Quando l’attività ha carattere di abitualità, è conseguito reddito di lavoro autonomo di cui all’art.53, comma 1, TUIR, al quale concorre anche il reddito derivante dall’attività di sfruttamento dell’immagine del professionista.
NB Con riferimento a tale ultimo aspetto, l’INPS richiama quanto sancito dalla CGT Piemonte nella sentenza 15.5.2023, n. 219/2/23 (avente ad oggetto la qualificazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento del diritto di immagine da parte di Cristiano Ronaldo) secondo la quale “l’attività di influencer intesa come gestione della propria immagine in modo abituale e professionale, in linea generale non può essere qualificata come una cessione del diritto di sfruttamento economico dell’immagine o come obbligo di concedere a terzi il diritto di sfruttamento di contenuti multimediali, in quanto l’attività esercitata contiene i requisiti previsti dal citato comma 1 dell’articolo 53 del TUIR, con particolare riguardo «all’esercizio per professione abituale di attività di lavoro autonomo»”.
Il professionista può determinare il proprio reddito in base al regime ordinario ovvero con applicazione del regime forfetario, in presenza dei requisiti richiesti.
Ai fini previdenziali, l’inquadramento come lavoratore autonomo esercente abitualmente l’attività (anche non esclusiva) senza vincoli di subordinazione o parasubordinazione, con prevalenza di attività personale e intellettuale al di fuori di un’attività d’impresa, comporta pertanto l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS.
Nei casi in cui la prestazione professionale non ha carattere di abitualità, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata scatta, in presenza di redditi pari o superiori a € 5.000.
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Quando l’attività svolta presenta caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento e sussistono i consueti presupposti normativamente previsti, scatta l’obbligo assicurativo al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), a prescindere dal fatto che l’attività sia posta in essere per finalità commerciali / promozionali / informative.
In particolare l’INPS rammenta che va fatto riferimento alle prestazioni proprie delle categorie professionali da assicurare al FPLS di cui al D.Lgs. n. 708/47 aventi un committente / datore di lavoro (ad esempio, attori di audiovisivi, registi di audiovisivi, fotomodelli).
Possono rientrare in tale categoria, ad esempio, i content creator che, sulla base di impegni assunti contrattualmente con un committente (brand / agenzia di intermediazione), svolgono un’attività remunerata volta alla realizzazione di prodotti audiovisivi con specifica destinazione pubblicitaria, riconducibile alle attività proprie delle categorie sopra citate (ad esempio, attore /regista di audiovisivi, indossatore, fotomodello).
Inoltre, considerato che:
- rientrano tra i “lavoratori dello spettacolo” per i quali è previsto il versamento dei contributi previdenziali al FPLS coloro che svolgono attività lavorativa nell’ambito di spot o programmi pubblicitari;
- come sopra evidenziato, blogger e influencer pongono in essere un’attività di digital marketing per la quale “è possibile affermare che i contenuti prodotti (reel, post, ecc.) sono pacificamenteassimilabili, sotto ogni aspetto, a prodotti con finalità pubblicitarie che vengono offerti al pubblico su svariate piattaforme”;.
l’INPS ritiene che l’evoluzione digitale della pubblicità ha modificato e integrato i canali di trasmissione ma non le figure collegate / utilizzate per la produzione della stessa. In altre parole, il blogger / influencer che fa attività di digital marketing può rientrare tra i lavoratori dello spettacolo che svolgono l’attività lavorativa per realizzare uno spot / programma pubblicitario al pari dell’attore / fotomodello / regista che realizza, ad esempio, la pubblicità trasmessa in Tv.
Quanto sopra, a prescindere dalla forma contrattuale del rapporto di lavoro e dal grado di autonomia previsto per la prestazione, fermo restando che:
- il versamento della contribuzione al FPLS è dovuta dal datore di lavoro / committente;
- devono essere assolti gli adempimenti previsti per gli iscritti al FPLS (ad esempio, certificato di agibilità / comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro / trasmissione dei flussi UNI-EMENS).
Resta ferma, per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche e tecniche di cui all’art. 3, comma 1, nn. da 1 a 14, D.Lgs. n. 708/47, la determinazione “di favore” della base imponibile previdenziale per i compensi corrisposti per la cessione dello sfruttamento economico dei diritti d’autore e d’immagine di cui all’art. 43, comma 3, Legge n. 289/2002 (esclusione dall’imponibile contributivo nel limite del 40% dell’importo percepito).
NB Sono escluse dall’obbligo previdenziale al FPLS:
- le attività di endorsement in cui, nell’ambito di contenuti personali, si realizza il semplice abbinamento tra la notorietà del content creator e il prodotto / servizio dallo stesso utilizzato;
- l’introduzione di mere inserzioni pubblicitarie nell’ambito di contenuti personali del
- profilo social, senza l’intervento dell’artista.
Al ricorrere di tali fattispecie può scattare l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS
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