Bonus chef: credito d'imposta per cuochi professionisti

Il DM 1.7.2022, pubblicato sulla G.U. 15.9.2022 n. 216, ha definito le disposizioni attuative del credito d'imposta per cuochi professionisti di cui all'art. 1 co. 117 - 123 della L. 178/2020 (c.d. "bonus chef"), come modificato dall'art. 18-quater del DL 228/2021.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti:
- esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA;
- che abbiano sostenuto, dall'1.1.2021 al 31.12.2022, una o più delle spese ammissibili.
In particolare, tali soggetti devono essere:
- residenti o stabiliti del territorio dello Stato;
- alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partiva IVA per attività di cuoco professionista svolta presso i medesimi soggetti, almeno a partire dalla data dell'1.1.2021;
- nel pieno godimento dei diritti civili.
Spese agevolabili
Sono ammissibili all'agevolazione le spese relative (art. 1 co. 118 della L. 178/2020 e art. 7 del DM 1.7.2022):
- all'acquisto di macchinari di classe energetica elevata (secondo quanto sarà specificato in un successivo provvedimento), destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
- all'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
Tali spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.
In linea generale, non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L'IVA è ammessa solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Misura dell'agevolazione
Il credito d'imposta è riconosciuto:
- nella misura massima del 40% delle spese ammissibili;
- nell'ammontare massimo di 6.000,00 euro;
- nel limite delle risorse disponibili, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;
- nel rispetto del Regolamento "de minimis".
Istanza al Ministero dello Sviluppo economico
Per fruire dell'agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti previsti devono presentare apposita istanza:
- successivamente alla conclusione del periodo di ammissibilità delle spese;
- al Ministero dello Sviluppo economico, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito del Ministero (www.mise.gov.it).
Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola istanza.
In linea generale, nell'istanza i soggetti richiedenti:
- dichiarano il possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dell'agevolazione;
- riportano l'elenco delle spese sostenute, allegando la documentazione giustificativa delle predette spese e del relativo pagamento, nonché quella comprovante il rapporto di lavoro.
Provvedimento attuativo
Il contenuto dell'istanza, le modalità e i termini di presentazione saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.
Concessione dell'agevolazione
Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze, accerta, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la regolarità e completezza dell'istanza e verifica, tramite il Registro nazionale degli aiuti, il rispetto, da parte del soggetto richiedente, del massimale di aiuti previsto dal Regolamento "de minimis".
Per le istanze per le quali le verifiche si concludono positivamente, il Ministero determina l'agevolazione concedibile, nel limite delle risorse finanziarie e ferma restando la misura massima di 6.000,00 euro per ciascun beneficiario.
Nel caso in cui la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare le richieste, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale l'agevolazione determinata per ciascun soggetto, sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze pervenute.
Pertanto, tutti i soggetti richiedenti l'agevolazione concorrono alla procedura, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione dell'istanza.
Il Ministero, effettuata la registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti, adotta un provvedimento di concessione cumulativo per tutti i soggetti beneficiari specificando l'importo fruibile in relazione a ciascuna annualità.
Per le istanze per le quali le verifiche si concludono negativamente, il Ministero trasmette un'apposita comunicazione di diniego.
Fruizione dell'agevolazione
Il credito d'imposta è utilizzabile:
- secondo la tempistica indicata nel provvedimento di concessione cumulativo;
- esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e secondo le istruzioni fornite dalla stessa Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Successivamente alla sua concessione, il credito d'imposta può inoltre essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità e i termini indicati con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
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