Ricorso in commissione tributaria provinciale

I termini di proposizione del ricorso
Come previsto dal D.Lgs. n. 546/92, il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato. In caso di ricorso avverso il silenzio-rifiuto conseguente a una istanza di rimborso, il ricorso può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla data di presentazione dell’istanza ed entro dieci anni, ossia fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. Se, invece, il diniego è espresso, il termine è quello di sessanta giorni.
Gli atti impugnabili ai sensi dell’articolo 19, D.Lgs. n. 546/92, il ricorso può essere proposto avverso:
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l’avviso di accertamento del tributo;
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l’avviso di liquidazione del tributo;
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il provvedimento che irroga le sanzioni;
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il ruolo e la cartella di pagamento;
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l’avviso di mora;
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l’iscrizione ipotecaria;
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il fermo di beni mobili registrati;
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gli atti relativi alle operazioni catastali;
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il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
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il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
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la decisione di rigetto dell’istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni;
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ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
Tuttavia, come precisato dalla Cassazione con orientamento costante, ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa e, dunque, anche se non espressamente incluso nell’elenco dell’articolo 19
Il contenuto del ricorso
Ai sensi dell’articolo 18, comma 2, D.Lgs. n. 546/92, il ricorso deve contenere l’indicazione:
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della commissione tributaria cui è diretto;
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del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale;
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del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonchè del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata;
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dell’ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
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dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda (ossia della richiesta finale formulata alla C.T.P.);
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dei motivi.
Inoltre, il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore, mediante apposizione della firma digitale e contenere l’indicazione:
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della categoria professionale alla quale appartiene il difensore;
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del mandato (procura alle liti), salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente; trattandosi di un atto digitale (all’interno del processo tributario telematico), il mandato dev’essere conferito congiuntamente al ricorso, in modo digitale anch’esso ovvero analogico (art. 4, DM n. 163/2013); c) dell’indirizzo PEC del difensore.
Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al citato comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all’indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale.
Modalità di presentazione del ricorso
Il giudizio si introduce mediante la notifica del ricorso alla parte che ha emesso l’atto (Ufficio dell’Agenzia Entrate, Comune, ecc.), da effettuarsi esclusivamente a mezzo PEC. Ai sensi dell’articolo 7 D.M. n. 163/2013, l’indirizzo PEC dal quale il difensore deve effettuare la notifica è esclusivamente quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi, pubblicato nell’Indice Nazionale delle PEC (INI-PEC).
Quanto all’indirizzo di destinazione (ossia al quale inviare la notifica), esso è quello individuato pubblicato nell’Indice della Pubblica Amministrazione (IPA). Una volta notificato, il difensore deve costituirsi in giudizio davanti la Commissione Tributaria Provinciale adìta, utilizzando esclusivamente il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria - SIGIT (giustiziatributaria.gov.it) previa registrazione o tramite accesso con SPID.
La costituzione in giudizio avviene: entro trenta giorni dalla notifica del ricorso, ai sensi dell’articolo 22, D.Lgs. n. 546/92, per le liti superiori a € 50.000 a titolo di sole imposte, ovvero di sanzioni in caso di atto aventecontenuto sanzionatorio, come previsto dall’articolo 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/92; 2.
Decorsi novanta giorni dalla notifica del ricorso, per le liti inferiori a € 50.000, con riferimento alle quali si applica la procedura del reclamo-mediazione prevista dall’articolo 17-bis, D.Lgs. n. 546/92, in caso di diniego espresso o tacito della mediazione.
Completata la costituzione in giudizio, il procedimento è avviato e si conclude con la pubblicazione della sentenza di primo grado, ai sensi degli articoli 36 e 37, D.Lgs. n. 546/92.
Il formato del ricorso telematico
Al di fuori dell’ipotesi in cui il ricorrente stia in giudizio personalmente (per le cause di valore inferiore a € 3.000), il ricorso e la procura devono essere formati esclusivamente in modalità telematiche, in base alle regole tecniche contenute nel D.M. n. 163/2013 (contenente il regolamento tecnico sul Processo Tributario Telematico) e del DM 4.8.2015 (specifiche tecniche).
Il ricorso dev’essere redatto in formato nativo-digitale e, dunque, direttamente dal programma di scrittura, salvandolo in formato PDF/A (e non passando da una scansione). In particolare, ai sensi dell’articolo 10 del decreto direttoriale, il ricorso (e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico) rispetta i seguenti requisiti:
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sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
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sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
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sono redatti tramite l’utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
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sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, utilizzando il protocollo Cades con estensione .p7m, ovvero il protocollo Pades (Cassazione SS.UU. n. 10266/2018).
Quanto agli allegati, a differenza del ricorso (e degli altri atti processuali) è ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici e rispettano i seguenti requisiti:
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sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax);
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sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
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sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale. Ai sensi dell’articolo 10, terzo comma, la dimensione massima consentita di ogni singolo documento informatico è di 10 MB; qualora il documento sia superiore alla dimensione massima è necessario suddividerlo in più file. Il numero massimo di documenti informatici che possono essere trasmessi con un singolo deposito telematico è pari a 50. La dimensione massima consentita per l’insieme dei documenti informatici trasmessi con un singolo invio telematico è pari a 50 MB. Il SIGIT, prima della trasmissione degli atti e documenti, controlla e segnala all’utente l’eventuale superamento di uno o più dei predetti limiti.
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