Covid 19: possibilità di cessione dei crediti d'imposta
Possibilità di cessione ad altri soggetti dei crediti d'imposta riconosciuti a fronte dell'emergenza Covid 19
Il credito d’imposta è un credito di natura tributaria, che un contribuente o soggetto economico vanta nei confronti dello Stato.
Il contribuente o soggetto economico può recuperare il credito tramite il rimborso, tramite lo scomputo direttamente nella dichiarazione dei redditi (sottraendo così il relativo credito d’imposta al debito annuale), può recuperarlo tramite la compensazione, oppure tramite la cessione dei suddetti crediti d’imposta ad altri soggetti.
Il DL 34/2020 (Decreto “Rilancio”) con l’articolo 122 prevede la possibilità di effettuare la cessione dei crediti d’imposta, a fronte dell’emergenza da Covid 19, ad altri soggetti.
A far data 19 maggio 2020, ovvero dall’entrata in vigore del decreto legge 34/2020 e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta di cui articolo 122 comma 2, hanno la possibilità di optare per la cessione dei suddetti crediti d’imposta ad altri soggetti, come istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Qui di seguito le misure introdotte:
• credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’art. 65 del DL 18/2020 convertito;
• credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28 del DL 34/2020;
• credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 del DL 34/2020;
• credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’art. 125 del DL 34/2020.
Inoltre l’articolo 122 prevede che il cessionario possa utilizzare il credito d’imposta ceduto anche in compensazione nel modello F24; la quota di credito d’imposta se non viene utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non si può richiedere il rimborso.
La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
L’esercizio dell’opzione per la cessione del credito d’imposta avverrà in via telematica; l’Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative per la cessione dei crediti d’imposta.
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