L’esecutore testamentario: nomina, funzioni e durata dell'incarico

Il testatore nomina come proprio esecutore testamentario una persona di sua fiducia, in genere un conoscente oppure un professionista come ad esempio un Commercialista, a cui affida il compito di dare puntuale esecuzione alle proprie volontà espresse nel Suo testamento.
L’articolo 701 del codice civile prevede che non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi. Non possono essere, pertanto, nominati come esecutori testamentari: il minore, l'interdetto, l'inabilitato.
Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario.
Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari, in caso che alcuni non vogliano o non possano accettare l’incarico di esecutore.
Se sono nominati più esecutori testamentari, ed accettano l’incarico, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di un provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.
La durata dell’incarico, non dovrà essere più di un anno, salvo la proroga dell’autorità giudiziaria. L’esecutore testamentare deve curare l’amministrazione dei beni ereditari “come un buon padre di famiglia”.
L’esecutore testamentario nominato, una volta apertasi la successione, dovrà accettare l’incarico affidatogli secondo quanto dispone l’articolo 702 del codice civile.
L'esecutore testamentario nominato che accetta l’incarico, dovrà rendere una dichiarazione presso la Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione; detta accettazione viene annotata nel Registro delle Successioni.
A norma dell’articolo 703 del codice civile “L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto”, “salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte. Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno”.
La Corte di legittimità ha affermato che "le funzioni dell'esecutore testamentario non cessano, dopo un anno dall'accettazione della nomina, tale limitazione temporale è posta dalla legge (art. 703, comma 3, cod. civ.) per il solo possesso dei beni ereditari, non anche per l'amministrazione degli stessi da parte dell'esecutore testamentario, la cui gestione deve durare, salvo contraria volontà del testatore, fino a quando non siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto (articolo 703 ed articolo 709, primo comma, del codice civile)”.
L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all'eredità ci sono dei minori, assenti, interdetti o persone giuridiche. Egli in tal caso fa redigere l'inventario dei beni dell'eredità in presenza dei chiamati all'eredità o dei loro rappresentanti, e dopo averli invitati.
L'esecutore testamentario ha la facoltà anche di amministrare i beni ereditari.
Per procedere alla divisione, il testatore può disporre che sia l'esecutore testamentario, quando non sia erede o legatario, a disporne la relativa divisione, così come previsto dall'articolo 733 del codice civile; ovvero quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore.
Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua.
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