Split payment per l’anno 2021

Lo split payment è il meccanismo per la scissione dei pagamenti della Pubblica Amministrazione che prevede nuove regole alla liquidazione dell’IVA da parte della Pubblica Amministrazione.
Lo split payment introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge numero 190/2014) è stato prima ampliato dal DL 50/2017 e poi ridotto dal decreto Dignità prevedendo l'esclusione dello split payment per i professionisti.
L'art. 1 della legge di Stabilità 2015, ha previsto per le Pubbliche amministrazioni che acquistano beni e servizi, qualora non siano soggetti passivi dell’IVA, di versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura dai loro fornitori; sono, quindi, le stesse PA a dover liquidare l'IVA sugli acquisiti effettuati senza che debbano provvedere i loro fornitori.
I soggetti (Pubblica amministrazione e società / Enti collegati) interessati
Per l'anno 2021, relativamente allo split payment per le cessioni/prestazioni effettuate nei confronti della Pubblica amministrazione e società ed Enti collegati, è possibile consultare gli specifici elenchi presenti sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze.
Analogamente a quanto previsto per il 2020 sono disponibili 6 elenchi, ed è possibile ricercare i soggetti interessati tramite il relativo codice fiscale.
Lo split payment non è applicabile alle operazioni soggette a ritenuta alla fonte (compensi / provvigioni).
Lo split payment (o scissione dei pagamenti) di cui all'art. 17-ter, DPR n. 633/72 e al DM 23.1.2015 (più volte oggetto di modifiche ed implementazioni), è applicabile alle cessioni di beni/prestazioni di servizi ex artt. 2 e 3, DPR n. 633/72 effettuate in Italia nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti (società / Enti alle stesse collegati) specificatamente individuati.
L'IVA è assolta dall'acquirente/committente (PA / società / Ente) tramite il versamento dell'imposta "direttamente" all'Erario (anziché al cedente/prestatore al quale, pertanto, è corrisposto l'importo per la cessione/prestazione effettuata al netto dell'IVA).
I soggetti nei cui confronti opera lo split payment, come stabilito dall'art. 5-ter, comma 2, del citato DM 23.1.2015, sono pubblicati dal MEF sul relativo sito Internet entro il 20.10 di ciascun anno.
Per l’anno 2021, occorre accedere al seguente indirizzo:
https://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio2021
Per le Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle quali sussiste l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica PA è possibile fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito Internet www.indicepa.gov.it.
Come diffuso dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 7.11.2017 n. 27/E, e ribadito dal MEF con la Nota 7.2.2018, l'iscrizione del soggetto (società / Enti) nei predetti elenchi, è evidenziata in una specifica colonna, che ha efficacia costitutiva.
Nel caso in cui un soggetto sia incluso/escluso dai predetti elenchi in corso d'anno, l'Agenzia nella Circolare 7.5.2018, n. 9/E ha precisato che lo split payment deve applicarsi/non applicarsi "solo dalla data di aggiornamento dell'elenco" da parte del MEF.
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